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N. d. R. La presente direttiva è stata ABROGATA dal Reg. (CE) n. 950/97, entrato in vigore il 9 giugno 1997 e a sua volta abrogato dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1257/99.

DIRETTIVA (CEE) 75/268 DEL CONSIGLIO, 28 aprile 1975

G.U.C.E. 19 maggio 1975, n. L 128

L'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

N. d. R. La presente direttiva è stata ABROGATA dal Reg. (CE) n. 950/97, entrato in vigore il 9 giugno 1997 e a sua volta abrogato dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1257/99.

Note sul recepimento

Adottata il: 28 aprile 1975

Entrata in vigore il: 30 aprile 1975

Termine di recepimento: 30 aprile 1976

Recepita il: 10 maggio 1976

Provvedimenti nazionali di recepimento

- L. 10 maggio 1976 n. 352

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N. d. R. La presente direttiva è stata ABROGATA dal Reg. (CE) n. 950/97, entrato in vigore il 9 giugno 1997 e a sua volta abrogato dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1257/99.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), del trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune occorre considerare la struttura sociale dell'agricoltura e le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;

Considerando che, per conseguire le finalità della politica agricola comune enunciate all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), occorre adottare sul piano comunitario disposizioni particolari rispondenti alla situazione delle zone agricole più svantaggiate per quel che riguarda le condizioni naturali di produzione;

Considerando che, come risulta dalla dichiarazione della Comunità concernente le attività agricole nelle regioni montane allegata al trattato d'adesione, le condizioni particolari delle regioni agricole montane (3) rispetto alle altre regioni del Regno Unito, come del resto le differenze, a volte rilevanti, fra regioni e regioni degli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria e le condizioni particolari di talune regioni della Comunità ampliata possono richiedere azioni intese a cercare di risolvere i problemi da esse creati, segnatamente per conservare equi redditi agli agricoltori delle regioni stesse;

Considerando che è necessario continuare a garantire la conservazione dell'ambiente naturale nelle zone montane e in alcune altre zone svantaggiate; che gli Stati membri hanno già adottato o previsto di adottare misure previste a tal fine e che occorre pertanto incoraggiare tale iniziativa; che in tal senso gli agricoltori esplicano, con le loro attività, una funzione fondamentale;

Considerando che il persistente deterioramento dei redditi agricoli in tali zone rispetto alle altre regioni della Comunità e l'esistenza di condizioni di lavoro particolarmente difficili sono all'origine di un massiccio esodo agricolo e rurale, che alla fine si traduce nell'abbandono delle terre precedentemente coltivate e che, inoltre, mette a repentaglio la vitalità medesima e il popolamento delle zone, la cui popolazione dipende essenzialmente dall'economica agricola;

Considerando che disposizioni tali da permettere agli Stati membri di applicare alle aziende di queste zone tutte o parte delle misure che comporta un regime speciale di aiuti, atto a rispondere alle esigenze specifiche di queste zone, costituirebbero un valido appoggio della Comunità alle iniziative di detti Stati per il mantenimento dell'attività agricola nelle zone svantaggiate;

Considerando che gli svantaggi naturali a carattere permanente esistenti in queste zone e dovuti soprattutto alla qualità del suolo, alla pendenza e alla brevità del periodo vegetativo, possono essere superati soltanto effettuando operazioni il cui costo sarebbe esorbitante; che tali svantaggi implicano costi di produzione elevati e impediscono alle aziende di beneficiare di un reddito analogo a quello delle aziende comparabili situate in altre regioni;

Considerando che inoltre la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (4), si applica solo in modo imperfetto alle aziende delle zone in questione, a causa degli svantaggi naturali e, in taluni casi, anche della combinazione, particolarmente conforme alla situazione di tali zone, delle attività agricole e delle attività connesse con il turismo e l'artigianato; che gli imprenditori agricoli che esercitano la loro attività in tali zone potrebbero essere esclusi di fatto dal beneficio degli aiuti agli investimenti previsti, soprattutto per la difficoltà di raggiungere il reddito comparabile che rimane comunque indispensabile per garantire il mantenimento dell'attività agricola a lungo termine;

Considerando che spetta agli Stati membri comunicare alla Commissione i limiti delle zone svantaggiate nelle quali si propongono di applicare tutte o parte delle misure comprese nel regime particolare di aiuti, nonché le relative informazioni; che, data la natura e la portata di tale regime, occorre prevedere che l'elenco delle zone agricole svantaggiate corrispondenti a criteri determinati venga stabilito in conformità dell'articolo 43 del trattato;

