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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 1, della L.R. 24/73.

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1972, n. 21

G.U.R.S. 1° aprile 1972, n. 15

Concessione di contributi per il rimborso delle spese di viaggio agli studenti bisognosi.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 1, della L.R. 24/73.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 1, della L.R. 24/73.

Art. 1

Ad integrazione dell'intervento dello Stato, la Regione Siciliana è autorizzata a provvedere al rimborso delle spese di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori per la frequenza scolastica fuori comune o in frazione diversa dallo stesso comune, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale.

Sono esclusi dai predetti benefici gli alunni residenti nei comuni previsti dall'art. 1 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 6, riguardante modifiche, integrazioni ed aggiunte alle provvidenze in favore delle zone terremotate.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 1, della L.R. 24/73.

Art. 2

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione ripartisce, all'inizio di ogni anno scolastico, lo stanziamento previsto dalla presente legge in misura proporzionale al numero degli alunni aventi diritto sulla base delle indicazioni dei provveditori agli studi.

Le somme così ripartite sono accreditate ai provveditori agli studi competenti per territorio, i quali provvedono ad utilizzarle tramite le direzioni dei circoli didattici e, per le scuole di secondo grado, tramite le casse scolastiche dei singoli istituti.

I provveditori agli studi presenteranno all'Assessore regionale per la pubblica istruzione rendiconti semestrali di spesa.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 1, della L.R. 24/73.

Art. 3

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 520.000.000.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 1, della L.R. 24/73.

Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, e ricadente nell'esercizio finanziario 1972, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1971 è modificato come appresso:

Spese in conto capitale

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

                        Oggetto del provvedimento
                                                          Importo dell'onere
                                                          in milioni di lire
Partita che si riduce:
Provvedimenti per il turismo (in meno)                           520
Partita che si aggiunge:
Concessione di contributi per il rimborso
 delle spese di viaggio agli studenti bisognosi                  520
Per gli anni successivi si provvede con il maggior gettito delle tasse sulle concessioni governative.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 1, della L.R. 24/73.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 marzo 1972.

FASINO