Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1973, n. 42

G.U.R.S. 6 novembre 1973, n. 56

Integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1968, n. 8, concernente la soppressione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori (E.S.C.A.L.).

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al personale indicato nell'art. 10 della legge regionale 22 aprile 1968, n. 8, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 25 aprile 1969, n. 10 ed il numero indicato nella relativa tabella è aumentato di tredici unità.

Art. 2

All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le relative quote a carico degli assegnatari, degli enti gestori e titolari degli immobili che saranno versate in entrata al bilancio regionale ed occorrendo anche con parte della spesa autorizzata con l'art. 13 della legge regionale 22 aprile 1968, n. 8.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 novembre 1973.

GIUMMARRA