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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 986/89.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1153/75 DELLA COMMISSIONE, 30 aprile 1975

G.U.C.E. 1 maggio 1975, n. L 113

Stabilizzazione nel settore vitivinicolo dei documenti d'accompagnamento e degli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 986/89.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3166/74 (2), in particolare l'articolo 29, paragrafo 3, e l'articolo 35,

Considerando che l'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 precede l'istituzione di un documento di accompagnamento per i prodotti soggetti all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Considerando che i documenti di accompagnamento devono presentare carattere di autenticità; che, per conseguire tale scopo, devono essere emessi da un organismo competente; che, per evitare che tali esigenze si traducano in un ostacolo per gli scambi o per la commercializzazione dei prodotti del settore, è necessario tuttavia prevedere la possibilità che le autorità competenti deleghino il compito di compilare detti documenti;

Considerando che è opportuno non rendere obbligatorie alcun menzioni previste nel documento, in particolare l'indicazione delle ore di partenza e di arrivo delle spedizioni;

Considerando che, per rendere efficace il regime dei documenti di accompagnamento, occorre prevedere un sistema d'informazione degli organismi competenti;

Considerando che uno degli scopi del documento di accompagnamento deve essere quello d'informare il più completamente possibile il destinatario sulla natura del prodotto che riceve; che è quindi necessario che i prodotti trasportati siano specificati nei documenti con la massima precisione; che a tale scopo è opportuno osservare le norme previste nell'ambito comunitario o, in mancanza, nelle disposizioni nazionali; che il documento d'accompagnamento deve inoltre poter recare la menzione delle operazioni cui il prodotto è stato sottoposto in precedenza;

Considerando che, in caso di spedizione dei prodotti da uno Stato membro a un altro, è opportuno valersi dei documenti previsti a tale scopo, menzionando nel documento doganale corrispondente il riferimento del documento di accompagnamento vitivinicolo ed annotando sul documento d'accompagnamento vitivinicolo corrispondente il riferimento del documento doganale;

Considerando che un documento d'accompagnamento è utile soltanto per i prodotti per i quali è prescritto un controllo rigoroso; che in alcuni casi non è necessario che le spedizioni di determinati prodotti siano corredate di un documento di accompagnamento; che occorre tuttavia limitare le eccezioni ai prodotti il cui modo di condizionamento non permette più di prevedere un'utilizzazione diversa da quella a cui sono normalmente destinati, nonché ai casi in cui l'obbligo del documento costituirebbe un sicuro intralcio per le persone interessate; che inoltre sono appropriate alcune disposizioni transitorie;

Considerando che l'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 fa obbligo ai produttori, imbottigliatori e trasformatori, nonché a determinati commercianti di vini di tenere registri nei quali devono figurare le entrate e le uscite; che tra i commercianti devono tuttavia essere esonerati da tale obbligo i rivenditori al minuto, esclusi quelli che ricevono vino sfuso;

Considerando che, per evitare frodi, è necessario che sia tenuta una contabilità precisa per prodotti o per gruppi di prodotti e che ne siano precisate alcune modalità; che in alcuni casi può tuttavia essere prevista una semplificazione, senza pregiudizio per la validità del sistema; che, in particolare, la tenuta dei registri può essere sostituita dal verso delle dichiarazioni di raccolta previste dall'articolo 2 del regolamento n. 134 relativo alle dichiarazioni di raccolta e delle giacenze di vino (3), dal verso dei documenti d'accompagnamento, nonché da elementi adeguati di una contabilità moderna;

Considerando che le scritture nei registri devono riflettere fedelmente la situazione dei prodotti detenuti; che di conseguenza è necessario iscrivere anche le perdite e i prelevamenti effettuati dal produttore o dal commerciante per uso proprio, nonché le variazioni di volume dovute a determinate trasformazioni;

Considerando che è necessario estendere a determinate manipolazioni l'obbligo fatto al rispettivo esecutore di tenere una contabilità;

