
N.d.R. Per effetto dell'art. 45 della L.R. 38/74, devono intendersi ABROGATE le disposizioni della presente legge, comunque incompatibili con quelle della predetta L.R. 38/74.
Successivamente per effetto dell'art. 45 comma 1, della L.R. 9/86, nel testo modificato dall'art. 18 della L.R. 31/86, e del Decr. Pres. 19/9/1986 le comunità montane sono state soppresse e le relative funzioni, nonchè il personale sono stati assegnati alle province regionali.
LEGGE REGIONALE 17 luglio 1972, n. 34
G.U.R.S. 22 luglio 1972, n. 34
Norme sulla costituzione delle comunità montane.
Testo annotato al 19/9/1986
N.d.R. Per effetto dell'art. 45 della L.R. 38/74, devono intendersi ABROGATE le disposizioni della presente legge, comunque incompatibili con quelle della predetta L.R. 38/74.
Successivamente per effetto dell'art. 45 comma 1, della L.R. 9/86, nel testo modificato dall'art. 18 della L.R. 31/86, e del Decr. Pres. 19/9/1986 le comunità montane sono state soppresse e le relative funzioni, nonchè il personale sono stati assegnati alle province regionali.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. Per effetto dell'art. 45 della L.R. 38/74, devono intendersi ABROGATE le disposizioni della presente legge, comunque incompatibili con quelle della predetta L.R. 38/74.
Successivamente per effetto dell'art. 45 comma 1, della L.R. 9/86, nel testo modificato dall'art. 18 della L.R. 31/86, e del Decr. Pres. 19/9/1986 le comunità montane sono state soppresse e le relative funzioni, nonchè il personale sono stati assegnati alle province regionali.
Nell'ambito della Regione Siciliana, i territori montani, determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti in zone omogenee, in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale, di intesa con i comuni interessati e con una Commissione parlamentare composta da 15 deputati nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, garantendo la rappresentanza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare, con decreto del Presidente della Regione, emanato su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa deliberazione della giunta regionale.
I territori montani della Sicilia sono ripartiti nelle zone omogenee riportate dall'art. 1 della L.R. 46/73.
N.d.R. Per effetto dell'art. 45 della L.R. 38/74, devono intendersi ABROGATE le disposizioni della presente legge, comunque incompatibili con quelle della predetta L.R. 38/74.
Successivamente per effetto dell'art. 45 comma 1, della L.R. 9/86, nel testo modificato dall'art. 18 della L.R. 31/86, e del Decr. Pres. 19/9/1986 le comunità montane sono state soppresse e le relative funzioni, nonchè il personale sono stati assegnati alle province regionali.
In ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo precedente è costituita, tra i comuni che in essa ricadono, la comunità montana, ente di diritto pubblico, sottoposto all'alta vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
N.d.R. Per effetto dell'art. 45 della L.R. 38/74, devono intendersi ABROGATE le disposizioni della presente legge, comunque incompatibili con quelle della predetta L.R. 38/74.
Successivamente per effetto dell'art. 45 comma 1, della L.R. 9/86, nel testo modificato dall'art. 18 della L.R. 31/86, e del Decr. Pres. 19/9/1986 le comunità montane sono state soppresse e le relative funzioni, nonchè il personale sono stati assegnati alle province regionali.
Fino a quando non sarà provveduto con legge organica che disciplini tutta le materia, sono organi della comunità:
a) il consiglio;
b) la giunta esecutiva;
c) il presidente.
N.d.R. Per effetto dell'art. 45 della L.R. 38/74, devono intendersi ABROGATE le disposizioni della presente legge, comunque incompatibili con quelle della predetta L.R. 38/74.
Successivamente per effetto dell'art. 45 comma 1, della L.R. 9/86, nel testo modificato dall'art. 18 della L.R. 31/86, e del Decr. Pres. 19/9/1986 le comunità montane sono state soppresse e le relative funzioni, nonchè il personale sono stati assegnati alle province regionali.
Il presidente rappresenta la comunità.
