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LEGGE 12 giugno 1993, n. 185

G.U.R.I. 14 giugno 1993, n. 137

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

GARAVAGLIA, Ministro

della sanità

Visto, il Guardasigilli: CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1993, N. 109

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: "dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "dipenda da fenomeni che non comportino danni per la salute umana";

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. I risultati dei programmi di sorveglianza di cui al comma 3 sono parte della relazione sullo stato delle acque di balneazione, di cui all'articolo 13 della direttiva n. 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, che il Ministro della sanità presenta al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno".