
LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1975, n. 81
G.U.R.S. 27 dicembre 1975, n. 57
Aumento dei contributi per l'assistenza sanitaria generica e farmaceutica ai commercianti e per l'assistenza farmaceutica agli artigiani e modifiche alla legge regionale 31 luglio 1970, n. 26.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Lo stanziamento previsto dall'art. 8 della legge regionale 7 giugno 1973, n. 26, è aumentato: per le finalità dell'art. 1, lett. a, di lire 1.500 milioni; per le finalità dell'art. 1, lett. b, di lire 2.000 milioni per l'assistenza sanitaria generica e di lire 1.000 milioni per l'assistenza farmaceutica.
Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1973, n. 26, è così modificato:
"Alle casse mutue saranno versati acconti trimestrali anticipati pari, complessivamente, al 95 per cento delle quote risultanti dall'applicazione del comma precedente".
L'elevazione della quota di acconto al 95 per cento si applica anche agli stanziamenti relativi all'esercizio finanziario 1974.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1974, su istanze delle casse mutue degli artigiani e dei commercianti, rivolte all'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, le somme annualmente stanziate per l'assistenza farmaceutica possono essere in parte utilizzate per l'assistenza sanitaria generica e viceversa.
L'art. 3 della legge regionale 31 luglio 1970, n. 26, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. Gli assegni familiari previsti dall'art. 1 vengono corrisposti nella misura di lire 40.000 annue per il coniuge e per ogni figlio o altra persona a carico, in due soluzioni posticipate semestrali, mediante assegno di conto corrente bancario non trasferibile intestato al capo famiglia".
L'art. 4 della legge regionale 31 luglio 1970, n. 26, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. In favore della moglie a carico del capo famiglia artigiano è corrisposto, in caso di parto, un assegno di lire 60.000 che viene erogato in unica soluzione a mezzo di assegno di conto corrente bancario non trasferibile intestato al beneficiario.
Per la presentazione della domanda per assegno di parto si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 5".
All'onere di lire 4.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte dello avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione regionale per l'anno 1974.