
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.
LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 26
G.U.R.S. 4 giugno 1975, n. 24
Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 60/1975)
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.
Gli articoli 5, 10, 21, 22, 23, 24 e 27 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie, sono soppressi.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.
L'art. 11 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie, è sostituito dal seguente:
"L'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere contributi alle associazioni od organizzazioni operanti in Sicilia in favore degli emigranti da almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nonchè agli enti legalmente riconosciuti che istituzionalmente si occupano di emigrazione, sia per il potenziamento delle strutture organizzative sia per l'attività assistenziale in favore dei lavoratori siciliani emigrati e delle loro famiglie".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 60/75)
L'art. 25 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie, è sostituito dal seguente:
"Il regolamento di esecuzione sarà emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione, previo parere conforme della Consulta regionale dell'emigrazione.
Tale regolamento dovrà stabilire in particolare:
- le modalità per l'individuazione delle zone più direttamente interessate al flusso migratorio ai fini dell'istituzione dei centri sociali;
- le modalità per l'attività ed il funzionamento dei centri sociali;
- l'individuazione della documentazione di massima che dovrà comprovare ai fini della fruizione delle provvidenze la qualifica di emigrante;
- le modalità per l'avviamento e la permanenza in colonia dei figli degli emigrati all'Estero;
- le modalità per l'assegnazione delle borse di studio;
- le modalità per l'assegnazione delle provvidenze creditizie.
Nelle more dell'emanazione di detto regolamento e ai fini del rapido raggiungimento delle finalità di legge, l'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, ad adottare, con proprio decreto, un regolamento di prima attuazione che avrà efficacia per un anno a partire dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.
L'art. 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie, è sostituito dal seguente:
"Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, è autorizzata a carico del bilancio della Regione e per ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1977 la spesa di lire 1.605 milioni, così ripartita:
- per le finalità di cui all'art. 3, spese per missioni e rimborso viaggio ai componenti della Consulta, lire 15 milioni;
- per le finalità di cui all'art. 4, lire 40 milioni;
- per le finalità di cui agli articoli 6, 7 e 8, lire 300 milioni;
- per le finalità di cui all'art. 11, lire 150 milioni;
- per le finalità di cui all'art. 12, lire 550 milioni;
- per le finalità di cui all'art. 13, lire 100 milioni;
- per le finalità di cui all'art. 14, lire 100 milioni;
- per le finalità di cui all'art. 15, lire 200 milioni;
- per le finalità di cui all'art. 19, lire 50 milioni;
- per le finalità di cui all'art. 20, lire 100 milioni.
Sono autorizzati, inoltre, a carico del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1975, i limiti ventennali di spesa di lire 300 milioni e di lire 350 milioni, rispettivamente per le finalità degli articoli 16 e 18 della presente legge.
Per le finalità di cui all'art. 26 è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 1.500 milioni".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.
Dopo l'art. 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie, è aggiunto il seguente art. 28 ter:
"L'Assessore per il lavoro e la cooperazione svolgerà almeno due volte all'anno una relazione alla Commissione legislativa lavoro dell'Assemblea regionale siciliana in ordine all'attuazione della presente legge e all'andamento generale della spesa".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.
All'art. 29 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie, sono aggiunti i seguenti commi:
"Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.
Le spese previste dall'art. 28 sono iscritte in apposita rubrica del bilancio della Regione - Assessorato del lavoro e della cooperazione, sotto la denominazione "Interventi in favore dei lavoratori emigranti", sia nel titolo relativo alle spese correnti che in quello relativo alle spese in conto capitale".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.