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LEGGE REGIONALE 22 luglio 1972, n. 39

G.U.R.S. 24 luglio 1972, n. 35

Istituzione di asili-nido nei comuni della Regione, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 86/1977 e annotato al 14/9/1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, si applica nella Regione Siciliana con l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2

Gli asili-nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della presente legge costituiscono un servizio sociale di pubblico interesse, avente lo scopo di assicurare l'adeguato sviluppo psicofisico dei bambini e la loro temporanea custodia, garantendo una moderna forma di assistenza alle famiglie e facilitando l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. (1)

(1)

L'art. 1 della L.R 25/77 autorizza la regione ad organizzare corsi di specializzazione e di qualificazione per il personale addetto e da destinare all'assistenza negli asili-nido.

Art. 3

(1)

Presso l'Assessorato regionale della sanità è costituita una commissione per l'assistenza sociale all'infanzia, composta:

a) dall'Assessore regionale per la sanità, quale presidente;

b) dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione o da un suo rappresentante;

c) dall'Assessore regionale per gli enti locali o da un suo rappresentante;

d) da tre rappresentanti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

e) da tre rappresentanti designati dalle associazioni femminili a carattere nazionale, operanti nella Regione;

f) da sei esperti in discipline mediche, psicopedagogiche e urbanistiche nominati dal Governo regionale.

(1)

La commissione prevista dall'articolo annotato è stata soppressa dall'art. 44 della L.R. 214/79.

Art. 4

La commissione prevista nell'articolo precedente è nominata con decreto del Presidente della Regione entro quindici giorni dalla designazione e dura in carica cinque anni.

Essa è convocata dal suo Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

In tal caso il Presidente è tenuto a convocare la commissione entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dirigente dell'Assessorato regionale della sanità.

Ai componenti della commissione spettano solo le indennità di trasferta in quanto dovute.

Art. 5

La Commissione ha il compito di:

a) predisporre il piano regionale degli asili-nido;

b) formare la graduatoria tra i Comuni che richiedono i finanziamenti;

c) sovraintendere ai programmi psicopedagogici degli asili-nido;

d) formulare i programmi dei corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale degli asili-nido;

e) indicare le norme dei concorsi comunali per l'assunzione del personale degli asili-nido e la tabella di valutazione dei titoli;

f) vigilare sulla applicazione della legge.

Art. 6

I comuni o i consorzi dei comuni, entro il 30 aprile di ogni anno, inoltrano alla commissione regionale prevista dall'art. 3 le istanze di finanziamento per la istituzione, nel quinquennio, degli asili-nido, al fine della loro collocazione nella graduatoria, onde ottenere i contributi di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Nella istanza devono essere indicati il numero degli asili-nido già esistenti e la loro dimensione ricettiva, nonchè il numero degli asili da costruire.

Il comune interessato fornisce, inoltre, tutte le indicazioni utili al fine di individuare il numero delle lavoratrici madri residenti e la incidenza dell'emigrazione nell'ultimo quinquennio.

Art. 7

La commissione regionale prevista dall'art. 3 esamina, entro il 30 settembre di ogni anno, le istanze e formula la graduatoria motivata dei finanziamenti ai comuni.

Entro il mese successivo, l'Assessore regionale per la sanità trasmette al Ministero della sanità il piano regionale dei finanziamenti di cui al precedente comma.

Il piano e la graduatoria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Stabilito l'ammontare dei finanziamenti assegnati dallo Stato alla Regione, l'Assessore regionale per la sanità comunica ai comuni o ai consorzi interessati la loro utile collocazione nella graduatoria e la relativa assegnazione dei contributi.

Art. 8

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 86/77)

In sede di formazione o rielaborazione degli strumenti urbanistici devono essere previste aree necessarie alla costruzione degli asili-nido, applicando i seguenti standards:

a) rapporto asilo-popolazione: uno ogni 1.800 abitanti;

b) superficie effettivamente impegnata in rapporto alla popolazione mq. 0,85 per ogni abitante servito, con lotti minimi comunque non inferiori a 1.500 mq. Nelle zone omogenee "A" e "B" di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, il lotto minimo non dovrà essere inferiore a 1.000 mq.

Art. 8

(introdotto dall'art. 2 della L.R. 86/77)

Gli asili-nido possono essere collocati in:

1) nuove costruzioni in edifici singoli;

2) nuove costruzioni facenti parte di un complesso scolastico (scuola materna, scuola elementare);

3) nuove costruzioni facenti parte di una nuova struttura residenziale;

4) locali ristrutturati in edifici esistenti.

Le scelte relative dovranno essere motivate e devono tener conto dei criteri di convenienza urbanistica, economica, strutturale, funzionale e igienico-sanitaria.

Art. 8

(introdotto dall'art. 2 della L.R. 86/77)

Per le nuove costruzioni le aree destinate ad asili-nido sono scelte con delibera del consiglio comunale, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati.

L'individuazione delle aree in zone genericamente destinate dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero la scelta di aree non conformi, per sopravvenuta inidoneità di quelle già indicate nelle previsioni degli strumenti urbanistici, ovvero la scelta di aree in comuni i cui strumenti urbanistici non contengono indicazioni di aree con destinazione d'uso specifico ad asilo-nido, ovvero in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico sono disposte con deliberazione del consiglio comunale.