Considerando che un'indennità compensativa concessa ogni anno agli imprenditori agricoli che esercitano stabilmente la loro attività nelle zone svantaggiate può essere indispensabile per conseguire gli obiettivi assegnati all'agricoltura di tali zone; che occorre lasciare agli Stati membri il compito di fissare tali indennità in funzione della gravità degli svantaggi esistenti, entro limiti e a condizioni determinati per i vari tipi di zone, tanto per gli importi quanto per le produzioni in questione;

Considerando che gli obiettivi della direttiva 72/159/CEE devono essere perseguiti anche nelle zone svantaggiate, ma che la mancanza di capitali e l'elevato costo degli investimenti che devono essere effettuati dagli imprenditori di tali zone giustificano condizioni di finanziamento più favorevoli;

Considerando che gli stessi motivi giustificano un miglioramento del regime di incentivazione previsto dall'articolo 10 della direttiva 72/159/CEE per l'orientamento delle aziende verso la produzione di carni bovine o ovine, senza che ciò tuttavia possa tradursi in sovvenzioni troppo elevate rispetto all'entità del bestiame;

Considerando che l'indennità compensativa può essere considerata parte integrante del reddito aziendale; che pertanto tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 72/159/CEE, occorre consentire all'imprenditore che presenta un piano di sviluppo di includere l'importo dell'indennità compensativa nel reddito da lavoro che deve essere raggiunto una volta ultimato il piano;

Considerando che, soprattutto a causa delle difficoltà particolari delle zone agricole svantaggiate, occorre facilitarvi il conseguimento di un reddito comparabile, prendendo in considerazione, nel calcolo del reddito da conseguire, una parte più rilevante del reddito da attività non agricole di quella prevista dalla direttiva 72/159/CEE; che, per lo stesso motivo, è opportuno che nelle zone agricole svantaggiate, che hanno vocazione turistica o artigianale, gli investimenti incentivati in base al piano di sviluppo comprendano investimenti limitati di carattere turistico o artigianale;

Considerando che la razionalizzazione delle aziende e la necessità di conservare l'ambiente naturale esigono la concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, nonché alla sistemazione e all'attrezzatura collettiva di pascoli e di alpeggi;

Considerando che i criteri da adottare, per quanto riguarda la definizione delle zone per l'aiuto comunitario, possono essere adottati anche per definire le zone nelle quali Stati membri possono concedere aiuti particolari agli investimenti nelle aziende che non presentano un piano di sviluppo; che, per non compromettere la realizzazione dell'ammodernamento delle aziende, il cui regime è stato d'altronde adeguato, occorre limitare tali aiuti;

Considerando che le misure previste costituiscono, come risulta da ciò che precede, degli adattamenti e dei complementi delle misure previste nella direttiva 72/159/CEE, indispensabili per la realizzazione degli obiettivi di questa direttiva nella zone in causa; che le disposizioni finanziarie e generali di questa direttiva devono pertanto applicarsi tenuto conto degli adattamenti necessari;

Considerando che occorre adottare la direttiva tenendo conto di talune modifiche di un precedente testo adottato dal Consiglio il 21 gennaio 1974,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 4 giugno 1973, n. C 37; e G.U. 11 febbraio 1975, n. C 32.

(2)

G.U. 22 novembre 1973, n. C 100; e G.U. 15 marzo 1975, n. C 62.

(3)

G.U. 27 marzo 1972, n. L 73.

(4)

G.U. 23 aprile 1972, n. L 96.

N. d. R. La presente direttiva è stata ABROGATA dal Reg. (CE) n. 950/97, entrato in vigore il 9 giugno 1997 e a sua volta abrogato dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1257/99.

TITOLO I

Istituzione di un regime particolare di aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate

N. d. R. La presente direttiva è stata ABROGATA dal Reg. (CE) n. 950/97, entrato in vigore il 9 giugno 1997 e a sua volta abrogato dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1257/99.

Art. 1

Al fine di preservare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello minimo di popolazione o per la conservazione dell'ambiente naturale in talune zone svantaggiate, il cui elenco è definito secondo la procedura di cui all'articolo 2, gli Stati membri sono autorizzati ad istituire il regime particolare di aiuti di cui all'articolo 4, destinato ad incentivare le attività agricole e a migliorare il reddito degli agricoltori di tali zone.

