
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1973, n. 58
G.U.R.S. 12 gennaio 1974, n. 3
Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei dipendenti della ditta "Società Piedigrotta" di Caltanissetta.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 32/1974 e annotato al 7/5/1976)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(integrato dall'art. 1 della L.R. 32/74)
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire presso la società Piedigrotta di Caltanissetta corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori già occupati presso l'azienda all'atto della cessazione dell'attività.
I corsi avranno la durata di 180 giorni effettivi a partire dal 1° febbraio 1974 e la loro gestione verrà affidata dall'Assessore alla stessa azienda società Piedigrotta.
Ai fini addestrativi l'azienda ha facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale. Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'azienda ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.
La durata dei corsi di riqualificazione professionale di cui all'articolo annotato, è prorogata di 180 giorni effettivi a far data dal 10 gennaio 1975 con l'art. 10 della L.R. 50/74 e di ulteriori 180 giorni effettivi a far data dal 1° aprile 1976 con l'art. 1 della L.R. 63/76.
(integrato dall'art. 2 della L.R. 32/74)
Ai lavoratori che frequenteranno i corsi previsti nel precedente art. 1 è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione effettivamente percepita all'atto della sospensione dell'attività, aumentato di una indennità di lire 200 per il coniuge ed ogni figlio a carico.
I lavoratori di cui al comma precedente sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda.
Per il periodo che va dal 1° novembre 1973 all'inizio dei corsi sarà corrisposta una indennità di lire 70 mila mensili. Per i mesi già maturati l'indennità sarà corrisposta in unica soluzione.
L'azienda società Piedigrotta è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale assistenza malattie (INAM), per assicurare l'assistenza di malattia per la durata dei corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento ai lavoratori e loro familiari a carico, secondo il trattamento in vigore per il settore industriale.
Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.
Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.
(sostituito dall'art. 3 della L.R. 32/74)
Per la liquidazione mensile dell'indennità e dell'assegno spettante a norma dell'art. 2 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caltanissetta le somme occorrenti.
Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro novanta giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni e delle indennità corrisposti ai lavoratori.
Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dopo avere accertato lo stato di sospensione dal lavoro dei lavoratori.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione della Regione per l'anno 1972, approvato con la relativa legge regionale.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.