
LEGGE REGIONALE 30 maggio 1983, n. 41
G.U.R.S. 1 giugno 1983, n. 23
Rideterminazione delle somme da ripartire fra le camere di commercio della Sicilia per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 26 marzo 1982, n. 21.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 26 marzo 1982, n. 21, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, a rideterminare le somme da ripartire fra le camere di commercio della Sicilia sulla base delle effettive esigenze da queste manifestate.
A tal fine saranno utilizzate le somme dello stanziamento previsto dall'art. 4 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 21, non accreditate od utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per eventuali maggiori esigenze il cap. 35651 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 è incrementato della somma di lire 600 milioni.
Per le finalità di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 600 milioni. All'onere relativo si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983, codice pluriennale 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".