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N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA, con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014, dall'art. 17 della Dir. 2006/7/CE.

DIRETTIVA (CEE) 76/160 DEL CONSIGLIO, 8 dicembre 1975

G.U.C.E. 5 febbraio 1976, n. L 31

Qualità delle acque di balneazione.

TESTO COORDINATO (al Reg. (CE) n. 1137/2008)

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA, con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014, dall'art. 17 della Dir. 2006/7/CE.

Note sul recepimento

Adottata il: 8 dicembre 1975

Entrata in vigore il: 10 dicembre 1975

Termine per il recepimento: 10 dicembre 1977

Recepita il: 8 giugno 1982

Provvedimenti nazionali di recepimento

- D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470

- D.M. 29 gennaio 1992

- L. 12 giugno 1993, n. 185

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N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA, con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014, dall'art. 17 della Dir. 2006/7/CE.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Visto il parere del comitato economico e sociale (2),

Considerando che la protezione dell'ambiente e della salute pubblica impone di ridurre l'inquinamento delle acque di balneazione e di preservare queste ultime da un deterioramento ulteriore;

Considerando che un controllo delle acque di balneazione è necessario per raggiungere, nel quadro del funzionamento del mercato comune, gli obiettivi della Comunità in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata;

Considerando che in questo campo esistono certe disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che hanno un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune, ma che tutti i poteri d'azione all'uopo necessari non sono stati previsti dal trattato;

Considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (3) prevede di fissare in comune gli obiettivi di qualità che determinano le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e, in particolare, la definizione dei parametri per le acque, comprese le acque di balneazione;

Considerando che per raggiungere questi obiettivi di qualità gli Stati membri dovranno fissare dei valori limite corrispondenti a determinati parametri; che le acque di balneazione dovranno essere rese conformi a tali valori entro un termine di dieci anni dalla notifica della presente direttiva;

Considerando che è necessario disporre che le acque di balneazione siano considerate, a determinate condizioni, conformi ai valori dei relativi parametri, anche se una certa percentuale di campioni prelevati durante la stagione balneare non rispettasse i limiti precisati nell'allegato;

Considerando che, per conferire una certa elasticità all'applicazione della presente direttiva, si deve accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere deroghe; che, tuttavia tali deroghe non potranno fare astrazione dai dettami della tutela della salute pubblica;

Considerando che il progresso della tecnica rende necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite nell'allegato; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti all'uopo necessari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di comitato per l'adeguamento al progresso tecnico;

Considerando che l'opinione pubblica manifesta un crescente interesse per i problemi relativi all'ambiente e al miglioramento della sua qualità; che occorre quindi informarla obiettivamente sulla qualità delle acque di balneazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 9 giugno 1975, n. C 128.

(2)

G.U. 15 dicembre 1975, n. C 286.

(3)

G.U. 20 dicembre 1973, n. C 112.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA, con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014, dall'art. 17 della Dir. 2006/7/CE.

Art. 1

1. La presente direttiva riguarda la qualità delle acque di balneazione, ad eccezione delle acque destinate ad usi terapeutici e delle di piscina.

2. Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

a) "acque di balneazione" le acque, o parte di esse, dolci, correnti o stagnanti, e l'acqua di mare, nelle quali la balneazione:

- è espressamente autorizzata dalle autorità competenti dei singoli Stati membri oppure

- non è vietata ed è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti;

b) "zona di balneazione" il luogo in cui si trovano le acque di balneazione;

c) "stagione balneare" il periodo di tempo in cui, tenuto conto delle consuetudini locali, ivi comprese le eventuali misure locali che concernono la pratica della balneazione, e delle condizioni meteorologiche, si può contare su un congruo afflusso di bagnanti.

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Art. 2

I parametri fisico-chimici e microbiologici applicabili alle acque di balneazione sono indicati nell'allegato che costituisce parte integrante della presente direttiva.

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Art. 3

1. Gli Stati membri stabiliscono per tutte la zone di balneazione, o per ciascuna di esse, i valori applicabili alle acque di balneazione per ciò che concerne i parametri indicati nell'allegato.

Quanto ai parametri per i quali non figura alcun valore nell'allegato, gli Stati membri possono non fissare valori in applicazione del primo comma, finché non siano state determinate le cifre.

2. I valori fissati in base al paragrafo 1 non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell'allegato.

3. Qualora figurino valori nella colonna G dell'allegato, con o senza valore corrispondente nella colonna I dello stesso allegato, gli Stati membri si sforzano di rispettarli come valori-guida, fatto l'articolo 7.

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Art. 4

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchè, entro un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, la qualità delle acque di balneazione sia resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'articolo 3.

2. Gli Stati membri si adoperano affinché nelle zone di balneazione che saranno create dalle autorità competenti degli Stati membri dopo la notifica della presente direttiva e che saranno specialmente attrezzate per la balneazione, i valori I di cui all'allegato siano osservati sin dall'apertura della balneazione. Tuttavia, per le zone di balneazione create nei due anni successivi a detta notifica, questi valori potranno essere rispettati solo alla fine di tale periodo.

