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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1975, n. 637

G.U.R.I. 16 dicembre 1975, n. 330

Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni culturali ed ambientali, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1

L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonchè di tutela del paesaggio.

A tal fine tutti gli atti previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopra indicate sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne dà bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Restano, tuttavia, subordinate al nulla osta del Ministero per i beni culturali ed ambientali le licenze di esportazione prevedute dall'art. 36 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha facoltà di sostituirsi all'amministrazione regionale nell'esercizio del diritto di prelazione o della facoltà di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla richiesta di cui ai precedenti secondo e terzo comma, qualora la detta amministrazione vi rinunzi.

La vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato sugli enti e sugli istituti locali, esistenti nel territorio della Regione Siciliana, che svolgono attività previste nel primo comma del presente articolo, sono esercitate dall'amministrazione regionale.

Art. 2

Fino a quando non abbia diversamente provveduto, l'amministrazione regionale, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti a norma dell'art. 1, deve sentire gli organi consultivi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nei casi previsti dalle leggi dello Stato.

L'amministrazione regionale può, inoltre, sentire il parere di detti organi ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Nei casi di cui ai precedenti commi, ogni sezione degli organi consultivi del Ministero per i beni culturali e ambientali è integrata da un rappresentante della regione.

Art. 3

Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti all'amministrazione regionale a norma dell'art. 1, gli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali esistenti nel territorio della Regione Siciliana aventi competenza nelle materie in detto decreto previste, passano alle dipendenze della medesima ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa.

Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonchè al relativo arredamento.

Art. 4

La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente articolo, in posizione di comando sino all'emanazione delle norme integrative del presente decreto, relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.

Nell'ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate il personale stesso, salvo che abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Al personale trasferito alla regione a norma dei commi precedenti è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.

Art. 5

Fermi restando gli effetti degli atti di vincolo ed ogni altro provvedimento, adottati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, nelle materie indicate nell'art. 1, dagli organi dello Stato e della regione ai sensi del decreto-legge 16 marzo 1944, n. 91, e successive aggiunte e modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 567, le anzidette norme cessano di avere vigore dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle materie di cui all'art. 1.

Art. 6

Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1, l'amministrazione regionale ha facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni, dell'assistenza specializzata di istituti scientifici e tecnici anche aventi sede fuori del territorio della regione.

Art. 7

Il termine previsto dal primo comma, art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, è elevato ad anni due a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora entro i termini previsti dal comma precedente non si sia provveduto alla formulazione degli elenchi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, vi provvede l'amministrazione regionale, avvalendosi anche dei competenti uffici dello Stato.

Gli elenchi così compilati saranno trasmessi al Ministero delle finanze ed ai Ministeri interessati per la prevista intesa.