Considerando che gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire l'esattezza delle dichiarazioni che figurano nei documenti registri; che è segnatamente necessario stabilire la periodicità di tali controlli;

Considerando che l'organismo competente deve poter effettuare verifiche sul posto; che è pertanto opportuno autorizzare espressamente l'accesso ai locali da parte dei rappresentanti di tale organismo; che inoltre, potendo la verifica riferirsi ad operazioni effettuate da qualche, tempo è necessario prescrivere una durata minima di conservazione dei documenti d'accompagnamento e dei registri;

Considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1769/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (4), sono state più volte modificate dopo la loro adozione; che tali testi, visto il loro numero e la dispersione in diverse gazzette ufficiali, sono di difficile utilizzazione; che è quindi opportuno apportarvi alcune modificazioni; che è possibile, in particolare, eccettuare l'aceto di vino dai prodotti soggetti all'obbligo dei documenti di accompagnamento;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 5 maggio 1970, n. L 99

(2)

G.U. 17 dicembre 1974, n. L 338.

(3)

G.U. 6 novembre 1962, n. 111.

(4)

G.U. 21 agosto 1972, n. L 191.

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TITOLO I

Documenti di accompagnamento

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 986/89.

Art. 1

1. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, ogni trasporto tra due luoghi situati nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 816/70, rispondenti alle condizioni dell'articolo 9 del trattato, dà luogo alla compilazione di un documento di accompagnamento vitivinicolo, in appresso denominato " documento di accompagnato ".

Tuttavia, fatte salve le disposizioni più restrittive degli Stati membri relative all'aceto di vino che circola nel loro territorio, non è richiesto alcun documento di accompagnamento per l'aceto di vino e per il tartaro greggio.

2. Per documento di accompagnamento si intende:

a) un documento redatto su un modulo V.A.1. utilizzato per i prodotti della Comunità, salvo i v.q.p.r.d. e i vini alcolizzati;

b) un documento redatto su un formulario V.A.2. utilizzato per i v.q.p.r.d.;

c) un documento redatto su un modulo V.A.3 utilizzato per i prodotti provenienti dai paesi terzi messi in libera pratica negli Stati membri, salvo i vini alcolizzati;

d) un documento redatto su un modulo V.A.4 utilizzato per i vini alcolizzati.

Gli Stati membri possono prescrivere, per la circolazione sul proprio territorio dei prodotti della Comunità diversi dai vini alcolizzati, l'utilizzazione di un documento redatto su un modulo V.A.5, purché i v.q.p.r.d. siano oggetto di una menzione particolare.

Nei casi previsti dall'articolo 10, paragrafo 3, nonché nei casi stabiliti dagli Stati membri, vengono utilizzate, oltre a ciascuno dei suddetti documenti, una o più copie.

I moduli:

- dei documenti V.A.1, V.A.2, V.A.3, V.A.4, V.A.5,

- delle copie di cui all'articolo 10, paragrafo 3,

- delle altre copie, fatta salva, per quanto riguarda queste ultime, l'indicazione della loro funzione,

devono essere conformi ai modelli che figurano rispettivamente agli allegati.

3. Fino al 31 dicembre 1975, gli Stati membri possono continuare a utilizzare, per i trasporti all'interno di uno Stato membro, e per i trasporti per via marittima da un porto ad un altro dello stesso Stato membro, documenti di accompagnamento nazionali recanti almeno le indicazioni del documento di accompagnamento.

4. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, il territori del Benelux è considerato come territorio di un solo Stato membro.

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Art. 2

1. I moduli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ultimo comma, debbono essere stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata per scrittura e pesante non meno di 40 e non più di 65 grammi al mq.

I moduli hanno il formato di 210 x 297 mm; l'interlinea dattilografica è di 4,24 (1/6 di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata.

2. I moduli sono rivestiti in recto di un fondo stampato arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici ed è di colore:

- blu per i moduli V.A.1,

- verde per i moduli V.A.2,

- rosso per i moduli V.A.3,

- giallo per i moduli V.A.4,

- grigio per i moduli V.A.5.

