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LEGGE REGIONALE 5 aprile 1972, n. 23

G.U.R.S. 8 aprile 1972, n. 16

Norme sul personale delle scuole sussidiarie.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 38/75 nelle parti in contrasto con la medesima L.R. 38/75.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In aggiunta all'intervento statale disposto con la legge 24 settembre 1971, n. 820, le attività integrative della scuola elementare nonchè gli insegnamenti speciali previsti dall'art. 1 della stessa legge sono espletati anche dagli insegnanti delle scuole sussidiarie. Dette scuole saranno soppresse contestualmente all'utilizzazione dei relativi insegnanti per le attività amministrative e scolastiche indicate nell'articolo seguente.

Art. 2

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione, di concerto con i provveditori agli studi della Sicilia, determina annualmente il numero degli insegnanti delle scuole sussidiarie da impiegare, su richiesta dei provveditori stessi, in ogni provincia, nelle attività indicate all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, nonchè nelle attività amministrative dei servizi di interesse regionale presso i provveditorati agli studi e presso la soprintendenza scolastica in misura non superiore al quindici per cento dei rispettivi organici e in ragione di due unità per ogni ispettorato scolastico per i servizi dell'anagrafe scolastica.

L'assegnazione del personale per le attività e l'impiego, previsti nel precedente comma, avverrà, in base alla normale graduatoria provinciale vigente per gli insegnanti delle scuole sussidiarie, a cura dei provveditori agli studi della Sicilia.

Art. 3

Il personale che in ogni provincia non può essere utilizzato nelle attività indicate nei precedenti articoli perchè in eccedenza, sarà impiegato in altre province seguendo l'ordine inverso della graduatoria provinciale, la quale sarà compilata dai provveditori agli studi competenti in base agli elementi di valutazione in vigore per i trasferimenti degli insegnanti elementari dello Stato, dopo avere effettuato eventuali trasferimenti a domanda sempre nei limiti dei posti determinati ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Art. 4

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a promuovere corsi di aggiornamento e di qualificazione ai fini della migliore utilizzazione degli insegnanti delle scuole sussidiarie nelle attività previste dalla presente legge.

Art. 5

Al personale delle scuole sussidiarie in servizio ai sensi della legge regionale 12 aprile 1967, n. 47 e successive modificazioni, è attribuito, a decorrere dal 1° ottobre 1972, lo stato giuridico, il trattamento economico, di quiescenza e di previdenza spettante agli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari statali con incarico a tempo indeterminato e non licenziabili per indisponibilità di posti, di cui alla legge 24 settembre 1971, n. 820.

Ai fini degli aumenti periodici di stipendio è considerato utile, in favore del personale di cui al precedente comma, il servizio prestato posteriormente al 12 aprile 1967, ferma restando comunque la decorrenza economica dal 1° ottobre 1972.

A decorrere dall'anno scolastico 1972-1973 è soppresso il premio previsto per gli insegnanti in ragione del numero degli alunni promossi stabilito dall'art. 6 della legge regionale 23 settembre 1947, n. 13, modificata con la legge regionale 4 aprile 1960, n. 10.

Art. 6

Per la corresponsione degli stipendi agli insegnanti delle scuole sussidiarie, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato ad effettuare aperture di credito preventive semestrali, di importo pari alla metà degli stanziamenti annuali, in favore dei provveditorati agli studi della Sicilia.

Art. 7

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio 1972 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972.

In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno medesimo è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.


                            OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
                                                        Importo dell'onere
                                                        (in milioni di lire)
Partita che si riduce:
Provvedimenti per la pubblica istruzione (in meno)               180
Partita che si aggiunge:
Norme sul personale delle scuole sussidiarie                     180
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere ricadente negli esercizi futuri si provvede utilizzando parte del maggior gettito dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 aprile 1972.

FASINO