
LEGGE REGIONALE 16 agosto 1975, n. 57
G.U.R.S. 20 agosto 1975, n. 36
Norme integrative della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, recante provvedimenti per l'agrumicoltura.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'art. 15 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, è sostituito dai seguenti:
"Art. 15. L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, per le piantine di agrumi non "certificate" ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 1973, un indennizzo una tantum per l'anno 1975 che viene fissato in base alle caratteristiche possedute alla data del 30 aprile 1975 nella misura di:
- lire 900 per ogni piantina da due a tre anni d'innesto;
- lire 800 per ogni piantina da un anno d'innesto;
- lire 700 per ogni piantina innestata a gemma dormiente.
L'indennizzo è concesso a favore dei produttori di piantine di agrumi che ne fanno apposita istanza ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, e sarà corrisposto a seguito dell'accertamento delle caratteristiche delle piantine e della relativa distruzione.
Nel caso in cui alla produzione delle piantine d'agrumi da distruggere abbiano partecipato lavoratori a qualsiasi titolo associati, le istanze di indennizzo avanzate dai beneficiari indicati al precedente comma dovranno, a pena di decadenza dal godimento dell'indennizzo stesso, essere sottoscritte anche dai predetti lavoratori. Nella istanza medesima dovrà essere indicata la quota di spettanza di ciascuno dei lavoratori associati, a favore dei quali sarà concesso e liquidato il relativo indennizzo.
Qualora entro il 30 settembre 1975 i produttori di cui al presente articolo, che si sono avvalsi di lavoratori comunque associati, non provvedano ad avanzare le istanze in conformità a quanto disposto dal precedente comma, i lavoratori interessati possono inoltrare singolarmente ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura l'istanza relativa all'indennizzo previsto dai precedenti commi, inserendo nell'istanza medesima apposita dichiarazione, a firma autenticata, attestante sotto la propria responsabilità l'esistenza del rapporto associativo e tutti gli elementi occorrenti per la relativa individuazione, nonchè la quota di piantine di propria spettanza in base alla quale sarà determinato l'indennizzo corrispondente.
Alla concessione dell'indennizzo di cui al presente articolo, nonchè alla contestuale liquidazione ed al relativo pagamento, provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio ".
" Art. 15 bis - Agli accertamenti di cui al secondo comma del precedente articolo provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio che all'uopo possono delegare i centri di assistenza tecnica di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 54, e successive aggiunte e modificazioni, o le condotte agrarie.
Per le stesse finalità e per l'acceleramento delle procedure amministrative, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a destinare presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, con il trattamento di missione e per un periodo non superiore a tre mesi, personale dell'Amministrazione regionale dell'agricoltura e delle foreste.
A corredo delle istanze per la concessione dell'indennizzo di cui al precedente articolo, fermo restando quanto disposto dal quarto comma dell'articolo medesimo, il titolo del possesso dei terreni adibiti alla produzione di piantine di agrumi ed i requisiti personali, necessari per l'ammissione all'indennizzo stesso, sono comprovati mediante dichiarazione, anche contestuale alla domanda, rilasciata dall'interessato sotto la propria personale responsabilità e con la firma autenticata nei modi di legge. Parimenti il certificato catastale è sostituito da una dichiarazione, rilasciata dall'interessato negli stessi modi, dalla quale risultino tutti gli elementi catastali relativi all'identificazione del fondo ed alla ditta intestataria. Rimane obbligatoria la presentazione dell'estratto di mappa, ove non risulti disponibile, presso i comuni interessati, il relativo foglio di mappa occorrente per i necessari accertamenti ".
Nelle more della costituzione del Comitato interassessoriale di coordinamento si prescinde dagli adempimenti di competenza del Comitato stesso previsti dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 24.
All'art. 17 della citata legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, la parola "costituiti" è sostituita dalle parole: "costituite queste ultime".
Per la realizzazione delle opere pubbliche riguardanti il settore dell'agricoltura e delle foreste si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36.