Nel caso di scelta di aree in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, l'Assessore regionale per lo sviluppo economico emette formale provvedimento di vincolo, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti.

Art. 8

(introdotto dall'art. 2 della L.R. 86/77)

Ogni asilo-nido non può ospitare più di 60 bambini e deve essere dotato di almeno due sezioni distinte: lattanti e divezzi.

La costruzione deve essere concepita come un organismo architettonico omogeneo, completo di tutti gli impianti, servizi e attrezzature e arredi, nonchè della sistemazione delle zone all'aperto, necessari all'armonioso sviluppo psicomotorio del bambino.

La superficie interna netta non può essere inferiore a 300 mq.

Le superfici all'aperto devono essere opportunamente attrezzate a verde per il gioco e per le attività di conoscenza; in particolare per le costruzioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente art. 8 bis, non devono essere inferiori a mq. 300.

Ciascun asilo deve comprendere almeno un ambiente per le attività di gruppo.

Gli ambienti del nido devono essere interamente fuori terra, salvo eventualmente i depositi, la lavanderia e i locali per impianti tecnici.

Per ogni asilo-nido deve essere previsto di norma un solo piano, ubicato alla prima elevazione fuori terra. Si possono prevedere tuttavia soluzioni a due piani solo quando si ristruttura un edificio esistente e nel caso in cui la costruzione dell'asilo-nido, nell'ipotesi prevista al punto 2 del precedente art. 8 bis, è condizionata da edifici circostanti preesistenti in modo tale da risultare difficile il rispetto delle condizioni ottimali di soleggiamento, illuminazione e sicurezza.

Art. 9

(modificato dall'art. 3 della L.R. 86/77)

I lavori di costruzione degli asili-nido si considerano a tutti gli effetti opere pubbliche. L'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi di legge.

Per le espropriazioni occorrenti alla realizzazione degli asili-nido e per le correlative opere si applicano le disposizioni contenute negli articoli dal 9 al 21 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per l'esecuzione delle opere di cui al primo comma si applicano le norme concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti locali contenute nelle leggi regionali 31 marzo 1972, n. 19, e 26 maggio 1973, n. 21, con le successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.

Art. 10

(sostituito dall'art. 4 della L.R. 86/77)

Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione relativa all'ammissione del comune ai finanziamenti del piano regionale degli asili-nido, il consiglio comunale delibera in ordine all'istituzione, alla collocazione ed alla eventuale scelta dell'area per la costruzione dell'asilo-nido.

Entro lo stesso termine il comune deve, altresì, deliberare sull'affidamento dell'incarico di progettazione.

Trascorso infruttuosamente il termine suindicato, l'Assessore regionale per la sanità, sentita la Commissione per l'assistenza sociale all'infanzia, adotta, entro i successivi trenta giorni, le relative delibere con gli stessi effetti.

Il progetto è redatto dall'ufficio tecnico del comune o da liberi professionisti appositamente incaricati.

Nei progetti delle opere viene inclusa, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, la spesa relativa alla progettazione ed alla direzione dei lavori. Tale spesa, qualora la relativa prestazione sia affidata a liberi professionisti, non può essere inferiore alla misura prevista dalle tariffe professionali vigenti.

L'approvazione definitiva del progetto compete al capo dell'ufficio tecnico comunale nei limiti fissati dall'art. 16 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, o, in mancanza di ufficio tecnico comunale, al capo dell'ufficio del genio civile o all'ingegnere capo dell'amministrazione provinciale, competenti per territorio.

Art. 11

Gli atti relativi alla istituzione degli asili-nido, compreso il progetto, sono trasmessi alla commissione prevista dall'art. 3, che ne verifica la rispondenza alle norme della presente legge entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione.

Ove la commissione riscontri negli atti evidenti e gravi difformità rispetto alle norme della presente legge, è tenuta, sempre nel termine perentorio di 15 giorni, ad indicare al comune interessato, che vi provvede in conseguenza, le modifiche da apportare.

L'Assessore regionale per la sanità, entro i successivi 15 giorni, anche in carenza del parere della commissione, emette il decreto di finanziamento ed accredita contestualmente i fondi occorrenti al Comune interessato.

Art. 12

Gli asili-nido, costruiti ai sensi della presente legge ed in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono di proprietà dei comuni o dei consorzi dei comuni.

Art. 13

I comuni e i consorzi dei comuni sono autorizzati ad utilizzare, oltre ai contributi statali, di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, i contributi finanziari provenienti da enti o aziende pubbliche e private, da destinare alla costruzione e alla gestione degli asili-nido.

Sono a carico dei comuni e costituiscono spese obbligatorie gli oneri eccedenti la misura dei contributi a carico dello Stato previsti dal quarto comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per le finalità ivi indicate.

Art. 14

Con successiva legge si provvederà a determinare i criteri generali per l'organizzazione, la gestione ed il controllo degli asili-nido, nonchè eventuali contributi finanziari della Regione.

Art. 15

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 luglio 1972.

FASINO