
LEGGE REGIONALE 9 luglio 1975, n. 49
G.U.R.S. 19 luglio 1975, n. 31
Istituzione di una Commissione regionale consultiva per le assicurazioni private.
N.d.R. Per effetto dell'art. 6 della L.R. 7/76 sono state ABROGATE le norme della presente, nelle parti in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 7/76.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 7/1976 e annotato al 21/2/1976)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
E' istituita, presso l'Assessorato dell'industria e del commercio, una Commissione consultiva per le assicurazioni private, presieduta (dal direttore regionale dell'Assessorato stesso), per l'esame delle questioni relative alle assicurazioni contro i danni. (1)
La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale come disposto dall'art. 3 della presente legge.
La Commissione è un organo consultivo dell'Assessorato dell'industria e del commercio relativamente alla materia delle assicurazioni private per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 4, primo comma, del D.P.Rep. 5 novembre 1949, n. 1182.
La richiesta di parere della Commissione è obbligatoria:
1) sulle concessioni di autorizzazione dell'esercizio delle assicurazioni;
2) sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazioni e riassicurazione e sulle revoche, che non siano disposte in conseguenza di trasferimento del portafoglio e comunque di volontaria cessazione dell'esercizio;
3) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l'autorizzazione dell'Assessorato;
4) sugli svincoli totali delle attività destinati a copertura delle riserve e delle cauzioni;
5) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private;
6) su tutti i casi in cui dalla legge sia richiesto il parere della Commissione.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 7/76)
La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio o, per sua delega, dal direttore regionale dell'Assessorato ed è composta:
a) del direttore dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio;
b) di due dirigenti in servizio presso l'Assessorato predetto;
c) del direttore regionale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;
d) del direttore regionale dell'Assessorato delle finanze;
e) del ragioniere generale della Regione;
f) del capo dell'ispettorato regionale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
g) di un funzionario della direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni designato dalla stessa;
h) di un rappresentante delle società di mutua assicurazione, scelto dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio su designazione delle relative associazioni nazionali;
i) di un rappresentante delle società di mutua assicurazione;
l) di un rappresentante degli agenti dell'I.N.A. e di un rappresentante degli agenti delle imprese private di assicurazione, designati rispettivamente dall'A.N.A.G.-I.N.A. e dall'A.N.A.;
m) di tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese di assicurazione, designati dalle organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative;
n) del presidente dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della Sicilia o da un suo delegato;
o) di due esperti nella materia delle assicurazioni.
(modificato dall'art. 2 della L.R. 7/76)
I membri della Commissione consultiva sono nominati per la durata di un triennio con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio e possono essere riconfermati.
La nomina dei componenti di cui alla lett. o del precedente art. 3 deve essere effettuata tra persone particolarmente competenti nelle discipline tecniche e giuridiche delle assicurazioni e la relativa scelta deve intervenire tra docenti universitari nella materia delle assicurazioni o tra persone che abbiano acquisito particolare esperienza nel settore quali funzionari della pubblica amministrazione o quali dirigenti di imprese pubbliche e private.
I componenti di cui alle lettere c, d, e, f, possono farsi sostituire da funzionari dirigenti dagli stessi delegati.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore ad assistente. (1)
Per effetto dell'art. 3, comma 2, della L.R. 7/76, le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da uno dei dirigenti dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio che fanno parte della Commissione stessa. Vedi, inoltre, gli artt. 4 e 5 della L.R. 7/76.
La Commissione è convocata dal presidente.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.