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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 1787/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 724/75 DEL CONSIGLIO, 18 marzo 1975

G.U.C.E. 21 marzo 1975, n. L 73

Istituzione di un Fondo europeo di sviluppo regionale.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 1787/84.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che, a norma dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme del suo territorio;

Considerando che alla conferenza di Parigi dell'ottobre 1972 i capi di Stato o di governo, desiderosi di impegnare i loro sforzi per una soluzione comunitaria dei problemi regionali, hanno invitato le istituzioni comunitarie a creare un Fondo per lo sviluppo regionale il cui intervento, coordinato con gli aiuti nazionali, dovrà consentire, man mano che verrà realizzata l'unione economica e monetaria, la correzione dei principali squilibri regionali nella Comunità, soprattutto di quelli che risultano dalla prevalenza delle attività agricole, da trasformazioni industriali e da una sottoccupazione strutturale;

Considerando che alla conferenza di Copenaghen del dicembre 1973 tale impegno è stato ribadito e che alla conferenza di Parigi del dicembre 1974 è stato deciso di attuare il Fondo europeo di sviluppo regionale a decorrere dal 1° gennaio 1975;

Considerando che, in seguito alla decisione presa dai capi di governo alla conferenza di Parigi del dicembre 1974, occorre dotare il Fondo, per gli anni 1975, 1976 e 1977, di importi determinati; che occorre inoltre riservarsi la decisione in merito alla natura delle spese del Fondo per gli esercizi finanziari successivi;

Considerando che il trattato non prevede i poteri di azione a tal fine richiesti e che quindi bisogna dotare la Comunità di detti poteri in applicazione dell'articolo 235 del trattato;

Considerando che un'efficace politica delle strutture regionali è una condizione essenziale per la realizzazione dell'unione economica e monetaria;

Considerando che lo sviluppo regionale richiede investimenti sia in attività industriali o di servizio che garantiscano la creazione o il mantenimento dei posti di lavoro, sia in infrastrutture direttamente collegate con lo sviluppo di dette attività e che in talune zone agricole svantaggiate è necessario contribuire alla creazione di attrezzature collettive sufficienti ad assicurare la continuazione dell'attività agricola ed il mantenimento di un minimo di popolazione;

Considerando che è necessario adottare il principio secondo il quale il contributo del Fondo deve essere assegnato in funzione dell'intensità relativa degli squilibri dai quali le regioni sono colpite; che bisogna tener conto anche degli elementi che consentono di valutare l'interesse dell'investimento tanto dal punto di vista della regione, quanto da quello della Comunità;

Considerando che la gestione del Fondo deve essere affidata alla Commissione assistita da un comitato del Fondo.

Considerando che i contributi del Fondo possono essere efficaci unicamente se gli investimenti che beneficiano dell'aiuto comunitario si inseriscono in programmi di sviluppo regionale e che è necessario seguire di anno i risultati ottenuti in ciascuna regione;

Considerando che il contributo del Fondo non deve indurre gli Stati membri a ridurre i propri sforzi in materia di sviluppo regionale, ma dev'essere complementare a quelli;

Considerando che la Commissione deve accertare, con la collaborazione degli Stati membri, la buona esecuzione degli investimenti che beneficiano del contributo del Fondo ed esercitare un efficace controllo sulle operazioni del Fondo;

Considerando che l'importanza dell'azione comunitaria è tale da richiedere un'informazione particolare del Parlamento europeo e del Consiglio sotto forma di una relazione annua,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 10 dicembre 1973, n. C 108.

(2)

G.U. 31 gennaio 1974, n. C 8.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 1787/84.

Art. 1

E' istituito un Fondo europeo di sviluppo regionale, qui di seguito denominato "Fondo", destinato a correggere i principali squilibri regionali nella Comunità, in particolare quelli risultanti dalla prevalenza delle attività agricole, dalle trasformazioni industriali e da una sottoccupazione strutturale.

