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LEGGE REGIONALE 9 agosto 1975, n. 52

G.U.R.S. 16 agosto 1975, n. 35

Provvedimenti per l'attuazione dei regimi di premi concernenti il settore zootecnico.

Testo annotato al 29/12/1981

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per la concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione degli articoli 4 e 6 del regolamento C.E.E. n. 464/75, e del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 17 aprile 1975, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi degli enti locali, provvede al servizio istruttorio e definitorio delle domande di corresponsione del premio stesso presentate dai produttori interessati. (1)

(1)

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo annotato si rimanda all'art. 4 della L.R. 20/76.

Art. 2

Alle operazioni di identificazione e certificazione dei soggetti da premiare, nonchè a quelle relative all'acquisto e distribuzione del materiale di identificazione si provvederà in base ai criteri della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, e della legge regionale 5 luglio 1974, n. 18, ed in conformità alle direttive che saranno emanate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3

Il compenso forfettario previsto dall'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 18, per le operazioni di identificazione è fissato nella misura di lire 700 per ogni capo identificato e certificato.  (1)

Tale compenso forfettario è comprensivo della indennità di trasferta, eventualmente dovuta, del rimborso delle spese di trasporto e di marchiatura, nonchè di eventuale assicurazione contro i rischi connessi alla attività. (2)

A titolo di rimborso forfettario delle spese occorrenti anche per l'approntamento di moduli e stampati sarà corrisposto ai comuni un importo di lire 150 per ogni soggetto identificato o certificato. (3)

I compensi saranno erogati con le modalità di cui all'art. 5 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 18.

Per le finalità di cui al presente articolo ed al precedente art. 2 è autorizzata la spesa di lire 230 milioni.

(1)

Il compenso forfettario di cui al comma annotato è elevato a lire 2.000 ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 82/81.

(2)

Per un compenso forfettario relativo alle operazioni di marchiatura vedi l'art. 1, comma 6, della L.R. 173/81.

(3)

Il rimborso forfettario di cui al comma annotato è elevato a lire 200 ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. 82/81.

Art. 4

Per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni.

Art. 5

All'onere complessivo di lire 630 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 agosto 1975.

BONFIGLIO