
LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1976, n. 4
G.U.R.S. 24 febbraio 1976, n. 10
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1975,n. 56, e 6 giugno 1975,n. 44, recanti provvidenze in favore dei produttori di grano duro.
Testo annotato all'1/8/1977
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 56, è sostituito dal seguente:
"L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di grano duro, le cui aziende sono state colpite dalla grave infestazione della cimice del frumento (Aelia rostrata) nell'annata agraria 1974-75 e che conferiscono il prodotto all'ammasso volontario speciale istituito da cooperative agricole, consorzi ed enti che effettuano operazioni di raccolta, conservazione e vendita collettiva del prodotto e che corrispondano, all'atto del conferimento, una anticipazione pari a lire 14.000 per quintale di prodotto conferito avente una percentuale in peso di grano colpito dalla cimice fino al 25 per cento e pari a lire 12.000 per quintale di prodotto conferito avente una percentuale in peso di grano colpito dalla cimice superiore al 25 per cento e fino al 50 per cento, le seguenti provvidenze:
a) lire 900 per ogni quintale di grano conferito, quale contributo forfettariamente determinato sulle spese complessive di gestione; tale contributo è corrisposto alle cooperative agricole, consorzi ed enti ammassatori;
b) un contributo sugli interessi relativi ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito, al fine della corresponsione di anticipazioni ai conferenti, da determinare in modo che, a carico della gestione, gravi un interesse complessivo non superiore al 3 per cento; tale contributo è corrisposto direttamente agli istituti di credito e sarà determinato periodicamente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.
All'atto del conferimento all'ammasso volontario il produttore è tenuto ad esibire un attestato rilasciato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, dal quale risulti che l'azienda ricada nei territori colpiti dall'infestazione di Aelia rostrata. Il conferitore dovrà esibire altresì copia autenticata della denunzia di semina AIMA, presentata per l'annata agraria 1974-75.
La percentuale in peso di corpi estranei presenti nel prodotto non può superare la misura del 3 per cento".
L'art. 2 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 56, è sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare alle cooperative, consorzi ed enti ammassatori del grano duro cimiciato garanzia per l'eventuale recupero di quota dell'anticipazione corrisposta a norma del primo comma del precedente art. 1 ai produttori che conferiscono il grano duro cimiciato.
La garanzia sarà accordata per una somma pari al 40 per cento rispettivamente dell'anticipazione di lire 14.000 e di lire 12.000 per quintale di prodotto conferito, di cui al precedente art. 1, ed è prestata con decreto dell'Assessore regionale preposto al bilancio, di concerto con l'Assessore per l'agricoltura e le foreste".
Per le operazioni di ammasso volontario di grano duro relative al raccolto del 1975 previste dall'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 44, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, secondo comma, 17 e 20 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22. (1)
Per le operazioni di ammasso volontario di grano duro e di grano duro danneggiato relative al raccolto del 1976 vedi l'art. 9 della L.R. 85/76, relative al raccolto del 1977 vedi l'art. 11 della L.R. 74/77.