
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1975, n. 913
G.U.R.I. 9 marzo 1976, n. 63
Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo statuto della Regione Siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la marina mercantile, per l'interno e per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
La Regione Siciliana esercita le attribuzioni del Ministero della marina mercantile in materia di pesca nel mare territoriale a norma e nei limiti dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettera l), dello statuto speciale della Regione Siciliana ed in conformità al presente decreto, fermo restando il disposto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789.
Nelle attribuzioni di competenza regionale rientrano la disciplina, la polizia e ogni altro provvedimento in materia di pesca, nonchè la sovraintendenza sui mercati ittici, sui centri di raccolta e sulle scuole professionali.
L'esercizio delle funzioni di cui agli articoli precedenti è sottoposto alle limitazioni derivanti dalle esigenze militari, di pubblica sicurezza, nel rispetto dell'art. 31 dello statuto, nonchè dai servizi di carattere nazionale.