
LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 39
G.U.R.S. 4 giugno 1975, n. 24
Provvidenze in favore degli hanseniani.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 89/1980)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Qualora per la pericolosità della promiscuità o per l'avviso o il proseguimento degli studi o dell'istruzione professionale, si renda opportuno o necessario provvedere al ricovero dei figli degli hanseniani in istituti, questi dovranno essere liberamente scelti dalla famiglia dell'interessato. Le relative spese sono a carico della Regione.
L'Assessorato regionale degli enti locali provvede al ricovero su istanza dell'interessato corredata da un certificato rilasciato dal medico provinciale in cui si attesti che il ricoverando è esente dal morbo di Hansen.
Ogni sei mesi il medico provinciale competente effettuerà sul ricoverato adeguate visite di controllo.