
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3587/86.
REGOLAMENTO (CEE) N. 1203/73 DELLA COMMISSIONE, 4 maggio 1973
G.U.C.E. 10 maggio 1973, n. L 123
Fissazione dei coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3587/86.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/ 72(2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,
Considerando che il prezzo di base e il prezzo d'acquisto fissati per ciascuno degli ortofrutticoli di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1035/72 si riferiscono a prodotti definiti nelle loro caratteristiche commerciali, quali la varietà o il tipo, il modo di presentazione, la categoria di qualità, il calibro e il condizionamento; che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1035/72, è necessario fissare coefficienti di adattamento destinati a consentire il calcolo dei prezzi ai quali sono acquistati i prodotti aventi caratteristiche diverse; che, per quanto riguarda la qualità, occorre tener conto delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento summenzionato;
Considerando che i vari coefficienti di adattamento necessari devono essere fissati in funzione dei corsi rilevati sui mercati;
Considerando peraltro che per il calcolo del prezzo di base e del prezzo d'acquisto non è preso in considerazione il costo dell'imballaggio in cui il prodotto è presentato; che i prodotti soggetti agli interventi di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 1035/72 possono tuttavia essere presentati in imballaggio nuovo del tipo "a perdere".; che, per agevolare l'inoltro di tali prodotti verso una delle destinazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), primo e sesto trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72, è opportuno in tal caso prevedere l'acquisto dei prodotti "imballaggio incluso", quando l'imballaggio non è recuperato per una successiva utilizzazione; che tale acquisto può essere effettuato soltanto se l'utilizzazione di un imballaggio "a perdere" di costo relativamente elevato è giustificata dal valore commerciale dei prodotti, che occorre pertanto limitare l'acquisto dei prodotti "imballaggio incluso" ai prodotti delle categorie di qualità Extra, I e II;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3587/86.
I coefficienti di adattamento di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1035/72 concernenti la varietà, il modo di presentazione, la categoria di qualità, il calibro e il modo di condizionamento sono fissati negli allegati da I a IX del presente regolamento per i seguenti prodotti: cavolfiori, pomodori, pesche, limoni, pere, uve da tavola, mele, mandarini ed arance.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3587/86.
Qualora per i prodotti delle categorie di qualità "Extra", "I" e "II" presentati in imballaggio nuovo del tipo "a perdere", le operazioni d'intervento di cui rispettivamente agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 1035/72 siano effettuate "imballaggio incluso", si applica al prezzo d'acquisto, oltre ai coefficienti di cui all'articolo 1, un coefficiente di adattamento concernente tale tipo d'imballaggio, quando i prodotti sono distribuiti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), primo e sesto trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72 e l'imballaggio non è recuperato per una successiva utilizzazione.
Il coefficiente di adattamento di cui al comma precedente è fissato in modo che, applicato al prezzo d'acquisto cui sono applicati gli altri coefficienti, determini, per 100 kg di peso netto, una maggiorazione di detto prezzo uguale all'importo di cui all'allegato X.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3587/86.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data d'inizio della campagna di commercializzazione 1973/1974.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1973.
Per la Commissione
Il Presidente
Francois-Xavier ORTOLI
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3587/86.
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