
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.
LEGGE REGIONALE 16 maggio 1972, n. 30
G.U.R.S. 17 maggio 1972, n. 23
Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 23/1986 e annotato al 9/8/1994)
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 31/78 e dall'art. 30 della L.R. 23/86)
I comuni sono delegati a determinare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. I comuni determinano tale orario, tenuto conto delle esigenze dei consumatori e del tempo libero delle categorie lavoratrici, sentito il parere delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, delle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti non girovaghi.
I criteri per la determinazione dell'orario sono i seguenti:
a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane possono essere autorizzate ad effettuare l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere;
b) l'orario complessivo settimanale non deve superare le 44 ore di apertura; (2)
c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale chiusura non può essere imposta quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;
d) nel caso di più festività consecutive i comuni hanno facoltà di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.
La chiusura infrasettimanale di mezza giornata unica per tutti i negozi dello stesso settore merceologico, per ogni provincia, è determinata, in relazione ad usi e consuetudini locali, con decreti dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
Sono considerate festive, agli effetti della presente legge: tutte le domeniche; la giornata del 2 novembre (commemorazione dei defunti); tutte le giornate di festività riconosciute tali dalla normativa statale, ivi compreso il giorno della festa del Santo Patrono del comune.
La giornata festiva del 2 novembre va considerata compensativa e sostitutiva, a tutti gli effetti giuridici e sindacali, della giornata del 1° novembre, per motivi di carattere tradizionale.
In deroga a quanto previsto dall'articolo annotato vedi l'art. 2 della L.R. 44/72.
Per effetto dell'art. 1 della L.R. 19/78 è stato istituito l'orario unico di vendita estivo nei negozi al dettaglio del settore alimentare elencati al punto b) dell'art. 1 del decreto assessoriale 18/05/72, n. 270, compresi le rivendite di gas liquido ed i venditori ambulanti. Con il successivo art. 2 è stato regolamentato il predetto orario unico estivo.
A modifica della lettera annotata si rimanda all'art. 22 della L.R. 34/91.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.
I comuni possono autorizzare lo svolgimento dei mercati che tradizionalmente svolgono attività di commercio ambulante non girovago in uno dei giorni della settimana ad esclusione delle domeniche e delle altre festività.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.
(modificato dall'art. 29 della L.R. 23/86)
I sindaci dei comuni siciliani, in presenza di accertato aumento della domanda dell'utenza commerciale per effetto di maggiore afflusso o transito turistico regionale o permanente, sono autorizzati ad adottare e determinare con propria ordinanza, sentito il parere delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti non girovaghi, gli orari di apertura e di chiusura dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio, sia nei giorni feriali che in quelli domenicali e festivi, ad esclusione della giornata di riposo settimanale, indipendentemente dalle disposizioni contenute nelle presenza legge, individuando nella medesima ordinanza le tabelle merceologiche interessate.
L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca determinerà con proprio decreto i criteri ed i limiti, validi per l'intero territorio regionale, entro i quali potrà essere esercitato il citato potere dei sindaci.(1)
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 12/07/88: "Criteri per la regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi ed esercizi di vendita al dettaglio."
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 11/09/89: "Nuove disposizioni per la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura di negozi ed esercizi di vendita al dettaglio."
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 28/03/90: "Disposizioni per la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi ed esercizi di vendita al dettaglio."
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 31/05/90: "Autorizzazione ai sindaci dei comuni siciliani a derogare temporaneamente alla disciplina sull'orario dei negozi ed esercizi di vendita al dettaglio."
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 09/08/94: "Autorizzazione ai sindaci dei comuni siciliani ad emanare provvedimenti relativi alla chiusura infrasettimanale degli esercizi commerciali.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.
Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative e gli artigiani con attività di vendita al dettaglio devono rispettare l'orario determinato inteso come facoltà e non come obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.
Sono esclusi dalla disciplina stabilita nella presente legge: i negozi di fiori, le rivendite di giornali e riviste, le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aereoportuali, gli impianti autostradali di distribuzione di carburante.
Sono altresì esclusi dalla disciplina stabilita nella presente legge i venditori ambulanti girovaghi, limitatamente ai giorni feriali.
Le pasticcerie, le rosticcerie, le friggitorie, le focaccerie ed i punti di vendita di prodotti tipici alimentari, anche se non muniti di licenza di pubblica sicurezza, possono essere esentati dalla osservanza degli orari indicati nella presente legge.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.
Gli orari di apertura e chiusura ed i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate.
Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione del carburante. (1)
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.
Le attività miste devono osservare l'orario previsto per l'attività prevalente da loro esercitata e che è accertata dal comune.
I grandi magazzini di vendita al dettaglio con gamma merceologica promiscua sono tenuti ad osservare separatamente gli orari di vendita e la chiusura infrasettimanale stabiliti per il settore alimentare e per quello non alimentare prevalente.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.
Tutti i punti di vendita in cui vengono esercitate le attività di commercio all'ingrosso e al minuto, nelle more della scadenza del termine previsto dal combinato disposto dell'art. 40 e dell'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono tenuti ad osservare, anche per le vendite all'ingrosso, le norme stabilite dalla presente legge per la vendita al dettaglio.
Nulla è innovato per quanto riguarda l'applicazione della legge 25 marzo 1959, n. 125.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.
Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e dei provvedimenti che in attuazione della stessa verranno emanate sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558. (1)
Per l'applicazione delle sanzioni amministrative richiamate dall'articolo annotato vedi l'art. 1 della L.R. 54/77.
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 01/10/77: "Delega ai sindaci dei comuni siciliani dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30."
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 28 luglio 1971, n. 558, riguardante la disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.