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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1974, n. 17

G.U.R.S. 20 luglio 1974, n. 34

Integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, istitutiva degli asili-nido nella Regione Siciliana.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 86/1977 e annotato al 7/4/1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Norme concernenti la gestione ed il funzionamento degli asili-nido

Art. 1

(integrato dall'art. 5 della L.R. 86/77)

I comuni o i consorzi di comuni assumono con apposito atto deliberativo la gestione degli asili-nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971,n. 1044, e della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni.

La gestione dell'asilo-nido è affidata ad un comitato nominato dal sindaco o dal presidente dell'assemblea consortile dei comuni ed è composto:

a) dal coordinatore dell'asilo-nido, membro di diritto;

b) da tre rappresentanti, di cui una della minoranza, del consiglio di quartiere o, in mancanza, del consiglio comunale o dell'assemblea consortile, eletti preferibilmente in seno agli stessi organi;

c) da tre madri di famiglia, elette dall'assemblea delle famiglie utenti del servizio di asilo-nido;

d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative.

Fa parte altresì del comitato, con voto consultivo, un rappresentante del personale addetto all'asilo-nido, eletto dal personale stesso.

Il comitato elegge, nel proprio seno, il presidente, scegliendolo tra i componenti indicati alle lettere b), c) e d).

I membri del comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo decadono dalla carica quando cessano di usufruire del servizio dell'asilo-nido. L'assemblea delle famiglie provvede alla loro sostituzione.

Per la prima nomina del comitato i rappresentanti delle famiglie vengono scelti, mediante sorteggio, dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile tra le famiglie che hanno inoltrato domanda di utenza.

Il comitato di gestione si riunisce almeno una volta al mese. Esso è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 2

(modificato dall'art. 6 della L.R. 86/77)

Il comitato di gestione ha i seguenti compiti:

a) predisporre i bilanci dell'asilo-nido;

b) adattare gli indirizzi pedagogici-assistenziali ed organizzativi fissati dal regolamento di cui al successivo art. 3;

c) decidere circa le domande di ammissione all'asilo-nido e formulare la graduatoria relativa a norma del successivo art. 4;

d) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti ed i reclami che siano presentati dagli utenti, assumendo le opportune iniziative. In ogni caso, ai reclami dovrà essere data risposta scritta.

Il comitato di gestione promuove la convocazione dell'assemblea delle famiglie utenti almeno due volte l'anno.

Per il collegamento con le famiglie e per l'acquisizione degli elementi conoscitivi ai fini del giudizio sull'ammissione dei bambini all'asilo-nido il comitato di gestione si avvale, ove istituito, del servizio di assistenza sociale comunale o consorziale, secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di gestione di cui all'art. 3.

Art. 3

L'Assessorato regionale della sanità è incaricato di elaborare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema di regolamento per la gestione degli asili-nido.

Il regolamento è deliberato dal competente consiglio comunale o dall'assemblea consortile dei comuni, e deve prevedere in particolare:

a) norme per le attività ludiche per i divezzi, indispensabili per stimolare lo sviluppo psico-motorio;

b) norme per incontri periodici dei vari operatori con i genitori e per assicurare la effettiva partecipazione delle famiglie;

c) norme per l'istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie.

Art. 4

Possono usufruire dell'asilo-nido tutti i bambini di età fino a tre anni le cui famiglie risiedano o prestino attività lavorativa nella zona che l'asilo stesso è destinato a servire.

L'ammissione dei bambini è disposta in base ad una graduatoria che viene formulata dal comitato di gestione, entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto delle situazioni familiari degli aspiranti.

L'ammissione è concessa per il periodo 1° novembre - 31 ottobre e si intende prorogata fino alla scadenza di detto periodo per i bambini che compiono il terzo anno di età nel corso dello stesso.

Hanno titolo preferenziale all'ammissione i bambini che siano orfani, o figli di madri lavoratrici, o appartenenti a famiglie numerose, o figli di lavoratore iscritto nelle liste dei disoccupati, o figli di lavoratori emigrati all'estero o in altre regioni, o figli di reclusi.

Non sono ammesse esclusioni per minorazioni psico-motorie e sensoriali.

Ai fini dell'ammissione agli asili-nido sono prese in considerazione, ogni anno, le domande presentate entro il 30 settembre.

La graduatoria degli ammessi è pubblicata mediante affissione nei locali dell'asilo-nido e all'albo pretorio del comune e può essere impugnata con ricorso da presentarsi al sindaco del comune o al presidente dell'assemblea consortile nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 5

La frequenza all'asilo nido è gratuita e comprende il servizio di refezione.

L'asilo nido è aperto per l'intero anno solare ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e per un minimo di sette ore giornaliere.

L'orario giornaliero di frequenza all'asilo-nido viene stabilito con provvedimento del sindaco o del presidente dell'assemblea consortile, sentito il comitato di gestione, in relazione alle esigenze delle famiglie utenti e, in particolare, delle madri lavoratrici.

Il regolamento di gestione può prevedere la chiusura dell'asilo nido per periodi non superiori a ventisei giorni feriali nell'anno solare.

Le tabelle dietetiche concernenti i pasti dei bambini sono fissate dall'unità sanitaria locale e, in via transitoria, fino all'istituzione di questa, dall'ufficio sanitario del comune in collaborazione con il consulente di cui al terzultimo comma del successivo art. 6.

Titolo II

Norme concernenti il personale

Art. 6

(integrato e modificato dall'art. 10 della L.R. 86/77)

Il personale degli asili-nido dipende dal comune o dal consorzio di comuni ed è assunto mediante pubblico concorso.

