
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 4 della L.R. 39/73.
LEGGE REGIONALE 22 luglio 1972, n. 48
G.U.R.S. 24 luglio 1972, n. 35
Istituzione di corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori già dipendenti dall'azienda SICEP di Gela, dalla ditta M.I.C. di Sciacca e dalla S.p.a. Maria SS. di Conadomine di Caltagirone.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 4 della L.R. 39/73.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 4 della L.R. 39/73.
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire presso l'azienda SICEP di Gela, la ditta M.I.C. (Mediterranea industria confezioni) di Sciacca e la S.p.a. Maria SS. di Conadomine di Caltagirone corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori che risultino disoccupati alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la loro opera presso le aziende medesime.
I corsi avranno la durata di 180 giorni effettivi a partire dal 1° agosto 1972 e la loro gestione verrà affidata dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione rispettivamente alla stessa azienda SICEP, alla Cooperativa CO.LAT. (Cooperativa laterizi) per i lavoratori della Società per Azioni Maria SS. di Conadomine e, per i lavoratori della M.I.C., alla cooperativa Melkart.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 4 della L.R. 39/73.
Ai lavoratori che frequenteranno i corsi previsti nel precedente art. 1, è dovuto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione effettivamente percepita all'atto della cessazione della attività, aumentato di una indennità di lire 200 per il coniuge ed ogni figlio a carico.
Per il periodo che va dalla cessazione della attività all'inizio del corsi sarà corrisposta una indennità di lire 70 mila mensili.
I lavoratori che frequenteranno i corsi sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 4 della L.R. 39/73.
L'azienda SICEP, la cooperativa CO.LAT. e la cooperativa Melkart sono autorizzate a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale assistenza malattie (INAM) per assicurare l'assistenza di malattia per la durata dei corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento ai lavoratori e loro familiari a carico, secondo il trattamento in vigore per il settore industriale.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 4 della L.R. 39/73.
Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni.
Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 4 della L.R. 39/73.
Per la liquidazione dell'indennità e dell'assegno spettanti a norma dell'art. 2 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato mensilmente ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione delle province in cui ricadono le aziende le somme occorrenti.
Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento degli assegni e delle indennità spettanti, i giustificativi di spesa.
Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dopo avere accertato lo stato di disoccupazione dei lavoratori.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 4 della L.R. 39/73.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte della disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.
In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1972 è modificato come appresso:
SPESE IN CONTO CAPITALE
Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Oggetto del provvedimento Importo dell'onere (in milioni di lire) Partita che si riduce: Provvedimenti nel settore della sanità (in meno) 200, - Partita che si aggiunge: Istituzione di corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori già dipendenti dall'azienda SICEP di Gela, dalla ditta M.I.C. di Sciacca e dalla S.p.a. Maria SS. di Conadomine di Caltagirone 200, -
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 4 della L.R. 39/73.