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LEGGE REGIONALE 12 agosto 1980, n. 89

G.U.R.S. 23 agosto 1980, n. 38

Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1980, n. 126, concernente "Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari", si applicano nel territorio della Regione con le modificazioni di cui al seguente art. 2.

Art. 2

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 31 marzo 1980, n. 126, l'onere relativo all'erogazione del sussidio a favore degli hanseniani residenti in Sicilia, ricoverati in appositi luoghi di cura o assistiti a domicilio, compete all'Assessorato regionale della sanità.

Il sussidio viene corrisposto con provvedimento del medico provinciale competente per territorio, su aperture di credito disposte in favore di quest'ultimo dall'Assessore regionale per la sanità, con l'obbligo del rendiconto secondo le norme vigenti.

Art. 3

Gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39, e la legge regionale 30 dicembre 1977, n. 116, sono abrogati.

Art. 4

Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 della presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il Fondo sanitario regionale.

Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39, è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 50 milioni cui si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 agosto 1980.

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