
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2, comma 2, della L.R. 23/2015.
LEGGE REGIONALE 31 luglio 1970, n. 26
G.U.R.S. 1° agosto 1970, n. 37
Estensione degli assegni familiari agli artigiani.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 81/1975 e con annotazioni alla data 21 dicembre 1985)
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2, comma 2, della L.R. 23/2015.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2, comma 2, della L.R. 23/2015.
A decorrere dal 1° luglio 1970 e fino a quando la materia non sarà regolata da legge dello Stato, gli assegni familiari, previsti dalla presente legge, sono erogati in favore degli artigiani, titolari di impresa e coadiuvanti, che hanno diritto alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e malattia ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 e della legge 27 dicembre 1956, n. 1533.
A tal fine l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è autorizzato a stipulare convenzioni con l'I.N.P.S. e con le federazioni nazionali delle Casse mutue artigiane, per provvedere rispettivamente alla erogazione degli assegni familiari ed all'accertamento degli aventi diritto.
In merito agli assegni familiari e all'assegno di parto concessi agli artigiani vedi l'art. 34 della L.R. 47/80 e l'art. 65 della L.R. 57/85.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2, comma 2, della L.R. 23/2015.
Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari e dell'assegno di natalità di cui al successivo articolo 4, si applicano, per la determinazione della qualifica di capo famiglia e per l'accertamento delle persone a carico, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni ed integrazioni.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2, comma 2, della L.R. 23/2015.
(sostituito dall'art. 4 della L.R. 81/75)
Gli assegni familiari previsti dall'art. 1 vengono corrisposti nella misura di lire 40.000 annue per il coniuge e per ogni figlio o altra persona a carico, in due soluzioni posticipate semestrali, mediante assegno di conto corrente bancario non trasferibile intestato al capo famiglia.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2, comma 2, della L.R. 23/2015.
(sostituito dall'art. 5 della L.R. 81/75)
In favore della moglie a carico del capo famiglia artigiano è corrisposto, in caso di parto, un assegno di lire 60.000 che viene erogato in unica soluzione a mezzo di assegno di conto corrente bancario non trasferibile intestato al beneficiario.
Per la presentazione della domanda per assegno di parto si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 5.
In merito agli assegni familiari e all'assegno di parto concessi agli artigiani vedi l'art. 34 della L.R. 47/80 e l'art. 65 della L.R. 57/85.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2, comma 2, della L.R. 23/2015.
Per ottenere gli assegni familiari e l'assegno di parto gli interessati debbono presentare documentata domanda all'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione. Avverso il mancato accoglimento della domanda è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, all'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione che decide definitivamente, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2, comma 2, della L.R. 23/2015.
La Commissione consultiva di cui al precedente articolo, nominata con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, è composta di:
a) un rappresentante della Commissione regionale per l'artigianato;
b) tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dell'artigianato;
c) tre funzionari dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, di cui uno con funzioni di vice presidente;
d) un funzionario dell'I.N.P.S.
La Commissione è presieduta dal Direttore dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione. Un funzionario della stessa amministrazione espleta le funzioni di segretario.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2, comma 2, della L.R. 23/2015.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso nella misura di L. 2.400 milioni si fa fronte per L. 900 milioni utilizzando parte delle disponibilità del Cap. 10833 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1969, conservate a norma della legge 27 dicembre 1968, n. 36 e per L. 1.500 milioni utilizzando parte delle disponibilità del Cap. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.
Per gli anni successivi si provvederà con il maggiore gettito dell'imposta generale sull'entrata.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2, comma 2, della L.R. 23/2015.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2, comma 2, della L.R. 23/2015.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge l'Assessore per il lavoro e la cooperazione provvederà ad emanare le istruzioni per la attuazione della legge medesima.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2, comma 2, della L.R. 23/2015.