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LEGGE REGIONALE 30 luglio 1973, n. 30

G.U.R.S. 8 agosto 1973, n. 39

Partecipazione della Regione Siciliana all'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS).

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata la spesa di lire 800 milioni al fine di elevare la quota di partecipazione della Regione Siciliana al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 48, in relazione all'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto a lire 8.000 milioni.

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972, utilizzabili a termine della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

 Oggetto del provvedimento
                                                     Importo dell'onere
                                                    (in milioni di lire)
- Partita che si riduce:
  Interventi nei settori dell'agricoltura
  e dei lavori pubblici (in meno)                           800,-
- Partita che si aggiunge:
  Partecipazione della Regione Siciliana all'aumento
  del fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il
  finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.)      800,-

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 luglio 1973.

GIUMMARRA