
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1972, n. 749
G.U.R.I. 11 dicembre 1972, n. 320
Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Visto l'art. 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Ammissione in carriera
La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami e per titoli indetto, nel gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per l'interno per i posti vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta.
Per il concorso indetto ai sensi del precedente comma potranno essere conferiti i posti che, per qualsiasi causa, si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno dell'anno in cui il concorso è stato indetto.
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.
Per i candidati che, alla data di scadenza dei termini stabiliti dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, siano in servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali da almeno cinque anni ovvero abbiano prestato complessivamente servizio per almeno due anni in qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale, il limite massimo di età è elevato ad anni quarantacinque.
Sono estese, inoltre, ai segretari comunali le disposizioni di legge relative alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego. Il Ministro per l'interno ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
5) possesso del diploma di laurea: in giurisprudenza, in scienze politiche, scienze politiche e sociali, scienze diplomatiche e consolari, economia e diritto, scienze economiche e marittime, economia e commercio, scienze coloniali.
Non possono accedere all'impiego di segretario comunale coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine prevista nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Il decreto che indice il concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'art. 8 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Procedimento e prove d'esame
Gli esami di concorso di cui all'art. 1 consistono in due prove scritte ed in una orale sulle materie indicate nella tabella C allegata al presente decreto.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte la media complessiva di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale si intende superata solo se il candidato consegue la votazione di almeno sei decimi.
I candidati che per gli effetti dell'art. 38 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, intendono sostenere la prova facoltativa di lingua francese ne dovranno fare esplicita richiesta nella domanda di ammissione al concorso.
La prova facoltativa di lingua francese di cui al precedente comma consiste in un colloquio. Per tale prova può essere attribuito sino ad un massimo di punti due in aggiunta alla votazione conseguita nelle prove scritte ed orali.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento delle prove orali, sono pubbliche. Il presidente della commissione giudicatrice dispone l'allontanamento degli astanti dall'aula in cui si svolgono gli esami per il tempo necessario al voto.
Si applica ai concorsi per l'ammissione alla carriera di segretario comunale l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Il Ministro per l'interno, riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale, approva la graduatoria generale di merito.
Con lo stesso decreto, nei limiti dei posti a concorso, dichiara vincitori i candidati utilmente classificati nella graduatoria generale ed assegna ciascuno di essi ad uno dei ruoli provinciali.
Il personale di cui al precedente comma non può essere trasferito né distaccato se non abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nella sede, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.
Il decreto che approva la graduatoria generale di merito e nomina i vincitori è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il primo comma dell'art. 11 ed il secondo e terzo comma dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Nomina in esperimento
La prima assunzione in servizio dei segretari comunali della qualifica iniziale ha luogo, a titolo di esperimento, per il periodo di sei mesi che può essere prorogato per altri sei mesi con decreto del prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali.
Il primo comma dell'art. 7 della legge 9 agosto 1954, n. 748, è abrogato.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Qualifiche della carriera
Le qualifiche di "segretario comunale di 2ª classe", di "segretario comunale di 1ª classe" e di "segretario capo di 2ª classe" sono sostituite dall'unica qualifica di "segretario comunale".
La qualifica di "segretario capo di 1ª classe" è soppressa ed è sostituita dalla qualifica di "segretario capo".
La qualifica di "segretario provinciale generale di 2ª classe" è soppressa.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Promozione alla qualifica di segretario capo
La promozione alla qualifica di segretario capo è conferita con decreto del prefetto, sentito il consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali, a ruolo aperto per anzianità congiunta al merito ai segretari comunali i quali abbiano compiuto anni quattro e mesi sei di servizio effettivo nella qualifica riportando, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per l'altro anno almeno quello di "distinto".
La promozione decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima ed al possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione allo scrutinio.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Valutazione di anzianità
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini per la promozione alla qualifica di segretario capo, il servizio prestato anteriormente alla nomina a segretario comunale di ruolo in reparti combattenti è valutato per intero come servizio di ruolo.
Agli stessi fini, è valutato per intero il servizio prestato nella qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale; il servizio prestato nella qualifica di vice segretario ovvero di capo ripartizione di ruolo presso comuni o provincie è valutato per metà.