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Art. 2
Belgio                               1,5%
Danimarca                            1,3%
Francia                             15,0%
Irlanda                              6,0%
Italia                              40,0%
Lussemburgo                          0,1%
Paesi Bassi                          1,7%
Repubblica federale di Germania      6,4%
Regno Unito                         28,0%

Inoltre è attribuita all'Irlanda una somma di 6 000 000 di UC che verrà dedotta dall'aliquota degli altri Stati membri, eccettuata l'Italia.

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Art. 3

Le regioni e zone e favore delle quali il Fondo può intervenire sono limitate alle zone di aiuto definite dagli Stati membri in applicazione dei rispettivi regimi di aiuti a finalità regionale e in cui sono concessi gli aiuti statali che sono presi in considerazione per il contributo del Fondo.

Nella concessione del contributo del Fondo, la priorità sarà data agli investimenti localizzati nelle zone prioritarie a livello nazionale, tenendo conto dei principi di coordinamento degli aiuti a finalità regionale a livello comunitario.

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Art. 4

1. Il Fondo può partecipare al finanziamento di investimenti che superino ciascuno cinquantamila UC, appartenenti a una delle seguenti categorie:

a) investimenti nelle attività industriali, artigianali o di servizio economicamente sane e che beneficiano di aiuti statali a finalità regionale, purché siano creati almeno dieci posti di lavoro o vengano mantenuti dei posti di lavoro. In questo ultimo caso, gli investimenti devono essere effettuati nel quadro di un piano di conversione o di ristrutturazione che garantisca la competitività dell'impresa, dando però la precedenza alle operazioni in cui il mantenimento di posti di lavoro esistenti è correlativo alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Le attività di servizio prese in considerazione sono quelle che riguardano il turismo e quelle che dispongono di una scelta di localizzazione, attività che devono avere un effetto diritto sullo sviluppo della regione e sul livello dell'occupazione;

b) investimenti per infrastrutture che siano direttamente connesse con lo sviluppo delle attività di cui alla lettera a) e che siano a carico, in tutto od in parte, dei poteri pubblici o di qualsiasi altro organismo responsabile della realizzazione d'infrastrutture allo stesso titolo di una autorità pubblica;

c) investimenti per infrastrutture di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio concernente l'agricoltura di montagna e di alcune altre zone svantaggiate, purché la zona svantaggiata coincida o si trovi all'interno di una delle regioni o zone di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

2. L'ammontare della partecipazione del Fondo è:

a) per gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettera a) del venti per cento del costo dell'investimento; esso non può tuttavia superare il cinquanta per cento degli aiuti concessi per ciascun investimento da parte delle autorità pubbliche in applicazione di un regime di aiuti a finalità regionale ed è inoltre limitato alla parte dell'investimento che non supera centomila UC per posto di lavoro creato e cinquantamila UC per posto di lavoro mantenuto.

Gli aiuti statali da prendere in considerazione sono le sovvenzioni, gli abbuoni di interesse o il loro equivalente se si tratta di mutui a saggio d'interesse agevolato, a prescindere dal fatto che gli aiuti in questione si riferiscano all'investimento oppure ai posti di lavoro creati. Il calcolo dell'equivalente degli aiuti verrà determinato da un regolamento di applicazione in base all'articolo 17. Gli aiuti concessi sotto forma di riduzione o di esonero di affitti concernenti la locazione di fabbriche potranno inoltre essere presi in considerazione, sempreché sia possibile applicare lo stesso calcolo.

Il contributo del Fondo così stabilito può, previa decisione dello Stato membro notificata contemporaneamente alla domanda di contributo, o aggiungersi all'aiuto concesso dalle autorità pubbliche a favore dell'investimento oppure essere acquisito da queste ultime a titolo di parziale rimborso dell'aiuto stesso;

b) per gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del trenta per cento della spesa effettuata dalle autorità pubbliche, quando l'investimento è inferiore a 10 MUC, e dal dieci al trenta per cento al massimo per gli investimenti di importo pari o superiore a 10 MUC; il contributo del Fondo può assumere in tutto o in parte la forma di un abbuono di tre punti sui prestiti che in base all'articolo 130, lettere a) e b), del trattato sono accordati dalla Banca europea per gli investimenti nelle regioni e zone di cui all'articolo 3 del presente regolamento. In questo caso il contributo del Fondo è versato in una sola volta alla Banca; l'abbuono è espresso in percentuale dell'investimento con un calcolo di attualizzazione.

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Art. 5

1. Il contributo del Fondo è deciso dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, in funzione dell'intensità relativa dello squilibro economico che colpisce la regione in cui ha luogo l'investimento e in funzione dell'incidenza diretta o indiretta dell'investimento sull'occupazione. La Commissione esamina soprattutto la coerenza dell'investimento con tutte le azioni intraprese dallo Stato membro interessato a favore della regione in questione, quali risultano dalle indicazioni fornite dagli Stati membri nel quadro dell'articolo 6, tenendo particolarmente conto:

a) del contributo dell'investimento allo sviluppo economico della regione;

b) della sua coerenza con i programmi o gli obiettivi della Comunità;

c) della situazione del settore economico interessato e della redditività dell'investimento;

d) del carattere frontaliero dell'investimento, cioè quando l'investimento è localizzato in una delle regioni contigue a uno o più Stati membri;

e) degli altri contributi concessi dalle istituzioni comunitarie o dalla Banca europea per gli investimenti a favore del medesimo investimento o a favore di altre azioni nella stessa regione. Gli altri interventi della Comunità saranno così coordinati con l'intervento del Fondo in modo da promuovere azioni globali, convergenti e coordinate in una determinata regione e garantire in particolare la coerenza tra la politica regionale e la politica in materia di strutture agricole.

2. Per le infrastrutture di costo uguale o superiore a dieci milioni di UC, prima di chiedere il parere del comitato del Fondo di cui all'articolo 12, la Commissione consulta il comitato di politica regionale.

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Art. 6

1. Possono beneficiare del contributo del Fondo solo gli investimenti che s'inseriscono nel quadro di un programma di sviluppo regionale la cui realizzazione potrebbe contribuire a correggere i principali squilibri regionali nella Comunità e che possono incidere sull'attuazione dell'unione economica e monetaria.

2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni annuali di cui al paragrafo 6 tengono luogo di programmi fino alla data dell'elaborazione di tali programmi per le regioni in cui non siano ancora stati stabiliti. Tale elaborazione si effettuerà secondo uno scadenzario che consenta di disporre di tutti i programmi prima della fine del 1977.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi di sviluppo regionale, nonché le relative modifiche, man mano che vengono elaborati.

4. I programmi hanno carattere indicativo e precisano gli obiettivi ed i mezzi per lo sviluppo della regione. A tal fine uno dei compiti prioritari del comitato di politica regionale consiste nello studiare i metodi tecnici per l'elaborazione di tali programmi onde disporre, al più tardi entro il 31 dicembre 1975, di uno schema che determini le indicazioni che tali programmi devono contenere.

5. I programmi devono formare oggetto di consultazione da parte del comitato di politica regionale. La Commissione esamina questi programmi tenendo conto delle disposizioni del trattato e delle decisioni delle istituzioni comunitarie.

6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, all'inizio di ogni anno e per la prima volta prima dell'inizio del terzo mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, tutte le opportune informazioni:

a) sull'evoluzione della situazione economica e sociale delle regioni di cui all'articolo 3;

b) sui fondi che hanno deciso di assegnare o che prevedono di assegnare allo sviluppo delle regioni in questione;

c) sulle azioni previste in materia di infrastruttura e di creazione di attività economiche con il loro scaglionamento nel tempo;

d) eventualmente, sul massimale di intensità degli aiuti,

nonché, ogni anno, entro il 1° aprile, un quadro statistico globale da cui emergano, per ciascuna regione, i risultati ottenuti nell'anno precedente in seguito alle azioni intraprese nella regione e mettendo in evidenza quelli alla cui attuazione ha partecipato il Fondo.