L'applicazione delle misure previste da tale regime deve tenere conto della situazione e degli obiettivi di sviluppo propri di ciascuna regione.

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Art. 2

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i limiti delle zone che possono figurare, per le caratteristiche di cui all'articolo 3, nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate e nelle quali essi prevedono di applicare il regime particolare di aiuti di cui all'articolo 4. Contemporaneamente, essi comunicano tutte le informazioni utili relative alle caratteristiche di tali zone e ai provvedimenti che si prefiggono di applicare in dette zone nel quadro del regime particolare di aiuti.

2. Il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato, l'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, nelle quali gli Stati membri sono autorizzati ad istituire il regime particolare di aiuti previsto dall'articolo 4.

3. Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro, presentata ai sensi del paragrafo 1, si possono apportare modifiche ai limiti delle zone secondo la stessa procedura prevista dall'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE. Tali modifiche non possono provocare un aumento della superficie agricola utile dell'insieme delle zone dello Stato membro interessato oltre lo 0,5% della superficie agricola utile di tale Stato.

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Art. 3

1. Le zone agricole svantaggiate comprendono zone di montagna nelle quali l'attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale, soprattutto per proteggere dall'erosione o per rispondere ad esigenze turistiche, ed altre zone in cui non sono assicurati il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell'ambiente naturale.

2. Tali zone devono essere dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare per quanto concerne le vie di accesso alla aziende, l'elettricità e l'acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, la depurazione della acque. In mancanza di tali infrastrutture, occorre prevederne la realizzazione a breve scadenza nei relativi programmi pubblici.

3. Le zone di montagna sono composte di comuni o parti di comuni che devono essere caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e un notevole aumento dei costi dei lavori

- a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficile, dovute all'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,

- ovvero, ad un'altitudine inferiore, a causa dell'esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso,

- ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, a causa della combinazione dei due fattori, purché la loro combinazione comporti uno svantaggio equivalente a quello che deriva dalle situazioni considerate nei primi due trattini.

4. Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale, sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione, che devono rispondere simultaneamente alle seguenti caratteristiche:

a) esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltura e all'intensificazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo;

b) a causa della scarsa produttività dall'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;

c) scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.

5. Possono essere assimilate alle zone svantaggiate ai sensi del presente articolo, limitate zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il mantenimento dell'attività agricola è necessario per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e la vocazione turistica o per motivi di protezione costiera. La superficie complessiva di tali zone non può superare, in uno Stato membro, il 2,5% della superficie di tale Stato.

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Art. 4

1. Il regime particolare di aiuti di cui all'articolo 1 comprende le seguenti misure:

- concessione, alle condizioni previste al titolo II, di una indennità che compensi gli svantaggi naturali permanenti;

- concessione, alle condizioni previste al titolo III, degli aiuti di cui agli articoli 8 e 10 della direttiva 72/159/CEE alle aziende in grado di svilupparsi;

- concessione, alle condizioni previste all'articolo 11, di aiuti agli investimenti collettivi;

- concessione, alle condizioni di cui all'articolo 12, di aiuti nazionali alle aziende, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.

2. Gli Stati membri possono applicare solo una parte delle misure di cui al paragrafo 1.

N. d. R. La presente direttiva è stata ABROGATA dal Reg. (CE) n. 950/97, entrato in vigore il 9 giugno 1997 e a sua volta abrogato dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1257/99.

TITOLO II

Indennità compensativa

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Art. 5

Gli Stati membri possono concedere a favore delle attività agricole un'indennità compensativa annua fissata in funzione degli svantaggi naturali permanenti descritti all'articolo 3, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

La concessione di un'indennità compensativa intesa ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti qualora ecceda i suddetti limiti o deroghi alle suddette condizioni, è vietata nelle zone che figurano nell'elenco approvato secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

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Art. 6

1. Allorché gli Stati membri concedono un'indennità compensativa, ne sono beneficiari gli imprenditori agricoli che coltivano almeno 3 ettari di superficie agricola utilizzata e che si impegnano a proseguire un'attività agricola conforme agli obiettivi della presente direttiva per almeno un quinquennio; può essere esonerato da tale impegno l'imprenditore che cessi l'attività agricola alle condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (1). L'imprenditore è altresì esonerato da tale impegno in caso di forza maggiore e soprattutto in caso di espropriazione o d'acquisizione per motivi di pubblica utilità.

