
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 4
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 19 gennaio 1972, n. 15
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici. (1) (2).
Si rimanda agli artt. 27 e seguenti del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502, alla legge 15 marzo 1997, n. 59 ed al D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" contenuta nel presente, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'articolo 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;
Sentite le Regioni a statuto ordinario;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la sanità, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, nelle sue fasi di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, sono trasferite per il rispettivo territorio alle Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative statali concernenti:
a) la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie nonché le provvidenze economiche, ad esse connesse, erogate dal Ministero della sanità; la profilassi sanitaria di carattere personale, ivi compresa quella per la maternità ed infanzia, fermo, restando quanto disposto dal successivo art. 6, n. 3;
b) la profilassi e l'assistenza sanitaria nelle scuole e negli istituti e convivenze pubbliche a carattere educativo ed assistenziale;
c) la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro e la tutela sanitaria delle attività sportive;
d) l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale;
e) i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, gli impianti radiologici impiegati a scopo diagnostico, terapeutico e di radiumterapia, nonché le case di cura private e le case e pensioni per gestanti;
f) la pubblicità concernente le case di cura private e di assistenza ostetrica nonché le case e pensioni per gestanti, ferma restando la competenza consultiva degli ordini provinciali dei medici;
g) la istituzione, modifica e soppressione delle condotte medico-chirurgiche e ostetriche e gli altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;
h) i concorsi, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'interinato dei medici e delle ostetriche condotti e degli altri sanitari addetti ai servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;
i) la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica;
l) la formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche; i concorsi per l'assegnazione delle sedi stesse; la vigilanza sulla efficienza del servizio di assistenza farmaceutica e l'adozione di provvedimenti di decadenza;
m) l'autorizzazione all'esercizio alla gestione provvisoria ed alla cessione delle farmacie nonché i provvedimenti in ordine all'indennità di avviamento e di rilievo;
n) la istituzione e gestione di dispensari farmaceutici;
o) la indennità di residenza ai farmacisti rurali e di gestione dei dispensari farmaceutici; i contributi ai comuni per la gestione di farmacie rurali.
E' trasferita, altresì, ogni altra funzione amministrativa, svolta dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, salve le disposizioni di cui al successivo art. 6.
Sono, infine, trasferite le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato concernenti l'assistenza zooiatrica, ivi compresa la istituzione, modifica e soppressione delle condotte veterinarie, nonché la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza veterinaria.
Le funzioni amministrative attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza ospedaliera sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nella Regione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato. Rimane fermo quanto disposto dall'art. 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.
Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale, relative alle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2 facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.
Restano ferme le attuali competenze degli organi statali in ordine:
1) ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;
2) alla sanità marittima, aerea e di frontiera;
3) alla profilassi delle malattie infettive e diffusive per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;
4) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura ed agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;
5) all'assistenza sanitaria agli invalidi civili ed agli altri soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria;
6) alla normativa tecnica relativa alle case di cura private;
7) all'igiene del suolo e dell'ambiente, all'inquinamento atmosferico e delle acque ed aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri;
8) agli aspetti sanitari della prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
9) all'igiene delle attività sportive;
10) alla ricerca e sperimentazione scientifica svolte da appositi istituti in ordine alla origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;
11) alla produzione, commercio, vendita e pubblicità dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati;
12) alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione e somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati;
13) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico-sanitari: della produzione, lavorazione e commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;
14) al riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali ed al rilascio dell'autorizzazione per la loro utilizzazione a scopo sanitario ed alla relativa pubblicità sanitaria per gli stabilimenti termali ed alla relativa vigilanza;
15) alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare;
16) al riscontro diagnostico ed al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; al trapianto di organi e tessuti da persone viventi a scopo terapeutico;
17) alla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano;
18) alla detenzione, impiego e vendita, dei gas tossici e delle sostanze pericolose;
19) ai concorsi ed allo stato giuridico degli ufficiali sanitari, dei veterinari addetti alla vigilanza, ispezione e polizia veterinaria, dei veterinari comunali capo e dei direttori di pubblico macello;
20) alle professioni sanitarie e agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali; alle professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie; agli ordini e collegi professionali;
21) alla determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; alla determinazione delle materie fondamentali di insegnamento;
22) alla profilassi, polizia, ispezione e vigilanza veterinaria sugli animali, sugli alimenti di origine animale e sull'alimentazione zootecnica;
23) alle tariffe concernenti le prestazioni a privati da parte dei laboratori di igiene e profilassi delle province, nonché a quelle concernenti le prestazioni eseguite nell'interesse privato da parte di ufficiali sanitari e dei veterinari comunali.
