
LEGGE REGIONALE 22 luglio 1972, n. 41
G.U.R.S. 24 luglio 1972, n. 35
Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, concernente: "Provvedimenti per la ripresa economica in Sicilia".
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'onere di lire 900 milioni previsto dall'art. 13 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, in deroga a quanto disposto dall'art. 39 della stessa legge, è inscritto nella tabella degli stanziamenti per l'anno finanziario 1972.
Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'art. 30 della predetta legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è elevato ad un anno.
Il primo ed il secondo comma dell'art. 40 della predetta legge regionale sono sostituiti dai seguenti:
"All'onere di lire 19.910 milioni ricadente nell'anno finanziario in corso si provvede:
quanto a lire 2.520 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per lo anno finanziario 1971, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36;
quanto a lire 12.140 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1972;
quanto a lire 4.350 milioni utilizzando lo stanziamento del cap. 25310 del bilancio per lo anno finanziario 1972;
quanto a lire 900 milioni utilizzando parte dello stanziamento del cap. 10805 del bilancio per l'anno finanziario 1972.
"Agli oneri ricadenti negli anni finanziari dal 1973 al 1977, rispettivamente:
di lire 3.460 milioni per l'esercizio finanziario 1973;
di lire 3.950 milioni per l'esercizio finanziario 1974;
di lire 1.350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976;
di lire 720 milioni per l'esercizio finanziario 1977 e successivi, si provvede con la riduzione per ciascuno dei suindicati esercizi finanziari degli stanziamenti autorizzati con l'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1970, n. 47".