Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge con sentenza n. 107 del 23/4/1976-6/5/1976.

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1975, n. 71

G.U.R.S. 5 novembre 1975, n. 49

Istituzione dei consigli di quartiere nei comuni della Regione Siciliana.

N.d.R. La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge con sentenza n. 107 del 23/4/1976-6/5/1976.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge con sentenza n. 107 del 23/4/1976-6/5/1976.

Art. 1

Comuni interessati

I consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia o con più di 50 mila abitanti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a ripartire il territorio del comune in quartieri.

E' facoltà dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti ripartire il proprio territorio in quartieri.

A prescindere dal numero degli abitanti, debbono essere costituite in quartieri le frazioni o borgate isolate territorialmente rispetto al capoluogo del comune.

N.d.R. La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge con sentenza n. 107 del 23/4/1976-6/5/1976.

Art. 2

Composizione

A ciascun quartiere è preposto un consiglio così composto:

- nei quartieri con popolazione fino a 3 mila abitanti, da 10 consiglieri;

- nei quartieri con popolazione da 3.001 fino a 10 mila abitanti, da 15 consiglieri;

- nei quartieri con popolazione oltre 10 mila abitanti, da 20 consiglieri.

N.d.R. La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge con sentenza n. 107 del 23/4/1976-6/5/1976.

Art. 3

Elezioni

Il consiglio di quartiere è eletto ogni volta che si rinnovi, per qualsiasi causa, il consiglio comunale.

Per l'elezione a consigliere di quartiere occorre possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed essere iscritto in una lista elettorale del quartiere del cui consiglio si farà parte.

Nella prima applicazione della presente legge le elezioni si svolgeranno entro il 31 dicembre 1976.

Per le elezioni dei consigli di quartiere si applicano, in quanto non in contrasto con la presente legge, le norme previste per le elezioni dei consigli comunali con popolazione superiore a 5 mila abitanti.

Il Governo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovrà, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, emanare le norme regolamentari per la disciplina elettorale.

N.d.R. La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge con sentenza n. 107 del 23/4/1976-6/5/1976.

Art. 4

Ineleggibilità

Non sono eleggibili a consiglieri di quartiere:

a) gli elettori che si trovano in condizioni di ineleggibilità a consigliere comunale;

b) i deputati nazionali e regionali ed i senatori della Repubblica;

c) i consiglieri comunali e provinciali.

N.d.R. La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge con sentenza n. 107 del 23/4/1976-6/5/1976.

Art. 5

Revisione delle liste comunali

La commissione elettorale comunale, ad ogni revisione delle liste elettorali, provvede alla specificazione delle sezioni elettorali appartenenti a ciascun quartiere, curando che ogni sezione elettorale sia interamente compresa nello stesso quartiere.

N.d.R. La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge con sentenza n. 107 del 23/4/1976-6/5/1976.

Art. 6

Presentazione delle liste elettorali

Le liste elettorali saranno presentate presso la segreteria del comune entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente il giorno della votazione.

Le liste dovranno essere accompagnate dalle firme di almeno:

- 10 elettori per i consigli di quartiere con popolazione fino a 3 mila abitanti;

- 20 elettori per i consigli di quartiere con popolazione da 3.001 fino a 10 mila abitanti;

- 30 elettori per i consigli di quartiere con popolazione oltre 10 mila abitanti.

N.d.R. La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge con sentenza n. 107 del 23/4/1976-6/5/1976.

Art. 7

Organi del quartiere

Sono organi del quartiere il consiglio di quartiere ed il presidente.

Il consiglio adotta la propria sede nel quartiere.

N.d.R. La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge con sentenza n. 107 del 23/4/1976-6/5/1976.

Art. 8

Adempimenti della prima adunanza

Il consiglio di quartiere tiene la prima adunanza entro un mese dalla data della elezione.

La convocazione della prima adunanza è disposta dal sindaco, con invito da notificarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Il consiglio di quartiere nella sua prima seduta provvede:

1) alla convalida degli eletti;

2) al giuramento, nelle forme previste per i consiglieri comunali;

3) alla elezione del presidente, con le modalità previste dall'ordinamento degli enti locali per l'elezione del sindaco.

N.d.R. La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge con sentenza n. 107 del 23/4/1976-6/5/1976.

Art. 9

Pubblicità e presidenza delle adunanze

Le adunanze sono pubbliche e sono presiedute dal presidente.

In caso di assenza od impedimento, la presidenza della seduta è assunta dal consigliere più anziano di età.

N.d.R. La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge con sentenza n. 107 del 23/4/1976-6/5/1976.

Art. 10

Gratuità delle funzioni

I consiglieri di quartiere esercitano il loro incarico senza diritto ad alcuna retribuzione od indennità; la loro carica è completamente gratuita.

N.d.R. La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge con sentenza n. 107 del 23/4/1976-6/5/1976.

Art. 11

Funzioni

Il consiglio di quartiere ha funzione consultiva e di propulsione dell'attività del comune.

Esso esprime osservazioni e proposte che vengono comunicate al consiglio comunale sui bilanci e sugli strumenti urbanistici del territorio e sui programmi dell'amministrazione comunale riguardante il quartiere; promuove studi e dibattiti sulle esigenze del quartiere stesso e presenta schemi di delibere alla giunta o al consiglio comunale secondo le rispettive competenze.

Il consiglio, inoltre, deve presentare ad ogni semestre una relazione al sindaco sulle condizioni e sui bisogni del quartiere.

Il consiglio svolge altresì funzioni di amministrazione attiva con le modalità che verranno stabilite dal consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le materie sulle quali il consiglio comunale delibererà di attribuire competenze mediante delega al consiglio di quartiere sono:

1) anagrafe e stato civile, polizia urbana, nettezza urbana, trasporti urbani;

2) servizi igienico-sanitari;

3) servizi socio-assistenziali;

4) asili-nido, scuole materne;

5) attività parascolastiche, promozione culturale e sociale;

6) servizi sportivi e ricreativi;

7) patrimonio immobiliare e beni demaniali del comune di interesse zonale per ciò che attiene all'utilizzazione, alla conservazione e alla manutenzione;

8) altre materie che il consiglio riterrà di decentrare.

Il consiglio comunale demanda al consiglio di quartiere funzioni di vigilanza sui servizi non decentrati.

Nell'espletamento delle proprie funzioni il consiglio di quartiere opererà in collegamento con i distretti scolastici e con le istituende unità locali dei servizi sanitari e sociali e terrà periodiche consultazioni con le forze sociali organizzate della zona, facenti capo ad organismi di carattere nazionale.

Il consiglio comunale delibera altresì l'assegnazione ai consigli di quartiere del segretario e del personale, scelti tra i dipendenti comunali, e di mezzi in misura adeguata ai compiti attribuitigli.

N.d.R. La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge con sentenza n. 107 del 23/4/1976-6/5/1976.

Art. 12

Norme abrogate

Gli articoli 70 e 71 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) nella Regione Siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 1977.

N.d.R. La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge con sentenza n. 107 del 23/4/1976-6/5/1976.

Art. 13

Spesa

Le spese per il funzionamento del consiglio di quartiere sono a carico del bilancio comunale e sono obbligatorie.

N.d.R. La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge con sentenza n. 107 del 23/4/1976-6/5/1976.

Art. 14

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme di legge concernenti il consiglio comunale.

N.d.R. La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge con sentenza n. 107 del 23/4/1976-6/5/1976.

Art. 15

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 novembre 1975.

BONFIGLIO