
LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1974, n. 6
G.U.R.S. 28 febbraio 1974, n. 11
Anticipazione di contributi statali alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegno perequativo al personale.
Testo annotato al 6/3/1975
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare alle imprese concessionarie di autolinee che applicano il contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione, una somma pari a lire 22 mila per 21 mensilità per ciascun dipendente risultante nei libri matricola dal 1° gennaio 1973 al 30 giugno 1974, aumentata di lire 5 mila per mese di servizio prestato da ciascun dipendente nell'anno 1973.
Per ciascun dipendente la somma di cui al primo comma verrà determinata in rapporto al servizio prestato.
Le somme determinabili alla data del 31 gennaio 1974 saranno pagate in unica soluzione; le rimanenti alla data del 30 giugno 1974. (1)
Le provvidenze di cui all'articolo annotato sono prorogate sino al 31 dicembre 1975 dall'art. 2 della L.R. 4/75, nella misure e con le modalità di cui al successivo art. 3.
Le provvidenze di cui al precedente articolo spettano altresì ai lavoratori dipendenti dalla ditta ex concessionaria "Restivo" di Palermo anche per il periodo nel quale hanno goduto del salario d'attesa.
L'accertamento del servizio prestato sarà determinato da una dichiarazione dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio.
L'erogazione prevista nella presente legge ha carattere di anticipazione di corrispondenti concessioni dello Stato alle predette imprese, tramite le Regioni, a titolo di assegno a carattere perequativo al personale dalle stesse dipendente.
Al completamento delle operazioni di pagamento, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti trasmette al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la documentazione necessaria al recupero delle somme.
All'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto consuntivo generale dell'amministrazione regionale per l'anno 1972 approvato con la legge regionale 21 dicembre 1973, n. 52.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.