L'organico di ciascun asilo-nido è costituito:

a) da un coordinatore, fornito di laurea in discipline psico-pedagogiche o in pedagogia, o in psicologia, cui è devoluta la responsabilità organizzativa e funzionale dell'asilo;

b) da un segretario economo, fornito di diploma in ragioneria, con funzioni e responsabilità amministrativo-contabile per ogni gruppo di tre asili-nido gestito dal comune o dal consorzio di comuni.

Nei comuni o consorzi di comuni che gestiscono un solo asilo-nido, ai compiti di segreteria ed economato provvede direttamente il comune;

c) da personale addetto all'assistenza, nel rapporto di una unità per ogni sei lattanti e una per ogni dieci divezzi con il compito di esplicare l'attività educativa secondo i criteri indicati dal coordinatore, di coadiuvare il consulente medico durante le visite ai bambini, di vigilare sul rispetto delle tabelle dietetiche, di provvedere alla tenuta delle cartelle sanitarie, alla sorveglianza e cura dei bambini affidati, di attuare gli adempimenti richiesti dall'igiene personale dei bambini stessi, di segnalarne le eventuali manifestazioni morbose e le problematiche particolari. Al personale di assistenza non possono essere affidati incarichi amministrativi. (1)

Il personale addetto all'assistenza, sino all'emanazione di specifiche norme in materia di qualificazione professionale, deve essere in possesso del diploma di abilitazione magistrale o di vigilatrice d'infanzia o di puericultrice o di assistente sanitaria visitatrice o di assistente sociale o di istituto professionale per assistenza all'infanzia. Costituisce titolo preferenziale la frequenza di corsi, gestiti da enti pubblici, per il perfezionamento degli operatori sociali degli asili-nido, ed il superamento dei relativi esami;

d) da personale ausiliario fornito di licenza elementare nel rapporto di una unità ogni dodici bambini, con un minimo di cinque unità. Di queste almeno una deve essere addetta alla cucina, le altre ai servizi di lavanderia, stireria, alla pulizia degli ambienti ed agli altri compiti propri della categoria.

Alla manutenzione della superficie attrezzata a verde provvede il comune ove ha sede l'asilo.

Il relativo onere costituisce spesa obbligatoria.

Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, l'assistenza sanitaria nell'asilo-nido deve essere affidata, mediante convenzione, ad un medico, preferibilmente pediatra.

La vigilanza igienico-sanitaria sull'asilo-nido è esercitata dall'unità sanitaria locale e, fino all'istituzione di questa, dall'ufficiale sanitario del comune ove ha sede l'asilo.

Nei comuni o consorzi di comuni che gestiscono più asili-nido il posto di coordinatore è unico per ogni gruppo di tre asili.

(1)

Vedi la L.R. 25/77: "Norme per la istituzione e la organizzazione dei corsi di specializzazione e di qualificazione per il personale dei servizi di assistenza degli asili-nido."

Art. 7

La Regione organizza, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a mezzo di apposite convenzioni con istituti universitari o con altri enti pubblici, corsi di specializzazione e di qualificazione per il personale da destinare ai servizi di assistenza degli asili-nido.

Titolo III

Norme di carattere finanziario

Art. 8

I comuni ed i consorzi di comuni sono autorizzati ad utilizzare, oltre ai contributi indicati nell'art. 13 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, quelli di cui al successivo art. 9 della presente legge. Alle spese eccedenti provvedono a carico del proprio bilancio.

Art. 9

(integrato dall'art. 7 della L.R. 86/77)

Il contributo una tantum di lire 40 milioni sulle spese relative alla costruzione, impianto e arredamento dell'asilo-nido, di cui all'art. 1, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è integrato da un contributo di lire 40 milioni a carico del bilancio della Regione.

Le spese previste nei progetti di costruzione o ristrutturazione, impianto ed arredamento degli asili-nido da realizzare o in corso di realizzazione, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, riguardanti espropriazioni, oneri IVA, competenze tecniche, imprevisti, revisioni prezzi, forniture di arredamento entro il limite di spesa di 7 milioni, e sempre che l'importo complessivo dei progetti ecceda la misura delle contribuzioni di cui al precedente comma, sono assunte a carico del bilancio della Regione, entro il limite di lire 36 milioni.

Rimangono a carico del bilancio della Regione, entro il limite di lire 4 milioni, gli oneri di spesa nascenti dalla necessità di apportare varianti e modifiche ai progetti già approvati e finanziati, in conseguenza di particolari condizioni geologiche, idrogeologiche, geotecniche, di stabilità e consistenza dei terreni interessati alla costruzione.

Il contributo annuo di 20 milioni sulle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo-nido, di cui al quarto comma dell'art. 1 della citata legge, è integrato da un contributo annuo di pari importo a carico del bilancio della Regione a decorrere dall'esercizio 1975.

I contributi integrativi di cui ai commi precedenti sono erogati con le stesse modalità previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 39.

Art. 10

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 9 è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per l'esercizio finanziario 1974, e di lire 2.300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977.

Per le finalità previste dal secondo comma dell'art. 9 è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 1.200 milioni.

Art. 11

All'onere di lire 4.600 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 2151 del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno 1974.

All'onere di lire 3.500 milioni ricadente negli esercizi dal 1975 al 1977 ed all'onere di lire 1.200 milioni ricadente nell'esercizio 1978 e successivi si provvede con l'incremento del gettito delle entrate tributarie.

Le spese previste dalla presente legge saranno iscritte in bilancio in relazione alle effettive necessità.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai bilanci della Regione e del fondo di solidarietà nazionale.

Art. 12

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 luglio 1974.

BONFIGLIO