La giunta esecutiva esercita i poteri ad essa delegati dal consiglio.
N.d.R. Per effetto dell'art. 45 della L.R. 38/74, devono intendersi ABROGATE le disposizioni della presente legge, comunque incompatibili con quelle della predetta L.R. 38/74.
Successivamente per effetto dell'art. 45 comma 1, della L.R. 9/86, nel testo modificato dall'art. 18 della L.R. 31/86, e del Decr. Pres. 19/9/1986 le comunità montane sono state soppresse e le relative funzioni, nonchè il personale sono stati assegnati alle province regionali.
Fanno parte del consiglio della comunità, in rappresentanza di ciascun comune, i sindaci, nonchè un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza, eletti dai rispettivi consigli comunali.
N.d.R. Per effetto dell'art. 45 della L.R. 38/74, devono intendersi ABROGATE le disposizioni della presente legge, comunque incompatibili con quelle della predetta L.R. 38/74.
Successivamente per effetto dell'art. 45 comma 1, della L.R. 9/86, nel testo modificato dall'art. 18 della L.R. 31/86, e del Decr. Pres. 19/9/1986 le comunità montane sono state soppresse e le relative funzioni, nonchè il personale sono stati assegnati alle province regionali.
Spetta al consiglio:
a) eleggere la giunta esecutiva ed il presidente;
b) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;
c) nominare il collegio dei revisori dei conti.
Il consiglio esercita altresìtutti i poteri previsti dalle leggi vigenti ad eccezione di quelli delegati alla giunta esecutiva.
N.d.R. Per effetto dell'art. 45 della L.R. 38/74, devono intendersi ABROGATE le disposizioni della presente legge, comunque incompatibili con quelle della predetta L.R. 38/74.
Successivamente per effetto dell'art. 45 comma 1, della L.R. 9/86, nel testo modificato dall'art. 18 della L.R. 31/86, e del Decr. Pres. 19/9/1986 le comunità montane sono state soppresse e le relative funzioni, nonchè il personale sono stati assegnati alle province regionali.
La giunta esecutiva è composta:
dal presidente;
da un numero di membri variabile in ragione di:
a) n. 4 per le comunità costituite da non più di 8 comuni;
b) n. 6 per le comunità costituite da almeno 9 comuni e non più di 16;
c) n. 8 per le comunità costituite da più di 16 comuni.
Il presidente ed i membri della giunta sono eletti dal consiglio tra i suoi componenti.
N.d.R. Per effetto dell'art. 45 della L.R. 38/74, devono intendersi ABROGATE le disposizioni della presente legge, comunque incompatibili con quelle della predetta L.R. 38/74.
Successivamente per effetto dell'art. 45 comma 1, della L.R. 9/86, nel testo modificato dall'art. 18 della L.R. 31/86, e del Decr. Pres. 19/9/1986 le comunità montane sono state soppresse e le relative funzioni, nonchè il personale sono stati assegnati alle province regionali.
Le deliberazioni relative al bilancio preventivo ed al conto consuntivo della comunità ed i regolamenti dei servizi sono sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
N.d.R. Per effetto dell'art. 45 della L.R. 38/74, devono intendersi ABROGATE le disposizioni della presente legge, comunque incompatibili con quelle della predetta L.R. 38/74.
Successivamente per effetto dell'art. 45 comma 1, della L.R. 9/86, nel testo modificato dall'art. 18 della L.R. 31/86, e del Decr. Pres. 19/9/1986 le comunità montane sono state soppresse e le relative funzioni, nonchè il personale sono stati assegnati alle province regionali.
I fondi destinati per le finalità della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, iscritti nel bilancio della Regione, sono ripartiti fra le comunità con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) per il 50 per cento, in rapporto alla superficie territoriale delle comunità;
b) per il 50 per cento, tenuto conto degli indici di disoccupazione relativi al territorio della comunità, quali risultano dagli atti dell'Ufficio regionale del lavoro, e dello stato di dissesto idrogeologico delle zone interessate.