I servizi indicati nei primi due commi sono cumulabili.
La qualifica di segretario capo non potrà, comunque, essere conferita se non sia stato prestato servizio effettivo nella qualifica di segretario per almeno due anni.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Concorso per trasferimento alle sedi della classe terza
(abrogato dall'art. 23-bis, comma 7, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68)
[Nel mese di gennaio di ciascun anno i prefetti bandiscono, con proprio decreto da pubblicarsi nel Foglio annunzi legali della provincia, un concorso cumulativo per titoli per tutte le sedi della classe terza vacanti nella provincia alla data del primo gennaio.
A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari capi anche se in servizio in altre provincie.
Le graduatorie di merito dei candidati ai concorsi di cui al primo comma sono formate dal consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali.
Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia.
L'assegnazione dei vincitori alle sedi a concorso è disposta simultaneamente con decreto del prefetto in base alle relative graduatorie ed all'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.
La validità della graduatoria cessa dopo 45 giorni dalla data di approvazione].
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Nomina a segretario comunale generale di classe 2ª
I posti di segretario generale di classe 2ª sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorsi per titoli e per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe 2ª rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui al successivo articolo.
Al concorso sono ammessi:
a) i segretari capi i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo in tale qualifica ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno quello di "distinto";
b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti l'effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle provincie, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario generale di classe 2ª, ovvero alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto, tranne quello dell'età ed abbiano prestato almeno nove anni di servizio effettivo di ruolo nelle anzidette qualifiche ovvero almeno undici anni di servizio effettivo di ruolo in qualità di segretario comunale o di impiegato alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno cinque nelle qualifiche di segretario comunale, di vice segretario o di capo ripartizione.
I vice segretari ed i capi ripartizione devono avere riportato nell'ultimo quinquennio di servizio in tali qualifiche, per tre anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno quello di "distinto".
Per la nomina alla qualifica di segretario comunale generale di classe 2ª non è richiesto il diploma di laurea, per i vice segretari e per i capi ripartizione, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1962, n. 604, i quali abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tali qualifiche.
Gli esami del concorso di cui al primo comma consistono in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate nella tabella F allegata al presente decreto.
Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 2 del presente decreto.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi.
La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinunzia alla promozione.
Se, peraltro, la graduatoria comprenda un numero di candidati superiore a quello delle sedi a concorso, il Ministro per l'interno procede alla nomina ed all'assegnazione dei candidati dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori, alle sedi indicate nel bando che per qualsiasi causa si rendano vacanti.
La validità della graduatoria cessa trascorso un anno dalla sua approvazione.
L'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, è abrogato.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Concorsi per trasferimento a sedi della classe 2ª
Con decreto del Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è bandito, almeno ogni due anni, un concorso cumulativo per titoli per il trasferimento alle sedi di classe 2ª vacanti in tutto il territorio della Repubblica.
A detto concorso possono partecipare i segretari generali di classe 2ª.
Nella domanda di ammissione al concorso debbono essere indicate, nell'ordine di preferenza, le sedi per le quali il candidato intende concorrere.
L'assegnazione dei vincitori ai comuni messi a concorso è disposta contemporaneamente per tutte le sedi, con decreto del Ministro per l'interno, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione. La validità della graduatoria cessa dopo 45 giorni dalla data della sua approvazione.
Il decreto del Ministro per l'interno che approva la graduatoria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Commissione giudicatrice del concorso per trasferimento a sedi della classe 2ª
La commissione giudicatrice del concorso previsto dall'art. 9 è composta:
da un prefetto che la presiede;
dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;
da un sindaco di comune appartenente alla classe 2ª, scelto fra quelli designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
da un esperto in discipline amministrative;
da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di classe 2ª, scelto tra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.
Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario della commissione.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Concorsi per la nomina a segretario comunale generale di 1ª classe
I posti di segretario comunale generale di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:
a) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso;
b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per l'altro anno almeno quello di "distinto";
c) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso;
d) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti l'effettiva sostituzione del titolare, i quali siano considerati appartenenti ad una qualifica inferiore a quella corrispondente alla classe della segreteria messa a concorso e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto tranne quello dell'età. I vice segretari devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno quello di "distinto".
