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LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. 21

G.U.R.S. 17 maggio 1975, n. 21

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, concernente cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 28/1994 e annotato al 26/3/2002)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 28/94)

L'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, è sostituito dal seguente: (1)

"Gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi delle disposizioni applicabili alla data di entrata in vigore della presente legge con il concorso o con il contributo della Regione, dalle province, dai comuni, dagli istituti autonomi per le case popolari, dall'ESCAL, dagli enti di assistenza giuridicamente riconosciuti e dalle cooperative previsti dall'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1953, n. 38, nonchè da altri enti aventi sede nella Regione, autorizzati alla costruzione di alloggi a norma delle leggi sull'edilizia popolare e sovvenzionata, vengono ceduti in proprietà ai titolari del contratto di locazione".

Le aree di impianto degli edifici costruiti o da costruire, con il concorso o il contributo o a totale carico della Regione, da parte degli enti di cui al primo comma, vengono cedute in proprietà agli attuali proprietari ed agli assegnatari al momento del riscatto dell'alloggio.

I titolari del contratto di locazione divenuti proprietari in forza della presente legge, possono demolire e ricostruire gli alloggi per volumi eguali o inferiori a quelli preesistenti e con il rispetto delle disposizioni urbanistiche vigenti.

(1)

Vedi l'art. 1 della L.R. 26/63 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 2

L'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, è sostituito dal seguente: (1)

"Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del 30 per cento, nonchè di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente da computarsi fino alla data della presentazione della domanda di cessione in proprietà dell'alloggio medesimo.

Il valore venale è determinato da una o più commissioni nominate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, ed aventi sede presso l'Assessorato medesimo.

Ciascuna commissione è composta da:

1) un dirigente dell'Ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici che la presiede;

2) un dirigente amministrativo in servizio presso il predetto Assessorato;

3) un ingegnere dei servizi tecnici erariali designato dal capo di un ufficio tecnico erariale avente sede nella Regione;

4) un dirigente amministrativo in servizio presso l'Assessorato regionale delle finanze di tutte le volte in cui si tratti di determinare il prezzo di cessione degli alloggi appartenenti al patrimonio del soppresso ESCAL;

5) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli assegnatari di alloggi popolari più rappresentative su base regionale, designato dalle stesse.

Partecipa alle sedute della commissione con voto consultivo un rappresentante dell'ente proprietario.

Per gli edifici costruiti con il contributo della Regione ed ultimati dopo il 1° luglio 1961 il prezzo di cessione degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi regionali.

Il valore venale determinato dalla commissione dovrà essere a cura di questa comunicato all'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed agli enti proprietari interessati".

(1)

Vedi l'art. 2 della L.R. 26/63 come oggi riformulato a seguito delle modifiche operate con l'art. 23, comma 2, della L.R. 2/2002.

Art. 3

Gli alloggi costruiti con i fondi della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, vanno considerati costruiti a totale carico della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26.

Art. 4

Il penultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, è sostituito dal seguente:

"Gli enti interessati, ricevuta la richiesta di cessione, comunicano all'inquilino, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il valore venale dello alloggio determinato dalla commissione nonchè il prezzo di cessione, e quindi provvedono, entro 60 giorni, alla stipula del contratto".

Art. 5

(1)

Ove in edifici destinati ad alloggi, da cedere in proprietà in base alla legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, esistano locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, questi possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari titolari del contratto di locazione, con le modalità previste dalla citata legge e dalla presente.

Il prezzo di cessione è determinato con le stesse modalità previste per gli alloggi.

(1)

Si rimanda all'art. 2 della L.R. 28/94: "Modalità di cessione delle aree".

Art. 6

All'art. 16 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, sono aggiunti i seguenti commi: (1)

"Qualora non sia possibile, per qualunque causa, determinare con precisione il costo di costruzione di cui al precedente comma, vi provvede con equo apprezzamento sulla base degli elementi disponibili, la commissione di cui all'art. 2.

Analogamente si provvede, ricorrendo la stessa ipotesi, per il caso previsto dal penultimo comma dello art. 2.

Per la determinazione del prezzo di cessione, in ogni caso, si terrà anche conto del valore millesimale di ogni singolo alloggio (o locale diverso) rispetto al lotto di cui fa parte.

Preliminarmente, a cura dell'ente gestore, ove non abbia già provveduto, sarà compilata la tabella millesimale di ogni lotto di alloggi da cedere, secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 2.

Le spese per la compilazione della tabella millesimale sono poste a carico degli assegnatari".

(1)

Vedi l'art. 16 della L.R. 26/63 come oggi riformulato a seguito della sostituzione operata con l'art. 22, comma 1, della L.R. 10/99.

Art. 7

La competenza a provvedere alla cessione in proprietà degli alloggi (e degli altri locali) costruiti a totale carico della Regione è attribuita all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, mentre la competenza a stipulare i conseguenziali contratti è attribuita all'Assessorato regionale delle finanze.

La competenza a provvedere alla cessione in proprietà degli alloggi appartenenti al patrimonio del soppresso ESCAL, è attribuita all'Assessorato regionale delle finanze.

Art. 8

Al terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, è aggiunto il seguente inciso:

"Per gli alloggi già appartenenti al patrimonio del soppresso ESCAL il consenso viene dato dall'Assessorato regionale delle finanze".

Art. 9

Fino alla data del passaggio in proprietà ai rispettivi locatari, l'Assessorato regionale delle finanze è autorizzato a provvedere, anche in deroga a pattuizioni contrarie, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi già appartenenti al patrimonio del soppresso ESCAL, senza rivalsa nei confronti dei locatari, nonchè alle eventuali opere di completamento.

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 maggio 1975.

BONFIGLIO