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LEGGE REGIONALE 6 marzo 1976, n. 20

G.U.R.S. 9 marzo 1976, n. 13

Ulteriori provvedimenti per la zootecnia.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per consentire la concessione dei premi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, le cui istanze siano state presentate entro il 31 dicembre 1974, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 7.990 milioni.

I residui risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1975 sul cap. 21145 e sul capitolo aggiunto 61139 del bilancio della Regione Siciliana si intendono trasferiti al capitolo di spesa di nuova istituzione per l'attuazione delle finalità indicate nel precedente comma.

Art. 2

L'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, è consentita nei limiti dello stanziamento previsto dal precedente art. 1.

Art. 3

Per le finalità di cui agli articoli 2 e 5, secondo comma, della legge regionale 5 luglio 1974, n. 18, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 milioni.

Art. 4

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 52 del 9 agosto 1975, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, anche tramite trattative private e prescindendo dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa, per la elaborazione meccanografica dei dati relativi alla concessione e liquidazione dei premi previsti dal regolamento CEE n. 464 del 1975.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 5

Per le finalità dell'art. 9 della legge regionale 25 ottobre 1975, n. 70, relative alla campagna di commercializzazione 1975-1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, per l'anno finanziario 1976, anticipazioni fino all'ammontare massimo di lire 70 milioni.

Le anticipazioni di cui al precedente comma si riferiscono al ritiro dei prodotti agricoli e zootecnici effettuato in applicazione dei relativi vigenti regolamenti comunitari.

Art. 6

All'onere di lire 8.150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 marzo 1976.

BONFIGLIO