I posti di segretario generale di 1ª classe dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:
a) i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica, con giudizi complessivi di "ottimo";
b) i segretari provinciali generali di 1ª classe, nonchè i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle provincie il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti che siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma.
I vice segretari per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo, devono rivestire da almeno tre anni tale qualifica ed avere prestato un numero di anni di servizio effettivo quali impiegati di ruolo alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, pari almeno alla somma dei minimi di permanenza in ciascuna qualifica previsti dal presente decreto perchè un segretario comunale possa conseguire la qualifica corrispondente al posto messo a concorso.
Per l'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo non è richiesto il diploma di laurea:
a) ai segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) ai vice segretari generali di comuni o provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 giugno 1954, n. 748, i quali abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio con tali qualifiche.
L'art. 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e gli articoli 3 e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, sono abrogati.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Concorsi per la nomina a segretario provinciale generale di 1ª classe
I posti di segretario provinciale generale di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:
a) i segretari provinciali generali di 1ª classe;
b) i segretari comunali ed i vice segretari titolari comunali e provinciali in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di segretario comunale generale di 1ª classe.
I posti di segretario provinciale generale di 1ª classe delle provincie il cui capoluogo abbia popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:
a) i segretari provinciali generali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta in tale qualifica, con giudizi complessivi di "ottimo";
b) i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano i requisiti indicati alla lettera a) del presente comma;
c) i vice segretari comunali e provinciali di cui al secondo comma, lettera b), dell'art. 11 del presente decreto.
L'art. 23 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Termini per il bando e l'espletamento dei concorsi per le sedi vacanti della classe 1ª
I concorsi a posti di segretario provinciale e di segretario comunale della classe 1ª devono essere indetti entro tre mesi dalla data nella quale i posti stessi si sono resi vacanti ed il procedimento di concorso deve essere esaurito entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
L'art. 24 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Periodo minimo di permanenza in ciascuna sede
Non sono ammessi ai concorsi a posti di segretario generale di 1ª classe ed al concorso per trasferimento per le sedi della classe 2ª, i segretari aventi la qualifica corrispondente alla classe del comune o della provincia messi a concorso i quali, alla data del bando, non abbiano almeno due anni di titolarità ininterrotta nell'ultima sede di servizio.
L'art. 25 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Commissione giudicatrice dei concorsi
La commissione giudicatrice dei concorsi a posti di segretario generale comunale o provinciale di 1ª classe è composta:
da un consigliere di Stato o da un prefetto, che la presiede;
dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;
da un professore universitario di materie giuridiche;
da un esperto nelle discipline amministrative;
dal sindaco del comune o dal presidente della giunta della provincia cui rispettivamente il concorso si riferisce;
da un segretario comunale o provinciale, di qualifica superiore o pari a quella corrispondente alla classe del posto messo a concorso, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.
Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario della commissione.
La commissione giudicatrice dei concorsi per titoli ed esami a posti di segretario comunale generale di 2ª classe è composta:
da un consigliere di Stato, che la presiede;
da un professore universitario di materie giuridiche designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;
da un funzionario della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di ragioneria;
da un segretario comunale generale, di qualifica non inferiore a segretario comunale generale di 2ª classe, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.
Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario della commissione.
Le commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro per l'interno.
L'art. 27 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Validità delle graduatorie
La validità delle graduatorie di merito dei candidati ai concorsi per titoli a posti di segretario generale di classe 1ª cessa dopo sei mesi dalla data della sua approvazione.
Entro il periodo di tempo previsto dal comma precedente, il Ministro per l'interno conferisce la titolarità della sede a concorso ad uno dei candidati che, tenuto presente l'ordine della graduatoria, dichiari di accettare la nomina al posto a concorso nella ipotesi che esso, per qualsiasi causa, si renda vacante.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario
A ciascun comune ed a ciascuna provincia è assegnato un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.
La tabella A, allegata alla legge 17 febbraio 1968, n. 107, e la tabella B, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.
Sono abrogati il primo comma dell'art. 1 e l'art. 3 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Consorzi di comuni
I comuni delle classi 4ª e 3ª appartenenti alla stessa provincia hanno facoltà di unirsi in consorzio fra loro per il servizio di segreteria.
