
LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1973, n. 48
G.U.R.S. 18 dicembre 1973, n. 65
Proroga della legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3 e nuove provvidenze in favore dei coltivatori diretti.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Le provvidenze previste dalla legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3 e successive aggiunte e modificazioni, sono prorogate sino a quando non verranno emanate analoghe provvidenze in campo nazionale.
Al fine di contribuire al pagamento degli oneri gravanti sui coltivatori diretti per l'assistenza medica generica, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad erogare in favore dei coltivatori diretti iscritti ai relativi ruoli per l'anno 1973 un contributo forfettario di lire 6.000 per ogni coltivatore mutuato assistibile, pensionato e rispettivi familiari aventi diritto alle prestazioni mutualistiche e previdenziali.
Le somme occorrenti sono versate agli uffici provinciali del servizio contributi agricoli unificati, i quali provvedono, entro trenta giorni, allo sgravio dei ruoli o al rimborso.
L'Assessorato regionale del lavoro effettua, anche a mezzo degli organi periferici, controlli ispettivi sull'impiego dei contributi erogati e sull'espletamento dell'assistenza farmaceutica finanziata dalla Regione Siciliana.
Per far fronte agli oneri derivanti dall'art. 1 è prorogata l'autorizzazione di spesa prevista all'art. 8 della legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3.
All'onere di lire 1.800 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge si fa fronte utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1971 con il rendiconto generale consuntivo dell'anno finanziario medesimo approvato con la legge regionale 22 marzo 1973, n. 10.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.