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia mortuaria, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
Resta, altresì, ferma la competenza degli organi statali ad adottare provvedimenti contingibili e di urgenza in materia di igiene pubblica.
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.
L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.
L'attività di cui all'art. 15 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, diretta ad assicurare la piena rispondenza dell'assistenza sanitaria degli enti ospedalieri ai generali interessi della salute pubblica, è svolta, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento di cui ai precedenti comma, su iniziativa del Ministro per la sanità.
Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie in cui al presente decreto.
Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il successivo art. 15, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 10, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvederà con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo, saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.
Fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria, il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede annualmente al riparto, tra le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, delle disponibilità finanziarie iscritte al capitolo n. 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, concernente: "contributi e sussidi agli enti ospedalieri, nonché agli ospedali psichiatrici, per il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e dei servizi di igiene mentale e per il miglioramento ed adeguamento di essi nei casi in cui la quota della retta di degenza non riesca a coprire le spese occorrenti (art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 431). Integrazione degli assegni ai medici interni. Contributi a favore degli enti ospedalieri in condizione di particolare necessità per esigenze funzionali in rapporto alle finalità di cui all'art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132)". Al riparto si provvede con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 2, comma secondo, della legge 8 maggio 1971, n. 304.
Fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica, restano ferme le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431 e quelle della legge 21 giugno 1971, n. 515.
Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del Ministero della sanità:
a) gli uffici dei medici provinciali;
b) gli uffici dei veterinari provinciali.
Sono parimenti trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai seguenti organismi sanitari:
a) consigli provinciali di sanità;
b) comitati provinciali di coordinamento dell'attività ospedaliera;
c) commissioni provinciali di vigilanza sugli ospedali psichiatrici;
d) consorzi provinciali antitubercolari relativamente alle funzioni trasferite;
e) comitati provinciali per la lotta antimalarica;
f) dispensari antivenerei;
g) ogni altro organismo avente sede presso gli uffici trasferiti alle regioni con il primo comma del presente articolo e la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto.
Gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali cessano di essere organi periferici del Ministero della sanità e divengono organismi periferici della regione nel cui territorio operano.
Fino a quando non sarà provveduto ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al riordinamento dei servizi del Ministero della sanità ed in particolare degli uffici speciali di sanità di cui agli articoli 28 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, i medici e i veterinari provinciali continueranno ad esercitare, quali organi dello Stato, le attribuzioni ad essi attualmente spettanti qualora preposti ad uffici speciali di sanità marittima, aerea e di confine, ai fini della profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive.
Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 12, residuano alla competenza statale nelle materie sotto elencate dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto.
