Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1975, n. 60

G.U.R.S. 20 agosto 1975, n. 36

Modifica alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, concernente modifiche ed aggiunte alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 1

L'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è sostituito dal seguente:

"Il regolamento di esecuzione sarà emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione, previo parere conforme della Consulta regionale dell'emigrazione.

Tale regolamento dovrà stabilire in particolare:

- le modalità per l'individuazione delle zone più direttamente interessate al flusso migratorio ai fini dell'istituzione dei centri sociali;

- le modalità per l'attività ed il funzionamento dei centri sociali;

- l'individuazione della documentazione di massima che dovrà comprovare ai fini della fruizione delle provvidenze la qualifica di emigrante;

- le modalità per l'avviamento e la permanenza in colonia dei figli degli emigrati all'Estero;

- le modalità per l'assegnazione delle borse di studio;

- le modalità per l'assegnazione delle provvidenze creditizie.

Nelle more dell'emanazione di detto regolamento e ai fini del rapido raggiungimento delle finalità di legge, l'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, ad adottare, con proprio decreto, un regolamento di prima attuazione che avrà efficacia per un anno a partire dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 agosto 1975.

BONFIGLIO