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LEGGE REGIONALE 19 aprile 1974, n. 7

G.U.R.S. 7 maggio 1974, n. 24

Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 34/1990 e annotato al 6/5/1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' istituito, presso l'Assessorato della pubblica istruzione, il Comitato regionale per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 53/76 gli organi collegiali previsti dall'articolo annotato, sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Ai sensi dell'art. 5 della stessa L.R. 53/76 la partecipazione ai predetti organi collegiali è gratuita. Ai componenti degli organi a livello regionale e dei collegi dei revisori dei conti spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti leggi.

Art. 2

(sostituito dall'art. 16 della L.R. 34/90)

1. Il comitato è composto:

a) dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

b) dal direttore regionale della direzione istruzione;

c) da quattro membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito della scuola in campo nazionale;

d) da tre membri in rappresentanza, rispettivamente, del personale direttivo, insegnante e non insegnante, eletti dal corrispondente personale;

e) da un dirigente superiore dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, in servizio presso la direzione istruzione.

2. Il comitato è presieduto dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione o, in sua assenza, dal direttore regionale della direzione istruzione.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente o da un assistente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

4. Il comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni, ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Art. 3

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 53/76)

Il comitato svolge le seguenti funzioni:

a) esprime pareri e formula proposte sull'organizzazione ed i servizi degli istituti regionali d'arte, delle scuole medie annesse e dell'Istituto tecnico femminile regionale di Catania in relazione ai programmi ed al piano di sviluppo economico della Regione;

b) propone all'Assessore provvedimenti diretti a consentire attività di sperimentazione integrative della scuola, nonchè attività di assistenza scolastica, educativa, di orientamento, di assistenza medico-psico-pedagogica;

c) dà pareri per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e di ricerche utili alla migliore conoscenza e valorizzazione delle realtà locali;

d) promuove iniziative tendenti alla conoscenza e valorizzazione della produzione artistica degli istituti attraverso mostre ed altre manifestazioni di carattere regionale;

e) esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti le modifiche delle piante organiche;

f) esprime parere obbligatorio e vincolante sui ricorsi proposti all'Assessore regionale per la pubblica istruzione, ove previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare;

g) esercita, ove compatibili, nei riguardi degli istituti regionali d'arte, delle scuole medie annesse e dell'Istituto tecnico femminile regionale di Catania, tutte le funzioni svolte nelle scuole statali secondarie ed artistiche dal consiglio scolastico provinciale e dal consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 4

Le adunanze del comitato sono tenute per sessioni ordinarie semestrali.

Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di convocare in qualsiasi momento il comitato medesimo.

Per la validità delle adunanze del comitato è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 5

(dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 91 del 1974)

Art. 6

(abrogato dall'art. 18 della L.R. 34/90)

Art. 7

Il direttore coordina le attività dell'istituto ed è l'organo responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Dall'attività del direttore sono escluse le funzioni di carattere contabile, di ragioneria e di economato la cui esplicazione è affidata al segretario economo.

Art. 8

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione, sentito il comitato di cui all'art. 1 della presente legge, si provvede alla ristrutturazione delle sezioni e delle tabelle organiche degli istituti regionali d'arte, delle scuole medie annesse e dell'Istituto tecnico femminile di Catania al fine di uniformarle a quelle dei similari istituti statali.

Nell'operare la ristrutturazione e per quanto riguarda le cattedre, dovranno tenersi presenti i seguenti criteri:

1) nella costituzione delle cattedre nelle scuole medie annesse si applicano le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063 e 5 aprile 1966, n. 1037;

2) per l'Istituto tecnico femminile di Catania dovranno essere applicate le norme dettate dallo Stato per i similari istituti statali;

3) per gli istituti d'arte saranno costituite cattedre per gli insegnamenti di materie o gruppi di materie che comportino un orario settimanale di effettivo insegnamento di 18 ore e comunque non inferiore alle 14 ore.

Art. 9

(abrogato dall'art. 18 della L.R. 34/90)

Art. 10

(integrato dall'art. 7 della L.R. 53/76 e sostituito dall'art. 6 della L.R. 34/90)

1. Nell'ambito dei principi informatori della programmazione regionale e tenuto conto della istituzione dei similari istituti statali, all'istituzione di nuovi istituti regionali di istruzione secondaria ed artistica si provvede con legge regionale, mentre all'istituzione di nuove sezioni o qualifiche, al trasferimento di sede o alla soppressione degli istituti già esistenti si provvede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentito il comitato regionale di cui all'articolo 1.

Art. 11

(abrogato dall'art. 18 della L.R. 34/90)

Art. 12

Il personale direttivo ed insegnante è tenuto a curare il proprio aggiornamento culturale e professionale.

A tal fine l'Amministrazione regionale può istituire corsi periodici di qualificazione e di aggiornamento.

Art. 13

Possono accedere all'impiego tra il personale insegnante e non insegnante degli istituti d'arte regionali, delle scuole medie annesse e dell'Istituto tecnico femminile di Catania coloro che siano in possesso:

a) dei requisiti generali per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato;

b) del titolo di studio e degli altri titoli previsti dalla vigente legislazione statale sull'istruzione secondaria ed artistica;

c) dell'abilitazione all'insegnamento ove richiesta.

Art. 14

(integrato dall'art. 8 della L.R. 53/76)

L'assunzione in servizio del personale direttivo, insegnante e non insegnante delle scuole di cui all'articolo precedente è effettuata unicamente per pubblici concorsi da svolgersi ogni tre anni a decorrere dall'ano scolastico 1978-79 con le modalità prescritte per il corrispondente personale statale.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova che viene disposta con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione.

Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie del personale non insegnante sono effettuate mediante concorsi regionali per titoli indetti ogni tre anni con le modalità previste dal secondo e terzo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Art. 15

Per l'assegnazione della sede di servizio, per la durata del periodo di prova e per la valutazione della attività svolta dai vincitori di concorso ai fini della nomina in ruolo si applicano le norme della vigente legislazione dello Stato.

La nomina in ruolo si consegue con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione.

Art. 16

Per quanto riguarda il riordinamento dei ruoli, lo stato giuridico del personale direttivo, insegnante e non insegnante, la determinazione dell'orario di servizio, i diritti e i doveri del personale, i trasferimenti, i passaggi, i congedi, le aspettative e la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari, si applicano le vigenti disposizioni statali nonchè quelle che lo Stato andrà ad emanare in virtù della delega di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477.

Per quanto riguarda il riordinamento dei ruoli, saranno comunque salvi i diritti acquisiti.

Art. 17

(modificato dall'art. 10 della L.R. 53/76)

Sono abolite le note di qualifica del personale docente.

Ai fini della valutazione del servizio del personale insegnante si provvede a norma della legislazione statale in materia.

Art. 18

(abrogato dall'art. 18 della L.R. 34/90)

Art. 19

(integrato dall'art. 12 della L.R. 53/76)

Il trattamento economico del personale direttivo insegnante e non insegnante è quello previsto per il corrispondente personale statale.

Il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale è regolato dalle norme previste per il personale della Regione Siciliana.

Art. 20

A tutto il personale direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo, ivi compreso quello immesso ai sensi delle leggi regionali 31 marzo 1959, n. 10, e 17 aprile 1965, n. 9, il servizio prestato presso gli istituti regionali d'arte, le scuole medie annesse e l'Istituto tecnico femminile di Catania in qualità di incaricati o supplenti con qualifica non inferiore a buono è riconosciuto, a domanda dopo il superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo agli effetti giuridici ed economici e di progressione di carriera per intero e fino ad un massimo di quattro anni.

Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo ed ai soli fini economici per i restanti due terzi. (1)

I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente saranno conservati e valutati anche in tutti i parametri successivi di stipendio.

E' abrogato il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 31 marzo 1959, n. 10.

Art. 21

(integrato dall'art. 14 della L.R. 53/76)

Il servizio prestato in qualità di incaricato o supplente presso gli istituti regionali d'arte, le scuole medie annesse e l'Istituto tecnico femminile di Catania e presso le scuole statali di ogni ordine e grado sarà valutato previo riscatto ai fini della pensione e della buonuscita.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà agli istituti ed agli interessati i contributi rispettivamente versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo.

Art. 22

(abrogato dall'art. 18 della L.R. 34/90)

Art. 23

(norme residue per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 1974)

Il personale direttivo e non insegnante che si trovi in servizio da almeno sette mesi alla data di entrata in vigore della presente legge è nominato in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1974 nello stesso posto e sede attualmente ricoperti.

I vincitori dei concorsi indetti con decreti assessoriali n. 508 del 18 giugno 1971, e n. 441 del 29 marzo 1973 saranno nominati in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1973.

Per l'anno scolatico 1974-75 non si fa luogo a trasferimenti a domanda o d'ufficio di personale insegnante e non insegnante di ruolo e non di ruolo.

Le unità di personale non insegnante di ruolo o avente titolo all'immissione in ruolo in esubero rispetto alla dotazione organica determinata dall'art. 9 saranno inquadrate in soprannumero.

Art. 24

(norme residue per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 1974)

Alla nomina in ruolo del personale di cui all'articolo precedente provvede l'Assessore per la pubblica istruzione con proprio decreto previo accertamento dei requisiti generali per l'ammissione ai pubblici impieghi, nonchè dei titoli di studio o artistici posseduti dagli interessati e ritenuti validi all'atto del conferimento dell'incarico.

Art. 25

(abrogato dall'art. 16, comma 5, della L.R. 53/76)

Art. 26

Qualora per effetto dell'applicazione del primo comma dell'art. 19 il personale dovesse conseguire un trattamento economico inferiore a quello in atto attribuitogli, la differenza verrà corrisposta come assegno ad personam riassorbibile pensionabile da godere anche sulla 13a mensilità.

Resta salva l'attribuzione al personale delle somme a conguaglio, in applicazione di disposizioni assessoriali emanate dal 1° luglio 1970 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27

Gli insegnanti di quelle materie che all'atto della trasformazione delle scuole in istituti d'arte e delle modifiche apportate dallo Stato alle materie d'insegnamento, non abbiano trovato collocazione in un insegnamento in base al titolo di studio posseduto, ma siano stati tenuti in servizio presso gli istituti e le scuole medie annesse ininterrottamente dalla data di trasformazione delle scuole in istituti d'arte e che si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono immessi in un ruolo speciale ad esaurimento e saranno utilizzati dal direttore in attività parascolastiche ed integrative della scuola.

Detto personale è esonerato dal periodo di prova.

Art. 28

Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione, sentito il comitato di cui all'art. 1, con proprio decreto adeguerà lo statuto regolamento degli istituti regionali d'arte e dell'Istituto tecnico femminile di Catania alle norme contenute nella presente legge.

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano, ove compatibili, le leggi statali vigenti in materia.

Art. 29

All'onere di lire 875 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1973, si fa fronte con parte delle disponibilità dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Siciliana per l'anno 1972, approvato con la relativa legge regionale.

All'onere ricadente negli esercizi futuri si provvede con parte del maggior gettito dell'imposta di registro.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 aprile 1974.

BONFIGLIO