La delega riguarda, in particolare, le funzioni amministrative concernenti:
1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive di cui al precedente art. 6, n. 3); le vaccinazioni obbligatorie tranne che nei porti, aeroporti e posti di confine;
2) l'assistenza sanitaria agli invalidi civili ed agli altri soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria;
3) la imposizione dell'obbligo per le province di istituire i servizi integrativi previsti dall'art. 92, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, qualora sussistano le particolari condizioni di cui al secondo comma dell'articolo stesso;
4) i servizi di vigilanza igienica e di profilassi negli enti locali e loro consorzi;
5) i concorsi e lo stato giuridico degli ufficiali sanitari, dei veterinari addetti alla vigilanza, ispezione e polizia veterinaria, dei veterinari comunali capo e dei direttori di pubblico macello;
6) le tariffe concernenti le prestazioni a privati da parte dei laboratori di igiene e profilassi delle province, nonché quelle concernenti le prestazioni eseguite nell'interesse privato da parte degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali;
7) la detenzione, impiego e vendita dei gas tossici e delle sostanze pericolose;
8) l'igiene del suolo e dell'ambiente, l'inquinamento atmosferico e delle acque e gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri;
9) la vigilanza igienico-sanitaria sulle coltivazioni delle piante tessili e del riso;
10) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e deposito delle sostanze radioattive; la detenzione a qualsiasi titolo di sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;
11) le autorizzazioni sanitarie ed i controlli sanitari sugli stabilimenti termali;
12) la raccolta, la conservazione e la distribuzione del sangue umano;
13) la vigilanza sui servizi di igiene scolastica;
14) la vigilanza sulla produzione, commercio e vendita delle sostanze alimentari e bevande e degli alimenti dietetici della prima infanzia, nonché l'autorizzazione all'impianto e all'esercizio delle centrali del latte e vigilanza tecnica sulle stesse;
15) la vigilanza in materia di molluschicoltura;
16) l'autorizzazione al commercio e detenzione di additivi chimici e coloranti destinati alla preparazione e conservazione di sostanze alimentari e di fitofarmaci;
17) la profilassi e la polizia veterinaria; la ispezione e vigilanza sanitaria delle carni e sulla produzione degli altri alimenti di origine animale;
18) la vigilanza sulla produzione, il commercio e la vendita dei mangimi, integrativi ed additivi;
19) la vigilanza sugli istituti autorizzati a praticare la vivisezione degli animali;
20) i provvedimenti e la vigilanza sulla fecondazione artificiale degli animali e sulla riproduzione animale;
21) la vigilanza tecnica sulle attività di competenza statale svolte dalle istituzioni locali degli enti a carattere nazionale di cui al precedente art. 4.
Sono parimenti delegate alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle commissioni provinciali per i servizi di trasfusione ed ai consorzi provinciali antitubercolari limitatamente alla profilassi antitubercolare.
Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.
In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Il trasferimento alle regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 12 comporta la successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.
La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero della sanità e dall'Amministrazione regionale.
Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 12 vengono consegnati alla regione cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alle regioni nelle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e quelli inerenti alle attività delegate con l'art. 13.
Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla regione.
In ordine agli archivi e documenti consegnati alle regioni ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Le Regioni a statuto ordinario succedono allo Stato nei diritti ed obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate da quest'ultimo con enti e con privati, relative a materie oggetto del trasferimento di funzioni amministrative di cui al presente decreto.
Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con i precedenti articoli 1 e 2 o loro delegate con il precedente art. 13, possono avvalersi dei servizi ed istituti tecnico-scientifici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle regioni.
Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della regione.
La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro competente, previa intesa con la amministrazione regionale interessata.
Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.
Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.
In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.
Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.
Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nel successivi articoli, l'amministrazione di provenienza.
Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Nell'ambito della regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne dà notizia all'amministrazione statale di provenienza del dipendente.
Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dalla amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.
Con effetto dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, che il giorno anteriore alla predetta data risulti assegnato agli uffici periferici statali trasferiti alle regioni in conseguenza del passaggio alle medesime delle funzioni amministrative statali, è messo a disposizione di diritto della regione nel cui territorio si trova l'ufficio. Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 18.
Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella parte seconda della tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle regioni, è messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati od operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale ufficio si trova.
Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.
Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.
Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 18.
La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito con l'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.
Al fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui ai precedenti articoli 19 e 20 si considera di diritto trasferito a domanda.
Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante concorsi dl trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.
Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla regione presso cui ricoprano la carica di consigliere regionale, ove non chiedano, entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, allo stato di previsione del Ministero della sanità in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonché del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:
Tabella - [non disponibile]
Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.
Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando agli ammontari delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali:
a) spese di natura operativa correnti: venti per cento;
b) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;
c) spese di funzionamento: venti per cento.
Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, resta determinato in milioni 6.660,7, in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.
All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 gennaio 1972
LEONE
COLOMBO - MARIOTTI - RESTIVO -FERRARI-AGGRADI - PRETI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 21. - CARUSO