3. L'angolo inferiore destro dei moduli delle copie ha lo stesso colore di fondo dei moduli dei documenti.

4. La stampa dei moduli è curata dagli Stati membri. I moduli possono essere anche stampati da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In quest'ultimo caso, ogni modulo deve recare un riferimento a tale autorizzazione.

Ogni modulo deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione, nonché, salvo per i moduli delle copie, un numero distintivo di serie.

Tale numero è preceduto dalla lettere seguenti, secondo lo Stato membro che rilascia il documento: B per il Belgio, D per il Germania, DK per la Danimarca, F per la Francia, GB per il Regno Unito, I per l'Italia, IRL per l'Irlanda, L per il Lussemburgo e NL per i Paesi Bassi. Al momento della compilazione, può essere apposto sui documenti di accompagnamento un numero di rilascio.

5. Sulla eventuali copie deve essere apposto lo stesso numero di serie del documento di accompagnamento corrispondente.

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Art. 3

1. I moduli dei documenti di accompagnamento e delle relative copie sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale ha inizio il trasporto.

2. I moduli dei copie sono compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati in caratteri leggibili, con inchiostro e in stampatello.

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Art. 4

1. Ciascuno Stato membro designa uno o più organismi competenti e ne comunica il nome e l'indirizzo alla Commissione. La Commissione pubblica questi dati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Ciascun organismo competente o l'autorità che esso abilita a questo fine emette i documenti di accompagnamento e le loro eventuali copie, apponendovi il proprio timbro, e tiene una contabilità dei documenti di accompagnamento e delle copie emessi.

2. I documenti di accompagnamento e le loro eventuali copie sono compilati dall'organismo o dagli organismi competenti dello Stato membro nel quale ha inizio il trasporto o dalla autorità abilitata a questo fine, secondo le indicazioni fornite dallo speditore dallo speditore e sotto la responsabilità dello stesso.

L'organismo o gli organismi di ciascuno Stato membro possono autorizzare persone fisiche o giuridiche e le associazioni di persone stabilite nella Comunità a compilare i documenti di accompagnamento e le loro eventuali copie in sua vece o in vece dell'autorità abilitata. In tal caso viene apposto preventivamente sui documenti di accompagnamento e sulle loro eventuali copie il timbro dell'organismo competente o quello dell'autorità abilitata.

3. Il documento di accompagnamento e le sue eventuali copie sono considerati compilati quando sono redatti secondo le indicazioni che vi figurano e secondo le disposizioni dal presente regolamento.

Le indicazioni riportate nei documenti di accompagnamento e nelle loro eventuali copie non possono essere modificate dopo la loro compilazione.

4. L'inizio del trasporto deve aver luogo al più tardi i decimo giorno successivo a quello della compilazione del documento di accompagnamento.

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Art. 5

1. Il documento di accompagnamento è valido per un solo trasporto.

2. Un solo documento di accompagnamento deve essere compilato per il trasporto, da un stesso speditore a uno stesso destinatario, di più prodotti trasportati congiuntamente.

Possono tuttavia formare oggetto di uno stesso documento di accompagnamento soltanto i prodotti per i quali questo è previsto.

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Art. 6

1. Gli Stati membri possono rendere facoltativa l'indicazione dell'ora di partenza e dell'ora limite di arrivo.

2. Quando, negli scambi intracomunitari, un trasporto inizia o termina in uno Stato membro nel quale vige l'obbligo di indicare l'ora di partenza e l'ora limite di arrivo, tali indicazioni riguardano unicamente:

a) nello Stato membro nel quale ha inizio il trasporto, il percorso dal luogo di carico all'ufficio doganale presso il quale sono espletate le formalità necessarie per la spedizione del prodotto;

b) nello Stato membro nel quale termina il trasporto, il percorso dell'ufficio doganale nel quale è giunta a termine la spedizione sotto vigilanza doganale fino al luogo di scarico.

