
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.
LEGGE REGIONALE 16 agosto 1975, n. 60
G.U.R.S. 20 agosto 1975, n. 36
Modifica alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, concernente modifiche ed aggiunte alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.
L'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è sostituito dal seguente:
"Il regolamento di esecuzione sarà emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione, previo parere conforme della Consulta regionale dell'emigrazione.
Tale regolamento dovrà stabilire in particolare:
- le modalità per l'individuazione delle zone più direttamente interessate al flusso migratorio ai fini dell'istituzione dei centri sociali;
- le modalità per l'attività ed il funzionamento dei centri sociali;
- l'individuazione della documentazione di massima che dovrà comprovare ai fini della fruizione delle provvidenze la qualifica di emigrante;
- le modalità per l'avviamento e la permanenza in colonia dei figli degli emigrati all'Estero;
- le modalità per l'assegnazione delle borse di studio;
- le modalità per l'assegnazione delle provvidenze creditizie.
Nelle more dell'emanazione di detto regolamento e ai fini del rapido raggiungimento delle finalità di legge, l'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, ad adottare, con proprio decreto, un regolamento di prima attuazione che avrà efficacia per un anno a partire dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.