3. In casi eccezionali gli Stati membri possono concedere deroghe per quanto concerne il termine di dieci anni previsto nel paragrafo 1. Le giustificazioni di questa deroga, basate su un piano di gestione delle acque all'interno della zona interessata, devono essere notificate al più presto alla Commissione, al massimo entro un termine di sei anni dalla notifica della presente direttiva. La Commissione procederà ad un approfondito esame di tali giustificazioni e, se necessario, presenterà al Consiglio proposte adeguate in materia.

4. Per quanto riguarda l'acqua di mare vicina alle frontiere e le acque che attraversano le frontiere che influiscono sulla qualità delle acque di balneazione di un altro Stato membro, le conseguenze da trarre dagli obiettivi di qualità comuni, per le zone di balneazione, verranno determinate di concerto fra gli Stati rivieraschi.

La Commissione può partecipare a tale concertazione.

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Art. 5

1. L'applicazione dell'articolo 4, le acque di balneazione si considerano conformi ai parametri che ad esse si riferiscono:

Quando i campioni di queste acque, prelevati con la frequenza prevista nell'allegato, in uno stesso luogo di prelievo, indicano che esse sono conformi ai valori dei parametri concernenti la qualità delle acque in questione per:

- il 95% dei campioni, nel caso dei parametri conformi a quelli specificati nella colonna I dell'allegato;

- il 90% dei campioni negli altri casi eccetto per i parametri "coliformi totali" e "coliformi fecali" in cui la percentuale dei campioni può essere dell'80%,

e quando, per il 5%, il 10% o il 20% dei campioni che, secondo i casi, non sono conformi:

- l'acqua non si discosta più del 50% del valore dei parametri in questione, esclusi i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto;

- i campioni d'acqua, prelevati successivamente ad una frequenza statisticamente adeguata, non si discostano dai valori dei parametri che ad essa si riferiscono.

2. Il superamento dei valori di cui all'articolo 3 non viene preso in considerazione nel calcolare le percentuali stabilite al paragrafo 1 qualora esso sia determinato da inondazioni, da catastrofi naturali o da condizioni meteorologiche eccezionali.

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Art. 6

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano i campionamenti per i quali la frequenza minima è fissata nell'allegato.

2. I campioni sono prelevati nei luoghi dove la densità media giornaliera dei bagnanti è massima. Essi sono prelevati preferibilmente ad una profondità di 30 centimetri sotto il pelo dell'acqua, ad accezione dei campioni di oli minerali che sono prelevati alla superficie dell'acqua. I prelievi dei campioni iniziano due settimane prima dell'inizio della stagione balneare.

3. Deve essere effettuata e ripetuta periodicamente una minuziosa indagine locale delle condizioni prevalenti a monte, per la acque dolci correnti, e delle condizioni dell'ambiente circostante, per le acque dolci stagnanti e per l'acqua di mare, allo scopo di determinare il profilo geografico e topografico, nonché il volume e la natura di tutti gli scarichi inquinanti e potenzialmente inquinanti e gli effetti che hanno in funzione della loro distanza dalla zona di balneazione.

4. Qualora l'ispezione dell'autorità competente o il campionamento, rivelino o inducano a sospettare la presenza di scarichi di sostanze che possono ridurre la qualità delle acque di balneazione, occorre effettuare campionamenti supplementari. Campionamenti supplementari devono essere altresì effettuati per qualsiasi altro sospetto di deterioramento della qualità delle acque.

5. I metodi di analisi di riferimento relativi ai parametri presi in considerazione sono indicati nell'allegato. I laboratori che seguano altri metodi devono assicurarsi che i loro risultati siano equivalenti o comparabili a quelli indicati in allegato.

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Art. 7

1. L'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva non può in nessun caso avere l'effetto di accrescere direttamente o indirettamente il deterioramento dell'attuale qualità delle acque di balneazione.

2. Gli Stati membri sono liberi, in qualsiasi momento, di stabilire per le acque di balneazione valori più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA, con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014, dall'art. 17 della Dir. 2006/7/CE.

Art. 8

Sono previste deroghe alla presente direttiva:

a) per alcuni parametri segnati [0] nell'allegato, in ragione di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali;

b) qualora le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze, con superamento dei limiti fissati nell'allegato.

Per arricchimento naturale si intende il processo mediante il quale una data massa di acqua riceve dal suolo talune sostanze in esso contenute, senza alcun intervento dell'uomo.

In nessun caso le deroghe di cui al presente articolo possono fare astrazione dai dettami della tutela della salute pubblica.

In caso di deroga, lo Stato membro deve informare immediatamente la Commissione, indicando i motivi ed i limiti di tempo.

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Art. 9

(sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 1137/2008)

La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i valori parametrici G e I e i metodi di analisi riportati nell'allegato della presente direttiva.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

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Art. 10

(modificato dall'allegato III al Reg. (CE) n. 807/2003)

1. E' istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico qui di seguito denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

[2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.] (paragrafo soppresso)

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Art. 11

(modificato dall'allegato I al trattato di adesione 1994, nel testo adattato dalla Dec. 95/1/CE, e sostituito dall'allegato III al Reg. (CE) n. 807/2003 e modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1137/2008)

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

[3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.] (paragrafo soppresso)

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Art. 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

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Art. 13

(sostituito dall'art. 3 della Dir. 91/692/CEE)

Ogni anno e per la prima volta il 31 dicembre 1993, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro la fine dell'anno in questione.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro quattro mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

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Art. 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PEDINI

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Allegato