3. Le indicazioni previste sono apposte dallo speditore nel caso di cui alla lettera a) e dal trasportatore nel caso di cui alla lettera b). Gli Stati membri possono tuttavia precisare le condizioni nelle quali tali indicazioni sono apposte.

4. Gli Stati membri possono rendere facoltativa l'indicazione del nome e dell'indirizzo del trasportatore.

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Art. 7

1. In caso di cambio del mezzo di trasporto, il trasportatore compila le caselle da 25 a 27 del documento di accompagnamento.

2. Se, a seguito di incidente sopravvenuto in corso di trasporto, il trasportatore non è in grado di rispettare la data ed eventualmente l'ora limite di arrivo previste nel documento di accompagnamento, egli compila la casella n. 29.

2. Gli Stati membri possono prescrivere che dette iscrizioni siano vidimate o apposte dai servizi competenti.

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Art. 8

1. Nel documento di accompagnamento i prodotti sono designati secondo le norme previste a tal fine dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza di tali norme e provvisoriamente, dalle disposizioni nazionali.

2. Per il mosto di uve, il mosto di uve concentrato, il succo di uve e il succo di uve concentrato, l'indicazione della gradazione alcolometrica totale è sostituita da quella della densità.

3. Per il mosto di uve parzialmente fermentato e il vino nuovo ancora in fermentazione, è necessario indicare soltanto la gradazione alcolometrica totale.

4. Per uve, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato, la feccia di vino e la vinaccia di uva, i quantitativi sono indicati in volume o in peso netto; per gli altri prodotti sono indicati in volume.

5. Per i vini spumanti e i vini frizzanti, l'indicazione delle gradazioni alcolometriche non è obbligatoria.

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Art. 9

1. Per

- il mosto di uve,

- il mosto di uve parzialmente fermentato o

- il vino nuovo ancora in fermentazione,

le cifre 0, 1, 2, 3 e 4 sono iscritte nella colonna 14 del documento di accompagnamento per indicare:

0: che il prodotto non è stato né arricchito, né acidificato, né disacidificato;

1: che il prodotto non può essere né arricchito, né acidificato, né disacidificato;

2: che il prodotto può essere arricchito;

3: che il prodotto può essere acidificato;

4: che il prodotto può essere disacidificato.

Quando il prodotto può essere arricchito, acidificato o disacidificato a quando si tratta di un vino atto a diventare vino da pasto, la zona viticola nella quale le uve utilizzate sono state raccolte viene indicata nella colonna 15.

2. Per il vino da pasto, la cifra 5 è iscritta nella colonna 14 del documento di accompagnamento per indicare che il vino da pasto è stato dolcificato.

3. Per i prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, primo comma, le cifre 6, 7, 8 o 9 sono iscritte nella colonna 14 del documento di accompagnamento per indicare:

6: che il prodotto non è stato né arricchito, né acidificato, né disacidificato;

7: che il prodotto é stato arricchito;

8: che il prodotto é stato acidificato;

9: che il prodotto é stato disacidificato.

Queste menzioni non sono obbligatorie.

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Art. 10

1. Se il destinatario è stabilito nella Comunità, il documento di accompagnamento scorta i prodotti dal luogo di carico fino al luogo di scarico, dove viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante.

2. Se il destinatario è stabilito fuori della Comunità, il documento di accompagnamento scorta i prodotti dal luogo di carico fino all'ufficio doganale ove saranno espletate le formalità necessarie per l'esportazione quando l'esportazione reale dei prodotti è assicurata da un regime doganale. Nel caso contrario, il documento di accompagnamento scorta i prodotti fino all 'ufficio doganale di uscita della Comunità.

Non appena l'esportazione è assicurata o effettuata, l'ufficio doganale interessato restituisce il documento allo speditore o al suo rappresentante dopo avervi apposto, nella casella 23, una delle seguenti menzioni vidimate con il proprio timbro: Exporté - Ausgefuhrt - Esportato - Uitgevoerd - Exported - Udfort.

