
LEGGE REGIONALE 9 agosto 1975, n. 52
G.U.R.S. 16 agosto 1975, n. 35
Provvedimenti per l'attuazione dei regimi di premi concernenti il settore zootecnico.
Testo annotato al 29/12/1981
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Per la concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione degli articoli 4 e 6 del regolamento C.E.E. n. 464/75, e del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 17 aprile 1975, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi degli enti locali, provvede al servizio istruttorio e definitorio delle domande di corresponsione del premio stesso presentate dai produttori interessati. (1)
Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo annotato si rimanda all'art. 4 della L.R. 20/76.
Alle operazioni di identificazione e certificazione dei soggetti da premiare, nonchè a quelle relative all'acquisto e distribuzione del materiale di identificazione si provvederà in base ai criteri della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, e della legge regionale 5 luglio 1974, n. 18, ed in conformità alle direttive che saranno emanate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Il compenso forfettario previsto dall'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 18, per le operazioni di identificazione è fissato nella misura di lire 700 per ogni capo identificato e certificato. (1)
Tale compenso forfettario è comprensivo della indennità di trasferta, eventualmente dovuta, del rimborso delle spese di trasporto e di marchiatura, nonchè di eventuale assicurazione contro i rischi connessi alla attività. (2)
A titolo di rimborso forfettario delle spese occorrenti anche per l'approntamento di moduli e stampati sarà corrisposto ai comuni un importo di lire 150 per ogni soggetto identificato o certificato. (3)
I compensi saranno erogati con le modalità di cui all'art. 5 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 18.
Per le finalità di cui al presente articolo ed al precedente art. 2 è autorizzata la spesa di lire 230 milioni.
Il compenso forfettario di cui al comma annotato è elevato a lire 2.000 ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 82/81.
Per un compenso forfettario relativo alle operazioni di marchiatura vedi l'art. 1, comma 6, della L.R. 173/81.
Il rimborso forfettario di cui al comma annotato è elevato a lire 200 ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. 82/81.
Per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni.