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LEGGE REGIONALE 30 maggio 1972, n. 31

G.U.R.S. 3 giugno 1972, n. 26

Provvedimenti per l'industria marmifera.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Alle aziende di estrazione e di lavorazione del marmo, singole e associate, che ottengono mutui per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti e per la conseguente commercializzazione, da commisurare ai cicli di estrazione e lavorazione in rapporto alla potenzialità degli impianti, l'Amministrazione regionale concede un contributo tale che interesse e oneri accessori gravino sui mutuatari in misura non superiore al 3 per cento.

Art. 2

Alle cooperative e consorzi costituiti o che si costituiscono, per i fini di cui al precedente articolo, sono concessi finanziamenti per la durata di sette anni.

I predetti finanziamenti sono concessi al tasso del 3 per cento.

Art. 3

Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere fidejussioni della Regione, in misura pari al 30 per cento dell'importo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli.

Art. 4

Per le finalità di cui all'art. 1, è costituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) un fondo, a gestione separata, di lire 1.000 milioni.

Per le finalità di cui all'art. 2, è istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.), un fondo, a gestione separata, di lire 1.000 milioni.

Art. 5

L'istruttoria di pratiche di finanziamento per scorte ed erogazione di contributi dovrà essere espletata entro il limite massimo di tre mesi e l'erogazione dovrà essere deliberata entro i successivi trenta giorni.

Art. 6

La inosservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza del lavoro comporta la decadenza dai benefici della presente legge.

Art. 7

I canoni relativi alle concessioni di terreni demaniali, operate dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, per lo sfruttamento dei giacimenti marmiferi ricadenti in detti terreni, sono ridotti del 40 per cento.

Art. 8

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si provvede quanto a lire 1.500 milioni, per l'anno finanziario 1972, con parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, numero 36, e quanto a lire 500 milioni, per l'anno finanziario 1973, con il maggior gettito dell'imposta sulle successioni e donazioni.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971, è modificato come appresso:

                             SPESE IN CONTO CAPITALE
Capitolo n.  20911  -  Fondo  occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso.
 Oggetto del provvedimento
                                                        Importo dell'onere
                                                       (in milioni di lire)
Partita che si riduce:
Provvedimenti per il turismo (in meno)                        1.500 -
Partita che si aggiunge:
Provvedimenti per l'industria marmifera                       1.500 -

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 maggio 1972.

FASINO