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Art. 7

1. Le domande di contributo del Fondo sono presentate alla Commissione dagli Stati membri e sono accompagnate dagli elementi di valutazione che consentono alla Commissione di giudicare l'interesse degli investimenti rispetto ai criteri stabiliti dall'articolo 5.

2. Per quanto riguarda gli investimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, d'importo inferiore a dieci milioni di UC, gli Stati membri presentano, all'inizio di ogni trimestre, delle domande globali. Queste ultime sono presentate per regione e separando gli investimenti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dagli investimenti infrastrutturali.

Nelle domande di contributo devono figurare:

a) per gli investimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la denominazione delle imprese interessate, il loro settore d'attività, la localizzazione di ciascun investimento, la natura di quest'ultimo (creazione, ampliamento, riconversione o ristrutturazione di uno stabilimento), l'importo globale degli investimenti, gli effetti globali previsti sull'occupazione (creazione o mantenimento), le previsioni in merito alla durata di realizzazione, l'insieme degli aiuti accordati e per i quali si richiede il contributo del Fondo, nonché lo scadenzario previsto per il loro versamento;

b) per gli investimenti infrastrutturali, la localizzazione di ciascun investimento, la natura di esso, la sua diretta connessione con lo sviluppo d'attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), le spese previste e quelle a carico dei poteri pubblici, lo scadenzario previsto per i pagamenti, la denominazione delle autorità responsabili, il contributo globale richiesto al Fondo, le previsioni in merito alla durata di realizzazione.

3. Per quanto riguarda gli investimenti il cui importo sia pari o superiore a dieci milioni d'UC, le domande sono presentate separatamente e contengono le seguenti indicazioni:

a) per gli investimenti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la denominazione dell'impresa, il settore d'attività, la natura dell'investimento, la localizzazione di esso, gli effetti sull'occupazione, lo scadenzario previsto per la realizzazione, le sovvenzioni, gli abbuoni d'interesse o prestiti a saggio d'interesse agevolato, lo scadenzario previsto per il versamento di questi aiuti, qualsiasi altra forma di aiuto delle autorità pubbliche, accordato o previsto, nonché il piano di finanziamento, precisando in particolare gli altri aiuti comunitari richiesti o previsti.

Nella sua domanda, lo Stato membro precisa il contributo globale che, a suo giudizio, dovrà essere accordato all'impresa, nonché la partecipazione che esso chiede alla Comunità;

b) per gli investimenti infrastrutturali, l'autorità responsabile, la natura dell'investimento, la sua localizzazione, la sua diretta connessione con lo sviluppo d'attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), il suo costo, il piano di finanziamento, il calendario di realizzazione e lo scadenzario previsto per i pagamenti.

4. I contributi del Fondo sono decisi dalla Commissione:

a) globalmente, per ciascuna delle domande di cui al paragrafo 2;

b) caso per caso, per le domande di cui al paragrafo 3.

5. Gli Stati membri presentano in via prioritaria le domande di contributo per investimenti d'importo pari o superiore a dieci milioni d'UC.

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Art. 8

1. L'importo del contributo del Fondo - eventualmente stabilito in base al calcolo dell'equivalente degli aiuti, in conformità del regolamento d'applicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) - è versato man mano che i pagamenti sono effettuati, su presentazione, ad opera dello Stato membro, di prospetti trimestrali attestanti la realtà delle spese e l'esistenza di documenti giustificativi dettagliati, e contenenti le seguenti indicazioni:

a) per gli investimenti figuranti sulle domande di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

- con riferimento alla domanda di contributo del Fondo, il totale dei pagamenti effettuati, la localizzazione degli investimenti, il pagamento totale richiesto al Fondo, la denominazione delle imprese interessate ovvero, nel caso delle infrastrutture, la denominazione delle autorità responsabili;

a) per gli investimenti figuranti sulle domande di cui all'articolo 7, paragrafo 3:

- con riferimento alla domanda di contributo del Fondo, la natura della spesa, l'investimento e la sua localizzazione,

- l'ordinatore, la data, l'importo ed il destinatario del pagamento,

- il periodo di tempo cui il pagamento si riferisce, rispetto:

- alla durata prevista per la realizzazione dell'investimento,

- allo scadenzario o al frazionamento previsto per detta spesa,

- la sede presso la quale si trovano, alla data della richiesta di pagamento, i documenti giustificativi dettagliati che si riferiscono alla spesa.

