
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.
LEGGE REGIONALE 22 luglio 1972, n. 44
G.U.R.S. 24 luglio 1972, n. 35
Integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, recante disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.
Nei giorni festivi e nella domenica è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, lo svolgimento dei mercati nei comuni ove tradizionalmente si sono svolti.
L'autorizzazione è data con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio dopo aver accertato l'esistenza tradizionale del mercato.
I negozi e gli esercizi di vendita esistenti nelle località predette sono autorizzati all'apertura nella stessa giornata.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.
In deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, il Sindaco può autorizzare l'apertura degli esercizi e dei negozi di vendita al dettaglio nel giorno della festa del Santo Patrono.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.