
LEGGE REGIONALE 1 agosto 1974, n. 32
G.U.R.S. 10 agosto 1974, n. 38
Integrazioni alle leggi regionali 29 dicembre 1973, n. 58, riguardante l'istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei dipendenti della ditta Società Piedigrotta di Caltanissetta, e 10 giugno 1974, n. 16, recante provvidenze in favore degli operai contrattisti dei Cantieri navali del Tirreno e Riuniti di Palermo.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
All'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 58, è aggiunto il seguente comma:
"Ai fini addestrativi l'azienda ha facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale. Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'azienda ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione".
All'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 58, dopo il primo comma è aggiunto il seguente altro:
"I lavoratori di cui al comma precedente sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda".
L'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 58, è modificato come segue:
"Per la liquidazione mensile dell'indennità e dell'assegno spettante a norma dell'art. 2 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caltanissetta le somme occorrenti.
Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro novanta giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni e delle indennità corrisposti ai lavoratori.
Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dopo avere accertato lo stato di sospensione dal lavoro dei lavoratori".
L'art. 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 16, è modificato come segue:
"Le somme stanziate a favore degli enti di cui all'art. 2 della presente legge per lo svolgimento dei corsi programmati ed autorizzati, nonchè quelle relative alla liquidazione dell'assegno giornaliero di cui al primo comma dell'art. 3, sono accreditate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, il quale ne dispone la erogazione agli stessi con i seguenti criteri:
- 50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;
- 40 per cento su dichiarazione dell'ente debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;
- 10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.
Il rendiconto definitivo deve essere presentato dagli enti gestori all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo entro 90 giorni dalla chiusura dei corsi".