N.d.R. Per effetto dell'art. 45 della L.R. 38/74, devono intendersi ABROGATE le disposizioni della presente legge, comunque incompatibili con quelle della predetta L.R. 38/74.
Successivamente per effetto dell'art. 45 comma 1, della L.R. 9/86, nel testo modificato dall'art. 18 della L.R. 31/86, e del Decr. Pres. 19/9/1986 le comunità montane sono state soppresse e le relative funzioni, nonchè il personale sono stati assegnati alle province regionali.
Norme finali
Le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, si applicano anche nei confronti dell'Ente di sviluppo agricolo in Sicilia e dei consorzi di bonifica.
N.d.R. Per effetto dell'art. 45 della L.R. 38/74, devono intendersi ABROGATE le disposizioni della presente legge, comunque incompatibili con quelle della predetta L.R. 38/74.
Successivamente per effetto dell'art. 45 comma 1, della L.R. 9/86, nel testo modificato dall'art. 18 della L.R. 31/86, e del Decr. Pres. 19/9/1986 le comunità montane sono state soppresse e le relative funzioni, nonchè il personale sono stati assegnati alle province regionali.
Nell'espletamento dei suoi compiti la comunità si avvale del personale comandato ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dell'art. 10 della presente legge.
Eventuali provvedimenti di assunzione di personale a qualsiasi titolo sono nulli.
N.d.R. Per effetto dell'art. 45 della L.R. 38/74, devono intendersi ABROGATE le disposizioni della presente legge, comunque incompatibili con quelle della predetta L.R. 38/74.
Successivamente per effetto dell'art. 45 comma 1, della L.R. 9/86, nel testo modificato dall'art. 18 della L.R. 31/86, e del Decr. Pres. 19/9/1986 le comunità montane sono state soppresse e le relative funzioni, nonchè il personale sono stati assegnati alle province regionali.
Il consorzio obbligatorio denominato "Consiglio di Valle delle Valli dell'Alcantara", con sede in Francavilla di Sicilia, costituito con decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 1959, è sciolto.
Il patrimonio del consorzio è devoluto alla comunità montana che, in tutto o in parte maggiore, comprenderà i comuni già facenti parte del consorzio medesimo.
La comunità subentrerà negli eventuali oneri attivi e passivi del consorzio.
N.d.R. Per effetto dell'art. 45 della L.R. 38/74, devono intendersi ABROGATE le disposizioni della presente legge, comunque incompatibili con quelle della predetta L.R. 38/74.
Successivamente per effetto dell'art. 45 comma 1, della L.R. 9/86, nel testo modificato dall'art. 18 della L.R. 31/86, e del Decr. Pres. 19/9/1986 le comunità montane sono state soppresse e le relative funzioni, nonchè il personale sono stati assegnati alle province regionali.
Norma transitoria (1)
Nella prima applicazione della presente legge i consigli comunali interessati nomineranno, con le modalità di cui all'art. 5, i propri rappresentanti nel consiglio della comunità entro trenta giorni dall'emanazione del decreto presidenziale previsto dall'art. 1 della presente legge.
Il consiglio della comunità dovrà riunirsi, previa convocazione del Presidente della Regione, nella sede dallo stesso designata, non oltre sessanta giorni dall'emanazione del decreto presidenziale di cui al comma precedente, per la nomina del presidente e della giunta esecutiva, con le modalità indicate all'art. 7.
La prima riunione del consiglio è presieduta dal componente più anziano di età.
Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 46/73, i termini previsti dall'articolo annotato, decorrono dalla data di entrata in vigore della stessa L.R. 46/73.
N.d.R. Per effetto dell'art. 45 della L.R. 38/74, devono intendersi ABROGATE le disposizioni della presente legge, comunque incompatibili con quelle della predetta L.R. 38/74.
Successivamente per effetto dell'art. 45 comma 1, della L.R. 9/86, nel testo modificato dall'art. 18 della L.R. 31/86, e del Decr. Pres. 19/9/1986 le comunità montane sono state soppresse e le relative funzioni, nonchè il personale sono stati assegnati alle province regionali.