
LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1976, n. 7
G.U.R.S. 24 febbraio 1976, n. 10
Aggiunte e modifiche alla legge regionale 9 luglio 1975, n. 49, concernente l'istituzione di una Commissione regionale consultiva per le assicurazioni private.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'art. 3 della legge regionale 9 luglio 1975, n. 49, concernente l'istituzione di una Commissione regionale consultiva per le assicurazioni private, è modificato come segue:
"La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio o, per sua delega, dal direttore regionale dell'Assessorato ed è composta:
a) del direttore dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio;
b) di due dirigenti in servizio presso l'Assessorato predetto;
c) del direttore regionale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;
d) del direttore regionale dell'Assessorato delle finanze;
e) del ragioniere generale della Regione;
f) del capo dell'ispettorato regionale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
g) di un funzionario della direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni designato dalla stessa;
h) di un rappresentante delle società di mutua assicurazione, scelto dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio su designazione delle relative associazioni nazionali;
i) di un rappresentante delle società di mutua assicurazione;
l) di un rappresentante degli agenti dell'I.N.A. e di un rappresentante degli agenti delle imprese private di assicurazione, designati rispettivamente dall'A.N.A.G.-I.N.A. e dall'A.N.A.;
m) di tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese di assicurazione, designati dalle organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative;
n) del presidente dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della Sicilia o da un suo delegato;
o) di due esperti nella materia delle assicurazioni".
Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 luglio 1975, n. 49, è modificato come segue:
"La nomina dei componenti di cui alla lett. o del precedente art. 3 deve essere effettuata tra persone particolarmente competenti nelle discipline tecniche e giuridiche delle assicurazioni e la relativa scelta deve intervenire tra docenti universitari nella materia delle assicurazioni o tra persone che abbiano acquisito particolare esperienza nel settore quali funzionari della pubblica amministrazione o quali dirigenti di imprese pubbliche e private.
I componenti di cui alle lettere c, d, e, f, possono farsi sostituire da funzionari dirigenti dagli stessi delegati".
Per la prima costituzione della Commissione l'Assessore regionale per l'industria ed il commercio richiede agli organi competenti la designazione dei membri non facenti parte dell'organizzazione amministrativa regionale. Qualora non siano intervenute le suddette designazioni entro tre mesi, la Commissione potrà essere convocata con la partecipazione dei componenti dei quali è stata possibile la nomina.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da uno dei dirigenti dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio che fanno parte della Commissione stessa.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in ogni caso anteriormente alla prima convocazione della Commissione di cui all'art. 1, con provvedimento del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sono assegnati all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio le seguenti unità di personale regionale in aggiunta alle attuali disponibilità:
a) quattro assistenti;
b) tre archivisti-dattilografi.
Al fine di specializzare il personale dell'Amministrazione nel settore delle assicurazioni, l'Assessorato regionale dell'industria e del commercio è autorizzato, previe opportune intese, ad inviare non più di tre dirigenti o assistenti e per un periodo di tre mesi presso l'I.N.A. o altro organismo assicurativo nazionale.
Al personale regionale di cui al comma precedente compete l'indennità di missione, qualora la specializzazione debba avvenire al di fuori della sede di servizio.
Ai componenti estranei all'Amministrazione regionale compete, per la partecipazione alle sedute della Commissione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità di missione nella misura fissata per il direttore regionale, un gettone di presenza di lire venticinquemila.
Sono abrogate le norme della legge regionale 9 luglio 1975, n. 49, in contrasto con la presente legge.