Lo speditore deve far pervenire il documento di accompagnamento al destinatario se una menzione in tale senso figura nella casella 23.

3. Per i vini atti a diventare vini da pasto nonchè per i seguenti prodotti:

a) prodotti originari della Comunità:

- mosto di uve fresche mutizzato con alcole,

- succo di uve in recipienti contenenti più di cinque litri,

- succo di uve concentrato,

- feccia di vino,

- vinaccia,

- vinello,

- vino alcolizzato,

- altri prodotti che non possono essere offerti o destinati al consumo umano diretto;

b) prodotti non originari della Comunità:

- uve fresche escluse le uve da tavola,

- mosto di uve,

- mosto di uve concentrato,

- mosto di uve parzialmente fermentato,

- mosto di uve fresche mutizzato con alcole,

- succo di uve importato in recipienti contenenti più di cinque litri,

- succo di uve concentrato importato.

- vino liquoroso destinato alla preparazione di prodotti diversi da quelli della voce 22.05 della tariffa doganale comune,

- feccia di vino,

- vinaccia,

- vinello,

- vino alcolizzato,

- altri prodotti che non possono essere offerti o destinati al consumo umano diretto,

viene stabilita una copia del documento originale a fini di controllo. La copia è trasmessa dall'organismo competente del luogo di carico all'organismo competente del luogo di scarico al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al giorno di compilazione del documento stesso.

Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzate le persone fisiche o giuridiche e le associazioni di persone di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, da loro autorizzate a compilare la copia, ad effettuare detta trasmissione in luogo dell'organismo competente.

4. Nei casi di cui al paragrafo precedente, l'organismo competente del luogo di scarico restituisce immediatamente la copia all'organismo competente del luogo di carico.

5. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo precedente, gli Stati membri possono altresì prescrivere, per i trasporti tra due luogo situati nel loro territorio, che l'organismo emittente venga informato di ogni spedizione che l'organismo competente del luogo di destinazione venga informato di ogni ricezione.

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Art. 11

1. Negli scambi intracomunitari e al di fuori dei casi previsti dall'articolo 13, il documento di accompagnamento reca, nella casella n. 8, un riferimento al documento doganale consegnato per la spedizione dei prodotti in causa il quale è completato con l'indicazione, nell'apposita casella, della natura e del numero di serie del documento di accompagnamento.

2. Le autorità doganali verificano la conformità delle indicazioni comuni che figurano rispettivamente nel documento doganale e nel documento di accompagnamento. In caso di discordanza gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari.

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Art. 12

1. Se durante il trasporto si verifica un caso fortuito o di forza maggiore che determina il frazionamento o la perdita di tutta o parte della spedizione, il trasportatore ne avverte tempestivamente l'organismo competente dello Stato membro nel quale si è verificato il caso fortuito o la forza maggiore. L'organismo competente adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare il trasporto.

Ove il caso fortuito o la forza maggiore si verifichi fuori del territorio della Comunità, è considerato organismo competente l'organismo competente del luogo di scarico.

2. Qualora si constati che dei prodotti circolano privi di documento di accompagnamento ovvero con un documento irregolare, l'organismo competente dello Stato membro nel quale è fatta la constatazione o un altro organismo incaricato del controllo adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare eventualmente sanzionare questo trasporto irregolare.

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Art. 13

1. Il documento di accompagnamento non viene compilato per il trasporto di quantitativi di vino non eccedenti 15 litri per spedizione e non destinati alla vendita.

2. Gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento possa non essere compilato:

- per il trasporto di succo di uva condizionato in recipienti di contenuto non superiore a 5 litri, etichettati e muniti inoltre di un dispositivo di chiusura autorizzato da un organismo competente, avente carattere non ricuperabile;

- per il trasporto di vino condizionato in recipienti di contenuto non superiore a 5 litri, etichettati e muniti inoltre di un dispositivo di chiusura autorizzato da un organismo competente, avente carattere non ricuperabile e sul quale figura il nome e l'indirizzo o un numero di codice del responsabile del condizionamento;

- per i trasporti limitati al proprio territorio, di vino o di mosto parzialmente fermentato, condizionati in recipienti di contenuto non inferiore a 5 litri e non superiore a 45 litri, etichettati e muniti inoltre, per il vino, di un dispositivo di chiusura autorizzato da un organismo competente, avente carattere non ricuperabile e sul quale figurano il nome e l'indirizzo o un numero di codice del responsabile del condizionamento, purché ogni partita di vino o di mosto sia accompagnata da una fattura dettagliata recante un numero o un timbro che permettano di autenticare la spedizione, assegnati secondo un sistema approvato dalle competenti autorità nazionali. La fattura deve almeno riportare l'indicazione della designazione del prodotto conformemente alle disposizioni applicabile in materia.

Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione la descrizione particolareggiata dei modi di chiusura autorizzati.

Gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alla chiusura dei recipienti, vietare od ostacolare la circolazione senza documento di accompagnamento di prodotti condizionati in recipienti di contenuto non superiore a cinque litri in applicazione delle disposizioni di cui ai due primi trattini, quando il modo di chiusura dei recipienti sia stato autorizzato dallo Stato membro nel quale è avvenuto il condizionamento.

Un recipienti è considerato etichettato quando le indicazioni che caratterizzano il prodotto figurano sul recipiente e sono conformi alle relative disposizioni comunitarie, o, in mancanza di tali disposizioni, a quelle nazionali.

Gli Stati membri possono ammettere che i vini da pasto e i vini importati rispondenti alle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 816/70, condizionati e commercializzati nel loro territorio, circolino senza documento di accompagnamento anche quando il dispositivo di chiusura dei recipienti di contenuto non superiore a 5 litri, in cui sono contenuti, non abbia carattere non recuperabile.

Gli organismi competenti controllano la chiusura e l'etichettatura nei limiti necessari per l'applicazione del presente paragrafo.

L'entrata in vigore del presente regolamento non ostacola la circolazione senza documento di accompagnamento dei prodotti condizionati, prima del 24 agosto 1972, secondo le regole esistenti.

3. Gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento possa non essere compilato per il trasporto di uva come tale o pigiata o di mosto, quando il trasporto abbia luogo dalla vigna o da un'altra installazione del produttore dell'uva che ha ottenuto egli stesso i prodotti sopra indicati

- nel caso di un produttore isolato: fino al proprio impianto di vinificazione,

- nel caso di un produttore associato: fino all'impianto della propria associazione.

Gli Stati possono stabilire che il documento di accompagnamento può non essere compilato per il trasporto alla partenza dal vigneto di uve, come tali o pigiate, effettuato dal produttore che ha ottenuto tali prodotti, quando

- il trasporto è effettuato verso l 'impianto di vinificazione di un terzo,

- le uve non sono trasportate dal destinatario,

- il trasporto non supera una distanza totale di percorso di 40 km,

- il trasporto ha luogo all'interno della stessa zona viticola.

Nel caso di cui al comma precedente, il destinatario compila, al momento in cui riceve le uve, un documento d'accompagnamento.

4. Gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento possa non essere compilato per i trasporto tra due o più impianti di una stessa impresa situati in una stessa località.

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TITOLO II

Registri

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 986/89.

Art. 14

Le persone fisiche o giuridiche e le associazioni di persone, salvo i rivenditori al minuto, che detengono per l'esercizio della loro professione uno dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sono obbligati a tener registri.

Tuttavia,

- gli Stati membri possono esigere la tenuta di registri dai rivenditori al minuto che ricevono vino condizionato in recipienti di oltre 60 litri, nonché dai commercianti sprovvisti di negozio;

- non è richiesto alcun registro per l'aceto di vino e il tartaro greggio, fatte salve le disposizioni più restrittive degli Stati membri in materia di aceto di vino che circola nel loro territorio.

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Art. 15

1. I registri sono composti di fogli fissi numerati nell'ordine. Prima dell'utilizzazione, devono essere vidimati dall'organismo competente, che verifica la numerazione.

