
LEGGE REGIONALE 24 luglio 1978, n. 17
G.U.R.S. 29 luglio 1978, n. 32
Nuove norme per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 145/1980 e con annotazioni alla data 7 novembre 1994)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
A decorrere dal 1° febbraio 1978, gli adeguamenti retributivi derivanti da variazioni del costo della vita per i dipendenti dell'Amministrazione regionale di cui alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, alla legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, ed all'art. 10 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni - da corrispondere a titolo di indennità di contingenza - sono determinati secondo le disposizioni ed i principi richiamati per il settore dell'industria nel primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 91, e successive modificazioni.
Nella prima attuazione della presente legge gli adeguamenti retributivi da corrispondersi a titolo di indennità di contingenza a decorrere dal 1° febbraio 1978 sono determinati in rapporto alla variazione del costo della vita accertata per il settore dell'industria per il trimestre 16 ottobre 1977 - 15 gennaio 1978 con la riduzione di un sesto.
L'indennità di contingenza di cui all'articolo precedente è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.
Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano anche ai titolari di pensioni ed assegni vitalizi a carico del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale regionale, appartenenti alle categorie cui si applicava il sistema di adeguamento al costo della vita di cui all'art. 77 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.
Il valore di ciascun punto di contingenza nei confronti del personale di cui al comma precedente si determina riducendo il valore del punto relativo al personale in servizio della percentuale delle ritenute a carattere generale, con esclusione di quelle erariali, che gravano sull'indennità di contingenza del personale in servizio.
Al titolare di più pensioni o assegni vitalizi, l'indennità di contingenza o comunque ogni maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita competono ad un solo titolo e non sono cumulabili con altre indennità derivanti da forme di adeguamento al costo della vita, connesse a trattamenti di attività di servizio o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. (1)
La Corte Costituzionale con sentenza n. 376 del 26/10-7/11/1994 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di più pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo titolo dell'indennità di contingenza e di ogni altra maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonchè nella parte in cui, riguardo al pensionato che presta attività retribuita, non de termina la misura della retribuzione complessiva oltre la quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità di contingenza relativa al trattamento pensionistico con le indennità dirette all'adeguamento al costo della vita del trattamento di attività.
Sono abrogati la nota "e" della tabella "N" annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, il terzo comma dell'art. 77 della stessa legge, la legge regionale 26 ottobre 1972, n. 53, la nota n. 4 della tabella "N" annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, ed ogni altra disposizione comunque incompatibile con le disposizioni della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 24 luglio 1978.
MATTARELLA
Tabella
(abrogata dall'art. 66 della L.R. 145/80)