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LEGGE REGIONALE 9 luglio 1975, n. 49

G.U.R.S. 19 luglio 1975, n. 31

Istituzione di una Commissione regionale consultiva per le assicurazioni private.

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 della L.R. 7/76 sono state ABROGATE le norme della presente, nelle parti in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 7/76.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 7/1976 e annotato al 21/2/1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' istituita, presso l'Assessorato dell'industria e del commercio, una Commissione consultiva per le assicurazioni private, presieduta (dal direttore regionale dell'Assessorato stesso), per l'esame delle questioni relative alle assicurazioni contro i danni. (1)

(1)

La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale come disposto dall'art. 3 della presente legge.

Art. 2

La Commissione è un organo consultivo dell'Assessorato dell'industria e del commercio relativamente alla materia delle assicurazioni private per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 4, primo comma, del D.P.Rep. 5 novembre 1949, n. 1182.

La richiesta di parere della Commissione è obbligatoria:

1) sulle concessioni di autorizzazione dell'esercizio delle assicurazioni;

2) sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazioni e riassicurazione e sulle revoche, che non siano disposte in conseguenza di trasferimento del portafoglio e comunque di volontaria cessazione dell'esercizio;

3) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l'autorizzazione dell'Assessorato;

4) sugli svincoli totali delle attività destinati a copertura delle riserve e delle cauzioni;

5) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private;

6) su tutti i casi in cui dalla legge sia richiesto il parere della Commissione.

Art. 3

(modificato dall'art. 1 della L.R. 7/76)

La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio o, per sua delega, dal direttore regionale dell'Assessorato ed è composta:

a) del direttore dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio;

b) di due dirigenti in servizio presso l'Assessorato predetto;

c) del direttore regionale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

d) del direttore regionale dell'Assessorato delle finanze;

e) del ragioniere generale della Regione;

f) del capo dell'ispettorato regionale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) di un funzionario della direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni designato dalla stessa;

h) di un rappresentante delle società di mutua assicurazione, scelto dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio su designazione delle relative associazioni nazionali;

i) di un rappresentante delle società di mutua assicurazione;

l) di un rappresentante degli agenti dell'I.N.A. e di un rappresentante degli agenti delle imprese private di assicurazione, designati rispettivamente dall'A.N.A.G.-I.N.A. e dall'A.N.A.;

m) di tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese di assicurazione, designati dalle organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative;

n) del presidente dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della Sicilia o da un suo delegato;

o) di due esperti nella materia delle assicurazioni.

Art. 4

(modificato dall'art. 2 della L.R. 7/76)

I membri della Commissione consultiva sono nominati per la durata di un triennio con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio e possono essere riconfermati.

La nomina dei componenti di cui alla lett. o del precedente art. 3 deve essere effettuata tra persone particolarmente competenti nelle discipline tecniche e giuridiche delle assicurazioni e la relativa scelta deve intervenire tra docenti universitari nella materia delle assicurazioni o tra persone che abbiano acquisito particolare esperienza nel settore quali funzionari della pubblica amministrazione o quali dirigenti di imprese pubbliche e private.

I componenti di cui alle lettere c, d, e, f, possono farsi sostituire da funzionari dirigenti dagli stessi delegati.

Art. 5

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore ad assistente. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 3, comma 2, della L.R. 7/76, le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da uno dei dirigenti dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio che fanno parte della Commissione stessa. Vedi, inoltre, gli artt. 4 e 5 della L.R. 7/76.

Art. 6

La Commissione è convocata dal presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7

Le spese relative al funzionamento della Commissione graveranno sul cap. 15306 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 luglio 1975.

BONFIGLIO