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LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 39

G.U.R.S. 4 giugno 1975, n. 24

Provvidenze in favore degli hanseniani.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 89/1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(abrogato dall'art. 3 della L.R. 89/80)

Art. 2

(abrogato dall'art. 3 della L.R. 89/80)

Art. 3

Qualora per la pericolosità della promiscuità o per l'avviso o il proseguimento degli studi o dell'istruzione professionale, si renda opportuno o necessario provvedere al ricovero dei figli degli hanseniani in istituti, questi dovranno essere liberamente scelti dalla famiglia dell'interessato. Le relative spese sono a carico della Regione.

L'Assessorato regionale degli enti locali provvede al ricovero su istanza dell'interessato corredata da un certificato rilasciato dal medico provinciale in cui si attesti che il ricoverando è esente dal morbo di Hansen.

Ogni sei mesi il medico provinciale competente effettuerà sul ricoverato adeguate visite di controllo.

Art. 4

(abrogato dall'art. 3 della L.R. 89/80)

Art. 5

(abrogato dall'art. 3 della L.R. 89/80)

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 giugno 1975.

BONFIGLIO