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LEGGE REGIONALE 28 giugno 1973, n. 27

G.U.R.S. 30 giugno 1973, n. 32

Norme in materia sanitaria.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 19/1990 e annotato al 3/6/1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1)

L'Assessore regionale per la sanità svolge, nell'ambito del territorio della Regione, le attribuzioni di cui al decreto presidenziale 9 agosto 1956, n. 1111, e quelle relative alle materie indicate nell'art. 8 - Assessorato della sanità - della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28.

L'Assessorato regionale della sanità, oltre a svolgere la normale attività amministrativa, programma e promuove ogni iniziativa nelle seguenti materie:

a) igiene ambientale;

b) prevenzione individuale e collettiva, cura e riabilitazione;

c) lotta contro le malattie di rilevanza sociale;

d) aggiornamento e specializzazione del personale medico e formazione del personale sanitario non medico;

e) educazione sanitaria ed ogni attività di ricerca ad essa connessa;

f) profilassi veterinaria;

g) distribuzione di farmacie e prestazioni termali;

h) inquinamento atmosferico delle acque e del suolo;

i) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;

l) igiene e sicurezza in ambienti e occasioni di lavoro;

m) vaccinazioni e profilassi delle malattie infettive e parassitarie.

(1)

Per effetto dell'art. 1 della L.R. 1/74 gli incarichi temporanei conferiti al personale sanitario medico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati, fino al 30 giugno 1975.

Art. 2

Le disposizioni contenute nella legge 12 febbraio 1968, n. 132 e nei relativi decreti delegati si applicano nel territorio della Regione, ai sensi anche dell'art. 67 della legge medesima, con le modificazioni di cui alla presente legge.

Nell'ambito delle competenze regionali, le norme della citata legge riferite agli organi statali, sono applicate come segue:

a) le attribuzioni riferite dalla citata legge al Ministero della sanità e quelle amministrative genericamente riferite alla Regione sono svolte dall'Assessore regionale per la sanità ai sensi del decreto presidenziale 9 agosto 1956, n. 1111 e della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

b) competono al Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, la costituzione, la fusione e la concentrazione di enti ospedalieri previsti dagli artt. 4 e 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè i provvedimenti previsti dall'art. 17, comma primo e secondo, della stessa legge.

Art. 3

Il decreto di costituzione del Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero è adottato dall'Assessore regionale per la sanità.

Le indennità previste dal decimo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono stabilite con legge regionale. (1)

Alla nomina del Commissario di cui all'art. 5 della citata legge 12 febbraio 1968, n. 132, si provvede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, previa deliberazione della Giunta regionale.

(1)

Con l'art. 29 della L.R. 27/75 è stata fissata la misura dell'indennità di funzione a favore degli amministratori degli enti ospedalieri.

Art. 4

(dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale 12 giugno 1973, n. 88).

Fermo restando il disposto dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, non si applicano nella Regione Siciliana il n. 3 del primo comma, il n. 3 del secondo comma ed il n. 4 del terzo comma dello stesso articolo.

Art. 5

(abrogato dall'art. 1 della L.R. 32/73)

Art. 6

Nelle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero previsto dal primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in caso di votazioni, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 7

Il collegio dei revisori previsto dall'art. 12 della citata legge 12 febbraio 1968, n. 132, costituito con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;

b) un membro designato dalla Presidenza della Regione, Ragioneria generale;

c) un membro designato dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione;

d) un membro prescelto dall'Assessore regionale per la sanità.

Il Collegio dura in carica cinque anni.

Art. 8

(abrogato dall'art. 30 della L.R. 1/76)

Art. 9

(modificato dall'art. 1 della L.R. 6/77 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 19/90)

Art. 10

Rimangono salvi i provvedimenti regionali già adottati in applicazione della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Le norme della presente legge si applicano anche alle unità ospedaliere circoscrizionali di cui alle leggi regionali 5 luglio 1949, n. 23 e 14 ottobre 1965, n. 31.

Art. 11

Negli enti ospedalieri dai quali dipende un solo ospedale è istituito il Consiglio dei sanitari presieduto dal direttore sanitario e così composto:

1) dai primari ed aiuto dirigenti presso l'ente ospedaliero e, nel caso che esso comprenda istituti clinici universitari di ricovero e cura, dai direttori dei medesimi;

2) da aiuti e da assistenti in numero uguale e non superiore ai due quinti dei componenti del consiglio eletti, in separate assemblee, dagli aiuti e dagli assistenti di ruolo dell'ente ospedaliero, nonchè dagli assistenti di ruolo degli Istituti clinici universitari, ove esistano; ove il numero degli aiuti e degli assistenti da eleggere risulti dispari, la differenza è attribuita agli aiuti;

3) dal direttore di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero, ove esista;

4) da rappresentanti del personale sanitario ausiliario e del personale tecnico, secondo la definizione del quarto e quinto comma dell'art. 39 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, eletti in assemblea di tale personale, in numero uguale e non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio.

Negli enti ospedalieri da cui dipendono due o più ospedali è istituito il Consiglio sanitario centrale che è presieduto dal sovrintendente sanitario ed è composto, oltre che dai primari, aiuti e assistenti, direttori di farmacia, rappresentanti del personale ausiliario o del personale tecnico, secondo le norme previste nel precedente comma, anche dai direttori sanitari di ciascun ospedale.

Il Consiglio dei sanitari ed il Consiglio sanitario centrale durano in carica cinque anni.

Art. 12

Le designazioni dei componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi di assunzione, attribuite dal decreto presidenziale 27 marzo 1969, n. 130, alla competenza del Ministero della sanità, sono effettuate dall'Assessore regionale per la sanità, il quale chiama a farne parte funzionari regionali in servizio presso l'Assessorato regionale della sanità ovvero funzionari del Ministero della sanità.

Art. 13

E' fatto obbligo a tutti gli ospedali di istituire corsi di preparazione, formazione e qualificazione del personale infermieristico e tecnico sanitario.

Con successiva legge saranno emanate le norme che disciplineranno questa materia.

I corsi previsti nel presente articolo si riferiscono al personale in servizio presso gli ospedali alla data di approvazione della presente legge.

Norme transitorie

Art. 14

I componenti dei Consigli di amministrazione degli enti ospedalieri devono essere eletti entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Decorso infruttuosamente tale termine l'Assessore regionale per gli enti locali provvede alla nomina di un commissario ad acta presso quell'Ente locale non adempiente.

Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 15

La disposizione contenuta nell'art. 4 della presente legge non si applica fino al 31 dicembre 1975.

Art. 16

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 giugno 1973.

GIUMMARRA