E' nominato titolare della segreteria del consorzio tra comuni il segretario, titolare della segreteria di uno dei comuni consorziati, il quale rivesta la qualifica di segretario capo ovvero, nel caso di parità di qualifica, sia in possesso di maggiore anzianità.
L'art. 2 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Revisione della classificazione dei comuni e delle province
Entro quattro mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento si procede alla revisione della classificazione dei comuni e delle provincie prevista dalla tabella A e dalla tabella B.
Decorsi cinque anni da una revisione senza che sia stato effettuato il censimento, si procede alla revisione della classificazione dei comuni e delle provincie con decreto del Ministro per l'interno sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto ha riferimento a dati statistici.
Il primo ed il secondo comma dell'art. 4 nonchè l'art. 5 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Revisione straordinaria della classificazione
Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sarà riveduta, in conformità alle tabelle A e B, la classificazione dei comuni e delle provincie sulla base dei dati della popolazione residente alla data del 31 dicembre 1970, accertati dall'Istituto centrale di statistica.
Entro i sessanta giorni successivi, il Ministro per l'interno ed i prefetti, secondo le rispettive competenze, iscriveranno, in esecuzione del presente decreto, nei rispettivi ruoli, i segretari comunali e provinciali in servizio.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Inquadramento nella qualifica di segretario capo
Ai segretari comunali in servizio alla data del 30 giugno 1970 con le soppresse qualifiche di segretario capo di 2ª classe, di segretario comunale di 1ª classe e di segretario comunale di 2ª classe sono attribuiti, con decreto del prefetto, il parametro e la qualifica di segretario capo, a decorrere dal 1º luglio 1970, se in possesso dell'anzianità prevista dall'art. 5 o da quella successiva in cui gli interessati abbiano maturato la prescritta anzianità.
L'anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta è conservata nella qualifica medesima agli effetti economici.
Ai vincitori dei concorsi per titoli e per esami a posti di segretario capo di 1ª classe, espletati ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, i quali non abbiano comunque conseguito la promozione a tale qualifica, nonchè agli idonei dei concorsi medesimi, inquadrati ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti, sono attribuiti tre aumenti biennali di stipendio in aggiunta a quelli spettanti.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Titolarità delle sedi di classe 4ª o 3ª ai segretari promossi ed inquadrati fra i segretari capi
I segretari comunali promossi alla qualifica di segretario capo in applicazione dell'art. 5 ovvero inquadrati in tale qualifica a norma dell'art. 21 i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano titolari di comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe 4ª ovvero alla classe 3ª conservano la titolarità di tali segreterie.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Segretari comunali in servizio con la soppressa qualifica di segretario capo di 1ª classe
I segretari comunali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con la soppressa qualifica di "segretario capo di 1ª classe" i quali siano titolari di segreterie di comuni assegnati in base alla tabella A, alla classe 2ª, conseguono, dalla data di cui sopra, con decreto del Ministro per l'interno, la nomina alla qualifica di segretario generale di 2ª classe e conservano la titolarità della sede.
I segretari comunali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con la soppressa qualifica di "segretario capo di 1ª classe", i quali siano titolari di segreterie di comuni che, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento, abbiano popolazione compresa fra gli 8.001 e 10.000 abitanti conseguono, dalla data di cui sopra con decreto del Ministro per l'interno la nomina alla qualifica di segretario generale di 2ª classe, conservano la titolarità della sede e sono iscritti in apposita appendice ad esaurimento del ruolo nazionale, finchè non conseguano, a seguito del concorso previsto dall'art. 9 del presente decreto, la titolarità di sede della classe 2ª.
L'anzianità di servizio effettivo di ruolo nella soppressa qualifica di segretario capo di 1ª classe è riconosciuta nella nuova qualifica ai fini degli aumenti periodici di stipendio.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
(aggiunto dall'articolo unico della legge 19 maggio 1976, n. 391)
I segretari comunali cessati dal servizio nel periodo dal 30 dicembre 1970 all'11 dicembre 1972 con la soppressa qualifica di segretario capo di prima classe, conseguono, dalla data di cessazione dal servizio, la nomina alla qualifica di segretario generale di seconda classe.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Segretari provinciali generali di 2ª classe
I segretari provinciali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto i quali rivestano la qualifica di segretario provinciale generale di 2ª classe e prestino servizio in qualità di titolari presso provincie assegnate in base alla tabella B alla classe 1ª B, conservano la titolarità delle sedi.
