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LEGGE REGIONALE 22 luglio 1972, n. 41

G.U.R.S. 24 luglio 1972, n. 35

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, concernente: "Provvedimenti per la ripresa economica in Sicilia".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'onere di lire 900 milioni previsto dall'art. 13 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, in deroga a quanto disposto dall'art. 39 della stessa legge, è inscritto nella tabella degli stanziamenti per l'anno finanziario 1972.

Art. 2

Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'art. 30 della predetta legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è elevato ad un anno.

Art. 3

Il primo ed il secondo comma dell'art. 40 della predetta legge regionale sono sostituiti dai seguenti:

"All'onere di lire 19.910 milioni ricadente nell'anno finanziario in corso si provvede:

quanto a lire 2.520 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per lo anno finanziario 1971, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36;

quanto a lire 12.140 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1972;

quanto a lire 4.350 milioni utilizzando lo stanziamento del cap. 25310 del bilancio per lo anno finanziario 1972;

quanto a lire 900 milioni utilizzando parte dello stanziamento del cap. 10805 del bilancio per l'anno finanziario 1972.

"Agli oneri ricadenti negli anni finanziari dal 1973 al 1977, rispettivamente:

di lire 3.460 milioni per l'esercizio finanziario 1973;

di lire 3.950 milioni per l'esercizio finanziario 1974;

di lire 1.350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976;

di lire 720 milioni per l'esercizio finanziario 1977 e successivi, si provvede con la riduzione per ciascuno dei suindicati esercizi finanziari degli stanziamenti autorizzati con l'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1970, n. 47".

Art. 4

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni del bilancio.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 luglio 1972.

FASINO