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LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. 20

G.U.R.S. 17 maggio 1975, n. 21

Interventi urgenti per le lotte fitosanitarie.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e l'Ente per lo sviluppo agricolo in Sicilia, nei casi di gravi infezioni ed infestazioni parassitarie alle colture accertate e dichiarate tali dagli Osservatori regionali per le malattie delle piante ed interessanti comprensori di notevole estensione, sono autorizzati ad intervenire direttamente, con le disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, adottando le necessarie misure, con procedure d'urgenza avvalendosi, ove necessario, dell'opera di ditte specializzate che operano nel settore e che diano ampie garanzie per un immediato ed efficace intervento.

Art. 2

Qualora l'Ente di sviluppo agricolo non disponga nel proprio bilancio di adeguati stanziamenti da destinare agli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può disporre il versamento al predetto Ente delle necessarie somme prelevandole dal cap. 21142 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975, relativo agli interventi di cui all'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 3

Per gli interventi e le iniziative che saranno attuati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e dai propri uffici periferici in applicazione della presente legge, i limiti di spesa fissati dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, elevati con l'art. 40 - penultimo comma - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono quintuplicati.

Per gli interventi di cui al precedente articolo lo Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, nelle more di perfezionamento degli atti amministrativi di approvazione e finanziamento dei relativi programmi, è autorizzato a indire la gara di appalto e procedere all'affidamento dei relativi lavori.

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e l'Ente di sviluppo agricolo, per gli interventi di cui al precedente art. 1, sono autorizzati, altresì, a procedere all'affidamento diretto a trattativa privata dei relativi lavori.

Art. 4

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad intervenire nei modi e nei termini previsti dagli articoli precedenti per le infestazioni del papiro del fiume Ciane.

Art. 5

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sugli interventi previsti nella presente legge, dà comunicazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

Art. 6

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere di un'apposita Commissione di esperti e di rappresentanti delle categorie professionali, adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione di infezioni ed infestazioni alle colture.

Art. 7

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 20 milioni da destinare agli Osservatori regionali per le malattie delle piante operanti nel territorio dell'Isola, per il potenziamento dell'attività sperimentale e di ricerca e per l'acquisto e la manutenzione della necessaria attrezzatura.

Art. 8

All'onere di lire 20 milioni ricadente sul bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 maggio 1975.

BONFIGLIO