I segretari provinciali di cui al precedente comma assumono la qualifica di segretario generale provinciale di classe 1ª B con anzianità decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Essi prenderanno posto, nel ruolo nazionale, immediatamente dopo l'ultimo segretario generale di classe 1ª B, conservando la progressione risultante dalla posizione nel ruolo alla suddetta data
L'art. 22 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Trattamento economico
Ai segretari comunali e provinciali compete il trattamento economico previsto dalla tabella D allegata al presente decreto.
Ai segretari comunali contemplati nell'art. 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, è attribuito lo stipendio previsto per i segretari capi titolari di sedi appartenenti alla classe 3ª.
Le classi di stipendio successive alla prima sono attribuite, con decorrenza giuridica ed economica, dalla data di compimento dei periodi di servizio senza demerito, indicati nella tabella D, adottando le procedure previste per il conferimento degli aumenti biennali.
Ai segretari capi trasferiti in comuni di classe 3ª a seguito del concorso previsto dal precedente art. 7, è attribuita, agli effetti giuridici ed economici, la classe di stipendio corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella qualifica stessa.
Ai segretari comunali generali di 1ª A, 1ª B e di 2ª classe ed ai segretari provinciali è esteso, con le medesime decorrenze ed agli stessi effetti, secondo l'equiparazione risultante dalla annessa tabella D, il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica concernente la "disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato" emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 16 e 16-bis della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.
Ai segretari dei consorzi spetta una retribuzione mensile aggiunta pari ad un quarto dello stipendio in godimento ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati per l'esercizio della loro funzione.
L'art. 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, è abrogato.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Concessione dell'alloggio
(abrogato dall'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, con effetto dal 1° gennaio 1973)
[I comuni delle classi 4ª e 3ª hanno la facoltà di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario o di corrispondergli una indennità, esente dalla riduzione prevista dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, in misura corrispondente al quinto dello stipendio spettante al segretario stesso.
La fornitura dell'alloggio o la corresponsione dell'indennità è obbligatoria per tutti i comuni della classe 4ª e per quelli della classe 3ª classificati come comuni montani che siano altresì dichiarati sedi disagiate con decreto del prefetto, sentito il consiglio provinciale di amministrazione.
L'indennità non può essere concessa al segretario che, senza autorizzazione ed entro sei mesi dalla assunzione della titolarità della sede, non abbia stabilito la residenza nella sede medesima.
L'amministrazione comunale è tenuta a corrispondere l'indennità sostitutiva nel caso di impossibilità materiale alla fornitura dell'alloggio o nel caso che il segretario non sia in condizioni di procurarselo per assoluta mancanza dei locali nel comune.
L'art. 43 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato].
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Diritti di segreteria
(abrogato dall'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, con effetto dal 1° gennaio 1973)
[Il provento dei diritti di segreteria è ripartito in conformità alla tabella E allegata al presente decreto.
La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali titolari o reggenti della sede è commisurata ad un terzo dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi.
Dal computo è esclusa la 13ª mensilità.
Il segretario temporaneamente reggente di sede vacante può optare per la quota assegnata al titolare della sede stessa.
Nessuna quota di diritti di segreteria compete ai segretari ai quali è esteso il trattamento economico previsto per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato.
Il terzo ed il quarto comma dell'art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati].
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Ruoli dei segretari comunali
I segretari generali di 1ª e 2ª classe sono iscritti in un ruolo nazionale.
I segretari comunali ed i segretari capi sono iscritti nel ruolo della provincia nella quale prestano servizio.
I trasferimenti d'ufficio ad altro comune della stessa classe dei segretari comunali e dei segretari capi sono disposti dal prefetto nell'ambito della provincia e dal Ministro per l'interno da una provincia all'altra.
I trasferimenti dei segretari comunali aventi qualifiche superiori e dei segretari provinciali sono sempre disposti dal Ministro per l'interno.
