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LEGGE REGIONALE 6 giugno 1975, n. 44

G.U.R.S. 7 giugno 1975, n. 25

Proroga dei benefici e dei termini previsti dall'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Testo annotato all'1/8/1977

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I benefici ed i termini di cui all'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, nei limiti dell'autorizzazione di spesa previsti dall'ultimo comma dello stesso articolo, sono prorogati per l'annata agraria 1975.

L'anticipazione sul prezzo prevista nel citato art. 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, non può essere inferiore a lire 17.000 per quintale. (1)

(1)

Per le operazioni di ammasso volontario di grano duro relative al raccolto del 1975 vedi l'art. 3 della L.R. 4/76, relative al raccolto del 1976 l'art. 9 della L.R. 85/76 e relative al raccolto del 1977 l'art. 11 della L.R. 74/77.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 giugno 1975.

BONFIGLIO