2. I registri devono essere tenuti per impresa, nei luoghi stessi nei quali sono detenuti i prodotti.

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Art. 16

1. Le persone e le associazioni di persone di cui al l'articolo 14, primo comma, tengono nei registri di cui all'articolo 15 i conti relativi ai prodotti del settore vitivinicolo.

Devono essere tenuti conti distinti:

a) per ciascuna delle categorie di prodotti, escluso il tartaro greggio e l'aceto di vino, elencate sia nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70, sia nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 948/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle voci 20.07, 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 1533/74 del Consiglio, del 17 giugno 1974 (2);

b) per ciascun v. q. p. r. d.

2. Gli Stati membri possono altresì esigere che nei registri vengano tenuti conti distinti per i prodotti da essi designati.

3. Gli Stati membri possono autorizzare:

a) che i conti di cui al paragrafo 2 non vengano tenuti nei registri;

b) che i registri siano costituiti da elementi adeguati di una contabilità moderna, purché questi rechino le indicazioni che devono figurare nei registri.

4. Gli Stati membri possono incaricare l'organismo competente di tener, in tutto o in parte, i conti di cui ai paragrafi 1 e 2.

(1)

G.U. 27 maggio 1970, n. L 114.

(2)

G.U. 21 giugno 1974, n. L 166.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 986/89.

Art. 17

1. Nei registri devono essere indicati per ogni entrata o uscita:

- la data dell'operazione,

- il quantitativo entrato o uscito,

- il prodotto in causa, applicando le norme in materia di designazione,

- il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita, la scomparsa o la trasformazione. Gli Stati membri stabiliscono i documenti che devono servire da riferimento e la natura delle menzioni ad essi attinenti, quando il documento di accompagnamento non sia compilato.

2. Le iscrizioni nei registri devono essere effettuate, per le entrate, al più tardi il giorno successivo a quello della ricezione e, per le uscite, al più tardi il terzo giorno successivo a quello della spedizione.

Gli Stati membri possono tuttavia, caso per caso, termini più lunghi, specie quando di è fatto ricorso alle disposizioni nel paragrafo 3 dell'articolo 16.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 986/89.

Art. 18

1. Gli Stati membri possono autorizzare che i registri tenuti dai produttori siano costituiti dal verso delle dichiarazioni di raccolta e delle giacenze.

2. Gli Stati membri possono autorizzare che i registri tenuti dai negozianti che non procedono ad alcuna delle manipolazioni di cui all'articolo 19 siano costituiti dal complesso dei documenti di accompagnamento o, quando questi non siano compilati, dal complesso delle fatture.

3. Gli Stati membri stabiliscono in qual modo deve essere tenuto conto nei registri di qualsivoglia forma:

- del consumo familiare del produttore o del negoziante,

- delle eventuali variazioni di volume dei prodotti, comprese quelle dovute ad un cambiamento di natura.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 986/89.

Art. 19

1. Le persone e le associazioni di persone di cui all'articolo 14, primo comma, che sottopongono i prodotti di cui all'articolo 1 a determinate manipolazioni, tengono per ciascuna di queste un registro nel quale vengono iscritte tutte le operazioni.

Si tratta più precisamente delle manipolazioni seguenti:

- elaborazione di vini spumanti;

- elaborazione di vini spumanti gassificati,

- elaborazione di vini frizzanti,

- elaborazione di vini frizzanti gassificati,

- elaborazione di vini liquorosi,

- elaborazione di vini alcolizzati,

- altri casi di aggiunta di alcole.

- trasformazione per distillazione,

- trasformazione in vino aromatizzato,

- tagli dei vini.

Le persone e le associazioni di persone di cui all'articolo 14, primo comma, iscrivono, per ciascuna operazione, la natura e i quantitativi dei prodotti utilizzati e dei prodotti ottenuti, il numero dei tini e il giorno dell'operazione. Per lo zucchero, l'alcole e l'acquavite eventualmente utilizzati deve essere tenuta una contabilità specifica.

