
LEGGE REGIONALE 16 agosto 1975, n. 59
G.U.R.S. 20 agosto 1975, n. 36
Provvedimenti straordinari per l'Ente siciliano per la promozione industriale e per l'Ente minerario siciliano.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 59/1978 e annotato all'11/4/1981)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Per consentire l'attività produttiva delle società collegate dell'Ente siciliano per la promozione industriale, è istituito presso l'Ente stesso un fondo speciale a gestione separata di lire 39.000 milioni, nelle more di approvazione del piano quadriennale di investimenti di cui all'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50. (1)
Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 54/81, il fondo di cui all'articolo annotato è stato soppresso e le assegnazioni relative a tale fondo sono trasferite al fondo di dotazione dell'Ente.
L'erogazione dello stanziamento previsto nel precedente art. 1 è disposta dall'Assessore per l'industria ed il commercio, previo assenso della Ragioneria generale della Regione, in due quote di lire 15.000 milioni e di lire 24.000 milioni, su richiesta formulata dall'ESPI con apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione.
La quota di lire 24.000 milioni sarà erogata in relazione ad un piano di utilizzazione che indichi la destinazione vincolata delle somme, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ESPI.
Ad utilizzazione avvenuta e comunque non oltre il 31 gennaio 1976 dovrà essere adottata dal consiglio di amministrazione dell'ESPI specifica delibera indicante la effettiva destinazione delle somme.
Le deliberazioni di cui al precedente art. 2 sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio, il quale, prima dell'approvazione, riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.
Il fondo di rotazione istituito presso l'ESPI ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, è ulteriormente incrementato di lire 7.000 milioni.
Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, e successive modifiche ed aggiunte, è incrementato di lire 7.650 milioni da utilizzare quanto a lire 5.000 milioni per interventi straordinari diretti a garantire l'attività produttiva della collegata ISPEA e quanto a lire 2.650 milioni per interventi straordinari in favore delle collegate Elitaliana, SORIM, SOLSI, Trabia, CHISADE, Plastionica e SARCIS.
La somma destinata all'ISPEA sarà dall'Ente minerario siciliano anticipata alla Società e dovrà essere restituita entro tre mesi dall'adozione dei provvedimenti per il risanamento finanziario della Società stessa.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano relative alla utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente art. 5 debbono indicare la destinazione vincolata delle somme e sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio, il quale, prima dell'approvazione, riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.
(modificato dall'art. 7 della L.R. 59/78)
E' fatto obbligo all'Ente minerario siciliano di proporre, in sede di assemblea straordinaria della collegata SOCHIMISI per l'adempimento del disposto di cui all'art. 3 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, la nomina di tre liquidatori designati dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, e scelti tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale con almeno dieci anni di anzianità di servizio.
A ciascuno dei tre dipendenti regionali, nominati liquidatori della Sochimisi - S.p.a. è corrisposto, a carico della stessa Società, un compenso complessivo mensile netto di lire cinquecentomila con effetto dalla data di insediamento.
Le Amministrazioni di provenienza continueranno a corrispondere ai predetti dipendenti le competenze fondamentali, nonchè, in relazione ai servizi effettivamente prestati, le competenze accessorie.
In caso di dimissioni dall'impiego o di cessazione dal servizio per altra causa, il dipendente regionale che ricopre la carica di liquidatore della SOCHIMISI dovrà essere sostituito.
Lo stanziamento autorizzato con l'art. 34 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, in favore dell'EMS, è destinato anche al ripianamento del disavanzo della gestione delle miniere di zolfo per l'anno 1971.
Nelle more dell'approvazione della legge di finanziamento dei piani quadriennali di investimenti previsti dall'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è fatto obbligo all'ESPI, all'EMS ed all'AZASI di vietare assunzione di personale a qualsiasi titolo presso le società collegate, disponendo che la violazione di tale divieto comporti, oltre che la personale e solidale responsabilità degli amministratori, la revoca dei medesimi.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando si tratti di personale dipendente da società collegate a partecipazione maggioritaria di ciascun Ente. (1)
Per il divieto di nuove assunzioni previsto dall'articolo annotato vedi l'art. 4, comma 4, della L.R. 76/76 e l'art. 4, comma 4, della L.R. 77/76.
All'onere di lire 53.650 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nel corrente esercizio finanziario si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità previste per l'anno medesimo dal piano di interventi approvato con legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.