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LEGGE 16 maggio 1970, n. 281

G.U.R.I. 22 maggio 1970, n. 127

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 10 agosto 2014, n. 126 e con annotazioni alla data 27 dicembre 2019)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Entrate tributarie

Alle Regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri:

a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

b) tassa sulle concessioni regionali;

c) tassa di circolazione;

d) tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Alle Regioni è attribuito il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati. All'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il gettito di tali imposte sarà sostituito da una quota del gettito derivante da un'imposta corrispondente di importo non inferiore al gettito dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie.

Alle Regioni sono altresì attribuite quote del gettito di tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune.

Art. 2

Imposta sulle concessioni statali (1)

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.

L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.

(1)

Per effetto dell'art. 18, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, a far data dal 1º gennaio 1994 l'articolo annotato non si applica per le concessioni di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima data le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1.

Art. 3

Tassa sulle concessioni regionali

(sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2, del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403)

1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.

2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:

a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;

b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;

c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;

d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.

3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.

4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.

5. Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.

7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.

8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

9. La tariffa di cui al comma 1 è emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entra in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione.

Art. 4

Tassa automobilistica regionale

(sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e modificato dall'art. 4, comma 3, del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403)

1. La tassa automobilistica regionale si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle regioni a statuto ordinario, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle regioni stesse.

2. Ogni anno le regioni a statuto ordinario, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1º gennaio successivo e relativi a periodi fissi successivi a tale data, possono determinare l'ammontare della tassa in misura non inferiore a quello determinato per l'anno in corso e non eccedente il 110 per cento dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per lo stesso anno. (1)

3. La tassa automobilistica regionale è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme che regolano la corrispondente tassa erariale ed è applicata contestualmente e con le medesime modalità stabilite per la riscossione della stessa. Per il mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale e per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la stessa, si applicano le medesime sanzioni previste per la corrispondente tassa erariale. Tali sanzioni vanno versate contestualmente a quelle erariali presso gli stessi uffici e con le medesime modalità.

4. La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo alla applicazione di una ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa regionale automobilistica sia stata già riscossa dalla regione di provenienza. (2)

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, il termine previsto dal comma annotato è fissato al 10 novembre di ciascun anno.

(2)

Per effetto dell'art. 23, comma 1, del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, la tassa regionale prevista dall'articolo annotato è aumentata di un importo pari al 45% della tassa erariale vigente al 1° gennaio 1990; l'aumento è in vigore dal 1° gennaio 1990.

Art. 5

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (1)

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni ed è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale.

Le Regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle provincie.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto delle Regioni, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

(1)

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51, è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il capo II del D.L.vo n. 507/1993, abrogato dallo stesso comma 847, rimane come riferimento per la determinazione della sopra citata tassa.

Art. 6

Ricorsi e sanzioni

Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione nonchè per il rimborso dei tributi regionali, può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, il ricorso in via amministrativa al presidente della Giunta regionale.

Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali.

Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal presidente della Giunta regionale. Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.

Art. 7

Attribuzione del gettito di tributi erariali

Fino all'attuazione della riforma tributaria, il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati attribuito a ciascuna Regione è quello relativo agli immobili situati nel rispettivo territorio. I ricevitori provinciali ne effettuano il versamento nei termini stabiliti dalla legge per il versamento di detti tributi erariali.

Restano a carico della Regione i rimborsi effettuati per qualsiasi causa.

A decorrere dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, il gettito delle imposte di cui al primo comma, o di quella ad esse corrispondente in base ai provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, è attribuito alle Regioni nella misura del 50 per cento.

Art. 8

Partecipazione al gettito di imposte erariali (1)

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi; (2)

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle Regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.

Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.

La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, è determinata con la legge di bilancio.

Il fondo comune è ripartito fra le Regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le Regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sarà riferito ad altra imposta corrispondente.

La determinazione delle somme spettanti alle Regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonchè in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.

Al pagamento delle somme spettanti alle Regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna Regione.

Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna Regione.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181:

"Art. 8

Per l'anno 1982 la quota del 15% dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è elevata al 49,90%.

Il fondo comune regionale determinato ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di quanto previsto al precedente comma è comprensivo:

a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) delle somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642.

Il fondo comune regionale viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno 1981 ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma".

(2)

Per effetto dell'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la quota prevista dalla lettera annotata, è ridotta al 2,3%, a decorrere dall'anno 1995.

Art. 9

Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (1) (2) (3)

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio.

Tale fondo è assegnato alle Regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 512:

"Art. 1

Per gli interventi nel settore agricolo delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di lire 74 miliardi nell'esercizio 1973, di lire 130 miliardi nell'esercizio 1974 e di lire 100 miliardi nell'esercizio 1975.