2. Le persone e le associazioni di persone di cui all'articolo 14, primo comma, che effettuano l'imbottigliamento dei vini tengono un registro nel quale vengono iscritti la natura e i quantitativi dei prodotti utilizzati, il numero di tini in causa, il numero di bottiglie riempite e il loro contenuto, il giorno dell'operazione e il numero del documento di accompagnamento ovvero, qualora esso non sia richiesto, di un altro documento giustificativo.

Qualora l'imbottigliamento sia effettuato da terzi, è necessario che nei registri siano iscritti il nome e l'indirizzo della persona che ha ordinato l'imbottigliamento, nonché l'indicazione che consenta di identificare le partite.

3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare un adattamento dei registri esistenti.

Per i registri di cui ai paragrafi precedenti, si applicano inoltre le disposizioni dell'articolo 15 e dell'articolo 16, paragrafo 3,

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 986/89.

Art. 20

1. Le persone e le associazioni di persone di cui all'articolo 14, primo comma, indicano nei relativi conti le perdite effettive di un prodotto subite durante il magazzinaggio e quelle conseguenti alle diverse manipolazioni. Gli Stati membri stabiliscono le percentuali massime di perdita risultanti dall'evaporazione, dal deposito e dalle diverse manipolazioni.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per controllare l'applicazione della suddetta misura. Essi stabiliscono in qual modo le perdite effettive devono essere indicate nei registri di qualsivoglia forma.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 986/89.

Art. 21

1. Gli organismo competenti verificano almeno una volta ogni due anni l'esattezza delle indicazioni che figurano nei documenti di accompagnamento e di quelle riprodotte nei registri, nonché la conformità di tali indicazioni con le operazioni realizzate.

2. Le persone e le associazioni di persone di cui all'articolo 14, primo comma, sono tenute ad agevolare in qualsiasi momento le verifiche di cui al paragrafo 1, dando fra l'altro libero accesso alle loro cantine e ai loro locali professionali e commerciali ai rappresentati degli organismi incaricati di effettuarle ed alle persone da essi autorizzate a tale fine.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 986/89.

Art. 22

Gli Stati membri possono stabilire condizioni più rigorose per la tenuta e il controllo dei registri.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 986/89.

TITOLO III

Disposizioni transitorie e generali

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 986/89.

Art. 23

Ciascuno Stato membro può prevedere, per l'applicazione della propria legislazione o di procedura nazionali rispondenti ad altri fini, indicazioni diverse da quelle menzionate nel documento di accompagnamento. In tal caso, dette indicazioni devono figurare nella casella n. 23.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 986/89.

Art. 24

1. La durata minima di conservazione degli esemplari dei documenti di accompagnamento è di cinque anni.

2. I registri previsti dal presente regolamento e la documentazione relativa alle operazioni che vi figurano devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la chiusura dei conti che contengono.

3. Quando in un registro sussistono uno o più conti ancora aperti corrispondenti a quantitativi poco rilevanti di vino, tali conti possono essere riportati su un altro registro. Nel registro iniziale, deve essere fatta menzione del riporto.

In tal caso, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 2 inizia il giorno del riporto.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 986/89.

Art. 25

1. Ai sensi del presente regolamento sono produttori le persone fisiche o giuridiche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento n. 134.

2. Ai sensi del presente regolamento sono rivenditori al minuto i commercianti di vini rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento n. 34.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 986/89.

Art. 26

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le disposizioni da essi adottate per l'applicazione del presente regolamento.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 986/89.

Art. 27

Il regolamento (CEE) n. 1769/752 è abrogato il 30 aprile 1975.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 986/89.

Art. 28

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1975.

Tuttavia, gli effetti delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, decorrono dal 1° gennaio 1975 e quelli delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, terzo trattino, dal 1° febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1975.

Per la Commissione

P.J. LARDINOIS

Membro della Commissione

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 986/89.

Allegati