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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1973, n. 56

G.U.R.S. 5 gennaio 1974, n. 1

Provvedimenti a favore dei pescatori e armatori singoli e associati.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 5/1977 e annotato al 30/5/1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A favore dei pescatori ed armatori singoli o associati, i cui natanti siano iscritti, alla data della pubblicazione della presente legge, presso compartimenti marittimi siciliani e siano forniti di licenza da pesca regolarmente convalidata dalle competenti autorità marittime, vengono concessi contributi per l'attività peschereccia esercitata durante il periodo 1° ottobre 1973 - 31 dicembre 1974. (1)

(1)

In ordine alle proroghe, alla misura ed alla erogazione dei contributi , vedi gli artt. 1, 2 e 3 delle LL.RR. 93/77 e 55/78, gli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 227/79, gli artt. 1 e 2 della L.R. 76/80, gli artt. 1, 2 e 3 delle LL.RR. 17/81 e 21/82.

Art. 2

Il contributo è rapportato alla effettiva attività svolta e pertanto viene calcolato nella misura di lire 2.650 per ogni quintale di gasolio consumato dal 1° ottobre al 31 dicembre 1973 e di lire 1.150 per ogni quintale di gasolio consumato dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974. (1)

(1)

In ordine alle proroghe, alla misura ed alla erogazione dei contributi , vedi gli artt. 1, 2 e 3 delle LL.RR. 93/77 e 55/78, gli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 227/79, gli artt. 1 e 2 della L.R. 76/80, gli artt. 1, 2 e 3 delle LL.RR. 17/81 e 21/82.

Art. 3

(sostituito dall'art. 59, comma 1, della L.R. 22/74)

L'erogazione del contributo è effettuata dalla camera di commercio della provincia ove risiede il richiedente o a sede la società con periodicità bimestrale, sulla base della certificazione degli uffici doganali dalla quale risulti la quantità di gasolio prelevato, nel periodo in riferimento, per l'attività peschereccia del natante cui si riferisce la richiesta di contributo. (1) (2)

(1)

In ordine alle proroghe, alla misura ed alla erogazione dei contributi , vedi gli artt. 1, 2 e 3 delle LL.RR. 93/77 e 55/78, gli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 227/79, gli artt. 1 e 2 della L.R. 76/80, gli artt. 1, 2 e 3 delle LL.RR. 17/81 e 21/82.

(2)

In ordine alla ripartizione dei contributi vedi D.A. Cooperazione 31/03/1980.

Art. 4

(sostituito dall'art. 59, comma 2, della L.R. 22/74 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 5/77)

Art. 5

L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ripartisce la somma di cui al successivo articolo fra le Camere di commercio della Regione, sulla base del carburante impiegato in ciascuna provincia per l'esercizio dell'attività peschereccia nell'anno precedente. (1)

(1)

In deroga a quanto previsto dall'articolo annotato vedi l'art. 1, commi 1 e 2, della L.R. 41/83.

Art. 6

All'onere di lire 1.300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte dello avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale dell'amministrazione regionale siciliana per l'anno finanziario 1972 approvato con la relativa legge regionale.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1973.

GIUMMARRA