Il terzo ed il quarto comma dell'art. 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Segretari comunali distaccati presso la Direzione generale degli istituti di previdenza
I segretari comunali che, alla data del 1º luglio 1970, risultino distaccati presso la Direzione generale degli istituti di previdenza, in applicazione dell'art. 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, rimangono in tale posizione senza ulteriore conferma, anche nel caso risultino vincitori o idonei del concorso a posti di segretario capo di 1ª classe, bandito ai sensi dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, ovvero vincitori dei concorsi a posti di segretario generale di 2ª classe o di 1ª classe previsti nel presente decreto e sono esentati dall'obbligo di assumere servizio presso le sedi a concorso.
I segretari comunali distaccati presso la Direzione generale degli istituti di previdenza sono iscritti in apposita appendice al ruolo nazionale dei segretari comunali.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Consigli di amministrazione
Al consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale è aggiunto un segretario comunale generale di 1ª o di 2ª classe nella qualità di componente effettivo ed un segretario comunale generale di 1ª o di 2ª classe nella qualità di supplente.
[A ciascun consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali è aggiunto un segretario comunale nella qualità di componente effettivo ed un segretario comunale nella qualità di supplente iscritti nel ruolo provinciale]. (comma abrogato) (1)
Al consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari provinciali è aggiunto un segretario provinciale generale di 1ª classe nella qualità di componente effettivo ed un segretario provinciale generale di 1ª classe nella qualità di supplente.
Il comma annotato è stato abrogato dall'art. 4, comma 5, della legge 11 novembre 1975, n. 587.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale nel primo triennio
I posti che si renderanno vacanti nel primo triennio dal 31 dicembre 1972 verranno conferiti per due terzi ai vincitori del concorso di cui all'art. 1 e per un terzo ai vincitori di apposito concorso per titoli.
Al concorso per titoli di cui al precedente comma sono ammessi solamente i candidati che alla data di entrata in vigore del presente decreto, oltre ad essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1, risultino in servizio non di ruolo con l'incarico di segretario comunale reggente o supplente ed abbiano maturato in tale posizione un periodo ininterrotto di almeno due anni.
Il Ministro per l'interno indice il concorso per titoli nei termini di cui all'art. 1 e nomina la commissione giudicatrice che è composta:
da un prefetto che la presiede;
dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;
da un esperto in discipline amministrative designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
da un segretario comunale scelto fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale.
Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario della commissione.
Al concorso per titoli si applicano le norme previste dall'art. 2, commi 4°, 5°, 8°, 9°, 10° e 11°, del presente decreto.
I posti non attribuiti a seguito dell'espletamento del concorso per titoli sono assegnati in aumento al concorso di cui all'art. 1.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Nomina a segretario comunale generale di classe 2ª
Sino alla data del 30 giugno 1975, ai concorsi per la nomina a segretario comunale generale di classe 2ª possono partecipare i segretari che abbiano prestato servizio di ruolo per almeno nove anni e sei mesi, ovvero per sei anni in qualità di segretario comunale di ruolo e, per il rimanente periodo, fino al raggiungimento dell'anzianità complessiva di nove anni e sei mesi, quali impiegati di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali, ed abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno quello di "distinto".
Per i segretari comunali non in possesso del diploma di laurea tale periodo di servizio effettivo di ruolo è elevato ad anni undici, rimanendo salvo il riconoscimento del servizio effettuato in qualità di impiegato ai sensi del precedente comma.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Concorsi indetti e non espletati
I concorsi indetti a norma degli articoli 21, 22 e 23 della legge 8 giugno 1962, n. 604, non definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno portati a termine con le modalità previste dalle norme vigenti alla data del relativo bando.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Disposizioni abrogate
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con il presente decreto.
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
Data di entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 giugno 1972
LEONE
ANDREOTTI - GASPARI - RUMOR
- COLOMBO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, in conformità della deliberazione delle Sezioni riunite in data 6 dicembre 1972, addì 6 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio, n. 122. - CARUSO
N.D.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 35, comma 1, lett. l), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal 6 maggio 1998, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b).
TABELLE - [non disponibili, vedasi G.U.R.I. 11 dicembre 1972, n. 320]. (1)
La tabella E allegata al presente decreto è stata soppressa dall'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, con effetto dal 1° gennaio 1973.