Le predette somme saranno ripartite fra le regioni predette dal CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

E' autorizzata la spesa di lire 16 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975 da destinare all'incremento dei fondi di rotazione per la meccanizzazione e per la zootecnia, rispettivamente nella misura di lire 10 miliardi per il fondo di rotazione di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e lire 6 miliardi per il fondo di rotazione di cui all'art. 13 della legge medesima. La ripartizione tra le regioni dei predetti fondi avrà luogo con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11".

(2)

Si riporta il testo dell'art. 10 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, così risultante dalla legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 493:

"Art. 10

Al fine di avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico ed in attesa che siano emanate le relative norme legislative di coordinamento degli interventi pubblici e dei relativi finanziamenti, è autorizzata la spesa di L. 200 miliardi per il finanziamento di interventi urgenti nel settore zootecnico, comprensivo degli allevamenti di acquicoltura intensiva, da attuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma. Lo stanziamento predetto, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene ripartito tra le regioni salva la quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste che a tal fine acquisisce il parere della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina gli indirizzi generali e particolari per l'attuazione degli interventi urgenti in materia zootecnica e provvede al riparto del finanziamento tra le regioni nonchè alla determinazione della quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si sensi del predetto decreto presidenziale.

A favore del "fondo per lo sviluppo della zootecnia" di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, ed all'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, è disposta un'ulteriore anticipazione di L. 15 miliardi per l'esercizio 1975.

Le disponibilità del fondo anzidetto possono essere destinate anche all'acquisto di mezzi ed attrezzature per la meccanizzazione delle operazioni inerenti l'allevamento del bestiame nonchè di mezzi ed attrezzature per la conservazione dei prodotti zootecnici e dei foraggi destinati all'allevamento.

Per consentire una razionale attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi, l'IRVAM - Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola, svolge, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ricerche ed indagini sulle strutture e sugli andamenti dei mercati zootecnici interni ed esteri. Per l'espletamento dei predetti compiti il Ministro per l'agricoltura e le foreste assegnerà all'IRVAM contributi finanziari entro il limite di spesa di L. 1.300 milioni, sulla base di individuati programmi di attività.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, è prorogato al 31 dicembre 1977 limitatamente ai mangimi per la zootecnia".

(3)

Per effetto dell'articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo annotato, è incrementato di lire 330 miliardi per l'anno finanziario 1977 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1978 al 1981 per l'attuazione da parte delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano di programmi di intervento nel settore agricolo.

Art. 10

Mutui, obbligazioni e anticipazioni

(modificato dall'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335, dall'art. 23, comma 1, del D.L.vo 28 marzo 2000, n. 76, dall'art. 8, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, integrato dall'art. 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e abrogato dall'art. 77, comma 1, lett. a), del D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del D.L.vo 10 agosto 2014, n. 126, a decorrere dal 1° gennaio 2015)

[Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonchè per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione stessa. Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerare ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. (1)

La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al primo comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonchè i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

Le Regioni possono contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

Ai mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.]

(1)

In deroga al comma annotato si rimanda all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Art. 11

Beni di demanio e patrimonio regionale

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono alle Regioni per acquisizione a qualsiasi titolo, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alle Regioni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello a cui servono i beni medesimi.

Sono trasferiti alle Regioni e fanno parte del demanio regionale i porti lacuali e, se appartenenti allo Stato, gli acquedotti di interesse regionale.

I beni appartenenti alle Regioni, che non siano della specie di quelli previsti dai commi precedenti, costituiscono il patrimonio delle Regioni.

Sono trasferite alle Regioni e fanno parte del patrimonio indisponibile regionale le foreste, che a norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le acque minerali e termali. Gli edifici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad uffici e servizi pubblici di spettanza regionale saranno trasferiti ed entreranno a far parte del patrimonio indisponibile delle Regioni con i provvedimenti legislativi di cui al successivo articolo 17.

L'individuazione dei singoli beni trasferiti sarà effettuata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro competente per la materia, sentita la Regione interessata.

[Per i beni costituenti il patrimonio delle Regioni si applicano le norme del codice civile, delle leggi speciali e quelle sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato] (comma abrogato). (1)

(1)

Per effetto dell'art. 35 della legge 19 maggio 1976, n. 335, il comma annotato è stato abrogato.

Art. 12

Contributi speciali

I contributi speciali di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio. Essi sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario con apposite leggi in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale e degli eventuali programmi di sviluppo regionali, con particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno.

