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N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1972, n. 44

G.U.R.S. 24 luglio 1972, n. 35

Integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, recante disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 1

Nei giorni festivi e nella domenica è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, lo svolgimento dei mercati nei comuni ove tradizionalmente si sono svolti.

L'autorizzazione è data con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio dopo aver accertato l'esistenza tradizionale del mercato.

I negozi e gli esercizi di vendita esistenti nelle località predette sono autorizzati all'apertura nella stessa giornata.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 2

In deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, il Sindaco può autorizzare l'apertura degli esercizi e dei negozi di vendita al dettaglio nel giorno della festa del Santo Patrono.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 luglio 1972.

FASINO