L'imprenditore che percepisce una pensione di anzianità è esonerato dall'impegno previsto al comma precedente.

2. Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari o limitative per la concessione dell'indennità compensativa.

(1)

G.U. 23 aprile 1972, n. L 96.

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Art. 7

1. Gli importi dell'indennità compensativa sono fissati dagli Stati membri in funzione della gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano l'attività agricola e nei limiti sottoindicati, fermo restando che l'indennità non può essere inferiore a 15 UC per unità di bestiame adulto (qui di seguito denominato UBA) o, se necessario, per ettaro, nelle zone definite all'articolo 3, paragrafo 3:

a) per la produzione bovina, ovina o caprina, l'indennità è calcolata in funzione dell'entità del bestiame detenuto. L'indennità non può superare 50 UC per UBA. L'importo totale dell'indennità concessa non può superare 50 UC per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda. La tabella di conversione dei bovini, ovini, caprini in UBA figura nell'allegato.

Le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione possono essere prese in considerazione nel calcolo dell'indennità solo nelle zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, nonché nelle zone definite all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, nelle quali la produzione di latte costituisce una parte importante della produzione delle aziende.

Allorchè gli Stati membri si avvalgono di questa facoltà nelle zone definite all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, l'indennità non può superare l'80% dell'importo unitario dell'indennità concessa alle altre UBA nella zona e il numero delle vacche da latte da prendere in considerazione per imprenditore beneficiario nel calcolo dell'indennità non può superare 10 unità;

b) nelle zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, quando si tratta di produzioni diverse da quella bovina, ovina o caprina, l'indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata, previa detrazione della superficie destinata all'alimentazione del bestiame, di quella destinata alla produzione di frumento e della superficie destinata alla produzione intensiva di meli, peri o peschi eccedente 50 are per azienda. Essa non può superare 50 UC per ettaro.

2. Gli Stati membri possono non concedere l'indennità compensativa per tutte o alcune delle produzioni che possono beneficiare del provvedimento di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. Nello stabilire le modalità di attuazione del presente articolo, gli Stati membri predispongono i mezzi necessari per un controllo efficace degli elementi che servono per il calcolo delle indennità versate ai beneficiari.

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TITOLO III

Misure speciali a favore delle aziende agricole in grado di svilupparsi

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Art. 8

Gli articoli 9 e 10 si applicano qualora gli Stati membri attuino la misura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino.

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Art. 9

1. L'onere minimo del beneficiario del regime d'incoraggiamento previsto all'articolo 8 della direttiva 72/159/CEE a favore degli imprenditori che presentano un piano di sviluppo conforme agli articoli 2 e 4 di detta direttiva è ridotto rispetto all'onere minimo applicato nelle altre zone. Esso non può tuttavia essere inferiore al 2%.

L'abbuono del tasso d'interesse o l'equivalente di tale aiuto sotto forma di una sovvenzione in conto capitale o di ammortamenti differiti è aumentato rispetto a quello applicato nelle altre regioni . Non può tuttavia essere superiore al 7%.

2. L'importo del premio d'orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva 72/159/CEE e i massimali per azienda previsti dalla direttiva 73/131/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1973, concernente il premio d'orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), possono essere maggiorati di un terzo. La maggiorazione è applicata soltanto se l'azienda dispone di più 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera.

3. Il beneficiario dell'indennità compensativa di cui all' articolo 5 può includerla nel reddito da lavoro, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/159/CEE, da conseguirsi una volta ultimato il piano di sviluppo.

(1)

G.U. 9 giugno 1973, n. L 153.

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Art. 10

1. Il regime d'incoraggiamento previsto dagli articoli 8 e 10 della direttiva 72/159/CEE, quale è adottato nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva, si applica anche se il piano di sviluppo non corrisponde alla condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva suddetta, secondo la quale la percentuale massima dei redditi provenienti dall'esercizio di attività non agricole non può superare il 20%; tuttavia in questo caso tale percentuale non può superare il 50%.

Inoltre, per quanto riguarda le zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, il regime d'incoraggiamento previsto dagli articoli 8 e 10 della direttiva 72/159/CEE, quale è adattato nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva, si applica anche se il piano di sviluppo non corrisponde alla condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) della direttiva suddetta, secondo la quale il reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola corrisponde almeno al reddito da lavoro comparabile per una ULU; in questo caso tuttavia, il reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola deve essere pari almeno al 70% del reddito da lavoro comparabile per una ULU.