Art. 13

Commissione interregionale (1) (2)

I criteri di ripartizione tra le Regioni dei fondi di cui all'articolo 9 e dei contributi di cui all'articolo 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle Regioni a statuto ordinario e speciale.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 512:

"Art. 1

Per gli interventi nel settore agricolo delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di lire 74 miliardi nell'esercizio 1973, di lire 130 miliardi nell'esercizio 1974 e di lire 100 miliardi nell'esercizio 1975.

Le predette somme saranno ripartite fra le regioni predette dal CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

E' autorizzata la spesa di lire 16 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975 da destinare all'incremento dei fondi di rotazione per la meccanizzazione e per la zootecnia, rispettivamente nella misura di lire 10 miliardi per il fondo di rotazione di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e lire 6 miliardi per il fondo di rotazione di cui all'art. 13 della legge medesima. La ripartizione tra le regioni dei predetti fondi avrà luogo con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11".

(2)

Per effetto dell'art. 3, comma 1, del D.L.vo 16 dicembre 1989, n. 418 la commissione interregionale di cui all'articolo annotato è soppressa.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14

Tributi propri

Le Regioni istituiscono con legge i tributi propri di cui all'articolo 1 e gli altri che saranno previsti dalla legge di riforma tributaria con decorrenza dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione dei rispettivi Statuti in rapporto alle spese necessarie ad adempiere alle loro funzioni normali.

Le Regioni emanano le norme di attuazione necessarie per l'applicazione dei tributi propri.

Le tasse di concessione governativa per gli atti ed i provvedimenti indicati nell'articolo 3 rimangono di spettanza statale fino all'entrata in vigore delle leggi che regolano il passaggio delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della Costituzione.

La riduzione della tassa erariale di circolazione disposta per le Regioni a statuto ordinario nel precedente articolo 4 decorre, rispetto a ciascuna Regione, dalla data di applicazione della rispettiva tassa regionale di circolazione. Non è ammesso il rimborso della tassa erariale corrisposta nella maggiore misura in vigore anteriormente alla riduzione e, per il periodo cui la tassa erariale stessa si riferisce, non può essere applicata la tassa regionale.

La quota di partecipazione delle provincie al provento della tassa erariale, prevista dalle vigenti disposizioni, è elevata in misura proporzionale alla diminuzione della tassa erariale di cui ai commi sesto e settimo del precedente articolo 4.

Art. 15

Contabilità speciale

Per il versamento delle entrate e per il pagamento delle spese di competenza regionale è istituita, presso le sezioni di tesoreria provinciale situate nei capoluoghi delle Regioni, apposita contabilità speciale.

Le norme per la gestione di tale contabilità speciale sono emanate con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 16

Spese di impianto e di primo funzionamento

(modificato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 158)

Dalla data di convocazione dei comizi per l'elezione dei Consigli regionali e fino a quella di decorrenza della ripartizione stabilita nel successivo articolo 18, sono corrisposte a ciascuna Regione, per le spese di impianto e di primo funzionamento degli organi ed uffici regionali, le seguenti somme ragguagliate ad anno:

- quattrocentosessanta milioni alla Basilicata, al Molise e all'Umbria;

- seicentocinquanta milioni all'Abruzzo, alla Calabria, alla Liguria e alle Marche;

- ottocentoquindici milioni alla Campania, all'Emilia-Romagna, al Lazio, alla Lombardia, al Piemonte, alla Toscana, al Veneto e alla Puglia.

L'attribuzione alle Regioni del gettito di cui all'articolo 7 ha inizio dal primo giorno del bimestre di esazione successivo all'approvazione dei rispettivi Statuti.

Art. 17

Delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per regolare, simultaneamente per tutte le Regioni, il passaggio alle Regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e del relativo personale dipendente dallo Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione saranno trasferite alle Regioni. [Nelle stesse materie resta riservata allo Stato la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività delle Regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali; saranno altresì stabiliti vincoli atti a garantire l'inalienabilità, l'indisponibilità e la destinazione dei beni di cui alla prima parte del comma quinto dell'articolo 11, quando ciò sia necessario alla tutela degli interessi generali dello Stato in rapporto alla natura dei beni]; (periodo soppresso) (1)

b) il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni avverrà per settori organici di materie e dovrà effettuarsi mediante il trasferimento degli uffici periferici dello Stato.

Qualora gli uffici stessi siano titolari anche di competenze statali residue e le funzioni trasferite siano prevalenti, si provvede, di massima, alla delega ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, ferma restando, in ogni caso, la necessità di regolare i rapporti finanziari tra Stato e Regioni secondo le disposizioni degli articoli 8 e 18 della presente legge e di prevedere i rimedi da esperire in caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate;

c) per ciascuna delle funzioni statali attribuite alle Regioni verrà stabilito il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle Regioni stesse, riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici delle Amministrazioni statali interessate;

d) nel trasferimento delle funzioni di cui sopra dovranno essere rispettate le esigenze dell'autonomia e del decentramento, ai sensi degli articoli 5 e 118 della Costituzione, conservando, comunque, alle provincie, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale, decentrate dalle norme vigenti, fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quelli per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica, e con l'obbligo di sentire preventivamente le Regioni, le quali potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle Regioni, al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

L'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

"L'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei princìpi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti.

