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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1973, n. 54

G.U.R.S. 5 gennaio 1974, n. 1

Provvedimenti per i centri di assistenza tecnica in agricoltura.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A partire dal 1° gennaio 1974 e fino a quando non sarà diversamente provveduto, i centri di assistenza agricola operanti in Sicilia istituiti dalla Cassa per il Mezzogiorno continuano ad espletare i compiti e le attività fin qui svolti presso i consorzi di bonifica.

La Regione Siciliana assume tutte le funzioni amministrative già esercitate dalla Cassa per il Mezzogiorno e subentra a quest'ultima nelle concessioni stipulate dalla stessa con i consorzi di bonifica e provvede a vigilare sulla prosecuzione dei programmi.

Art. 2

Le attrezzature ed ogni altro bene in atto in dotazione ai suddetti centri continuano ad essere utilizzati per le finalità dell'assistenza tecnica.

Art. 3

All'onere di 800 milioni di lire derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'esercizio 1974 si fa fronte con parte delle assegnazioni per l'anno 1973 a carico del fondo per il finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Agli oneri ricadenti negli esercizi futuri si fa fronte con parte delle disponibilità derivanti dalle assegnazioni successive sul medesimo fondo.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1973.

GIUMMARRA