2. Nelle zone agricole svantaggiate, che hanno vocazione turistica o artigianale, il regime d'incoraggiamento di cui all'articolo 8 della direttiva 72/159/CEE, quale è adattato nell'articolo 9, paragrafo 1, della presente direttiva, può interessare anche investimenti di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 10 000 UC per azienda.

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TITOLO IV

Altre misure a favore degli investimenti

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Art. 11

Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, nonché per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e di alpeggi sfruttati in comune.

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Art. 12

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14 della direttiva 72/159/CEE diverse da quelle del paragrafo 2, lettera b), di tale articolo, gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti in aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito da lavoro fissato dall'articolo 4 della suddetta direttiva, quale è adattato nell'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, della presente direttiva.

2. Gli aiuti previsti al paragrafo 1 non possono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle concesse dallo Stato membro al di fuori delle zone di cui all'articolo 3 alle aziende che rispondono alle condizioni degli articoli 2 e 4 della direttiva 72/159/CEE. Si deve tuttavia assicurare il carattere selettivo dell'incoraggiamento all'ammodernamento all'interno delle zone di cui all'articolo 3.

Trattandosi di investimenti relativi ai lavori di miglioramento fondiario, gli aiuti non possono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle concesse dallo Stato membro, nella stessa zona e per gli investimenti aventi lo stesso oggetto, alle aziende che rispondono alle condizioni degli articoli 2 e 4 della direttiva 72/159/CEE, quali sono adattati negli articoli 9, paragrafo 3, e 10, paragrafo 1, della presente direttiva.

3. Qualora in una zona svantaggiata lo Stato membro applichi il regime di aiuti di cui al paragrafo 1, esso è tenuto ad applicare l'articolo 9, paragrafo 1.

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TITOLO V

Disposizioni finanziarie o generali

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Art. 13

Il complesso delle misure previste dalla presente direttiva fa parte dell'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE le cui disposizioni finanziarie e generali sono applicabili alla presente direttiva tenendo conto delle disposizioni seguenti.

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Art. 14

Il costo previsionale totale dell'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE è aumentato di 254,4 milioni di UC per i primi tre anni.

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Art. 15

Sono imputabili al FEAOG, sezione orientamento, a norma dell'articolo 19 della direttiva 72/159/CEE, le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste agli articoli da 5 a 11. Il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25% delle spese imputabili relative all'indennità compensativa di cui al titolo II. Tuttavia le spese relative all'indennità compensativa non danno luogo a rimborso alcuno se l'agricoltore percepisce una pensione di anzianità.

La partecipazione della Comunità alle spese imputabili relative all'aiuto previsto all'articolo 11 non può oltrepassare 20 000 UC per investimento collettivo e 100 UC per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.

N. d. R. La presente direttiva è stata ABROGATA dal Reg. (CE) n. 950/97, entrato in vigore il 9 giugno 1997 e a sua volta abrogato dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1257/99.

Art. 16

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 entra in vigore a decorrere dal 1° ottobre 1974.

2. Tuttavia, la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese imputabili risultanti dagli aiuti previsti agli articoli 5 e 11 non riguarda che gli aiuti concessi per l'anno 1975 e gli anni successivi.

N. d. R. La presente direttiva è stata ABROGATA dal Reg. (CE) n. 950/97, entrato in vigore il 9 giugno 1997 e a sua volta abrogato dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1257/99.

Art. 17

Gli Stati membri pongono in applicazione le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di un anno a decorrere dalla sua notificazione.

N. d. R. La presente direttiva è stata ABROGATA dal Reg. (CE) n. 950/97, entrato in vigore il 9 giugno 1997 e a sua volta abrogato dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1257/99.

Art. 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 aprile 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. CLINTON

N. d. R. La presente direttiva è stata ABROGATA dal Reg. (CE) n. 950/97, entrato in vigore il 9 giugno 1997 e a sua volta abrogato dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1257/99.

Allegato

                Tabella di conversione di bovini, ovini, caprini
                      in Unità Bestiame Adulto (UBA)
              prevista all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a)
Tori, vacche e altri bovini di più di 2 anni                     1,0  UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni                                        0,6  UBA
Pecore                                                           0,15 UBA
Capre                                                            0,15 UBA
I coefficienti  relativi  alle  pecore  e  alle  capre sono applicabili agli
importi massimo e minimo per UBA definiti all'articolo 7, paragrafo 1.