Le Regioni esercitano la predetta funzione legislativa ad emanazione avvenuta dei corrispondenti decreti previsti dal primo comma dell'articolo 17 della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, o comunque dopo un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge. Entro lo stesso biennio, in attuazione della IX disposizione transitoria della Costituzione, la Repubblica adegua la propria legislazione alle competenze legislative attribuite alle Regioni".

(1)

Per effetto dell'art. 8, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il periodo annotato è stato soppresso.

Art. 18

Trasferimento di spese e formazione del fondo

I decreti legislativi di cui all'articolo precedente determinano, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro entrata in vigore, la conseguente soppressione o riduzione da apportare agli stanziamenti inscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, nonchè l'ammontare delle spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni attribuite alle Regioni, indicandone i relativi mezzi di copertura.

Dalla detta data del primo gennaio avrà inizio l'esercizio da parte delle Regioni delle attribuzioni ad esse trasferite e sarà provveduto alla inscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nel precedente articolo 8.

Sino al completo passaggio delle funzioni e del personale dello Stato alle Regioni, il fondo comune anzidetto è commisurato a quote dei tributi di cui all'articolo 8 determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'interno, sulla base dell'ammontare complessivo delle spese eliminate nel bilancio dello Stato e delle spese aggiuntive risultanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo.

Art. 19

Adeguamento del fondo

Qualora, per effetto del trasferimento delle funzioni e del personale, l'ammontare delle riduzioni degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato e di quelli soppressi risulti superiore all'ammontare del fondo istituito con l'articolo 8, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per le finanze, si provvede all'aumento delle quote di tributi erariali al cui gettito è commisurato il fondo stesso.

Con le stesse forme, sentita la Regione, si provvederà a regolare i rapporti finanziari fra Stato e Regione nel caso in cui venga, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, delegato alla Regione l'esercizio di altre funzioni statali.

Art. 20

Bilanci regionali

(abrogato dall'art. 35 della legge 19 maggio 1976, n. 335)

[Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sarà provveduto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le disposizioni per la redazione dei bilanci delle Regioni, affinchè il sistema di classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme della legge 1º marzo 1964, n. 62.

Con lo stesso decreto sono emanate le disposizioni di coordinamento per i bilanci degli altri enti territoriali.

Fino a quando leggi della Repubblica non provvederanno diversamente, si osservano le norme sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato, in quanto applicabili.

Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate nè disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte].

Art. 21

Copertura degli oneri

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16 della presente legge, valutato in ragione d'anno in lire 10.500 milioni, si fa fronte, per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere derivante dall'attribuzione alle Regioni dei tributi indicati nel primo comma -- lettere b) e c) - e nel secondo comma dell'articolo 1, valutato in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR - PRETI - COLOMBO

GIOLITTI -RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

TABELLA DEI COEFFICIENTI


____________________________________________________
Carico tributario [1]   Grado di d'occupazione [2]   Tasso di emigrazione [3]
_____________________________________________________________________________
  Misura del    Punteg-    Misura del     Punteg-     Misura del     Punteg-
  requisito     gio        requisito      gio         requisito      gio
_____________________________________________________________________________
Inferiore         1        Inferiore       0          Inferiore a         0
alla media                 alla media                 0,85 volte la
                                                      media
Da 1 a 2 volte    2        Da 1 a 1,5      1          Da 0,85 a 1,5       1
la media                   volte la media             volte la media
Da 2 a 3 volte    3        Da a 1,5 a 2    2          Oltre 1,5 volte     2
la media                   volte la media             la media
Da 3 a 4 volte    4        Oltre 2 volte   3               --            --
la media                   la media
Da 4 a 4,5 volte  5             --                         --            --
la media
Oltre 4,5 volte   6             --                         --            --
la media
_________________
  [1] Rapporto tra il carico tributario medio pro capite per imposta
      complementare delle Regioni a statuto ordinario e quello pro capite
      di ciascuna Regione.
  [2] Rapporto tra il grado di disoccupazione di ciascuna Regione e
      quello medio delle Regioni a statuto ordinario.
  [3] Rapporto tra il tasso di emigrazione di ciascuna Regione e
      quello medio delle Regioni a statuto ordinario.