2. Quando la richiesta di pagamento è successiva all'ultimazione dell'investimento, il prospetto trimestrale deve inoltre attestare la realtà dell'investimento medesimo e contenere le seguenti indicazioni complementari:

a) per gli investimenti figuranti sulle domande di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

- l'importo effettivamente investito e la natura della spesa,

- la data d'ultimazione ed il numero di posti istituiti o mantenuti,

- tutte le altre indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera b);

b) per gli investimenti figuranti sulle domande di cui all'articolo 7, paragrafo 3:

- l'importo effettivamente investito, la data d'ultimazione ed il numero di posti istituiti o mantenuti.

3. Qualora le spese previste dalle decisioni di cui all'articolo 7 siano aiuti concessi sotto forma di abbuoni d'interesse o di prestiti a saggio d'interesse agevolato, la partecipazione del Fondo, relativa a questi aiuti e ancora dovuta al momento in cui gli investimenti sono ultimati, è versata in una sola volta, su presentazione del documento attestante l'ultimazione degli investimenti.

4. Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi autorizzati a rilasciare le attestazioni previste dal presente articolo. I pagamenti sono effettuati dalla Commissione allo Stato membro, all'ente da esso all'uopo designato o, eventualmente, alla Banca europea per gli investimenti.

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Art. 9

1. Qualora un investimento che abbia formato oggetto di un contributo del Fondo non sia eseguito come previsto o qualora le condizioni prescritte dal presente regolamento non vengano soddisfatte, il contributo del Fondo può essere ridotto o soppresso con decisione della Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo.

Le somme che siano state indebitamente versate saranno restituite alla Comunità dallo Stato membro interessato ovvero, all'occorrenza, dalla Banca europea per gli investimenti, entro dodici mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie al buon funzionamento del Fondo e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile effettuare nel quadro della gestione del Fondo, comprese le verifiche in loco.

3. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali e fatte salve le disposizioni dell'articolo 206 del trattato, nonché qualsiasi controllo effettuato in base all'articolo 209, lettera c), del trattato, le autorità competenti dello Stato membro interessato effettuano verifiche in loco o indagini relative alle operazioni finanziate dal Fondo, su richiesta della Commissione e con l'accordo dello stesso Stato membro. Ad esse possono partecipare agenti della Commissione. Quest'ultima può stabilire dei termini per l'esecuzione di tali verifiche.

4. Le verifiche in loco o le indagini relative alle operazioni finanziate dal Fondo hanno lo scopo di accertare:

a) la conformità delle pratiche amministrative con le norme comunitarie;

b) l'esistenza dei documenti giustificativi e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal Fondo;

c) le condizioni alle quali le operazioni finanziate dal Fondo sono realizzate e verificate;

d) la conformità delle realizzazioni con le operazioni finanziate dal Fondo.

5. La Commissione può sospendere il versamento dei contributi relativi ad una operazione se un controllo mette in luce un'irregolarità o una modifica rilevante della natura o delle condizioni dell'operazione stessa, che non sia stata sottoposta all'approvazione della Commissione.

6. Qualora un progetto che beneficia del contributo del Fondo non sia realizzato o lo sia in modo da giustificare soltanto una parte del contributo del Fondo inizialmente concesso, la parte del contributo rimasta inutilizzata è assegnata, alle condizioni previste dal presente regolamento, a un altro investimento che sia localizzato in una delle regioni beneficiarie, appartenenti allo stesso Stato membro.

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Art. 10

1. Il Fondo può contribuire con una parte delle sue risorse al finanziamento di studi strettamente connessi alle operazioni del Fondo, intrapresi a richiesta di uno Stato membro.

2. Il contributo non può superare il 50% del costo dello studio.

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Art. 11

1. E' istituito un comitato del Fondo, qui di seguito denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non prende parte alla votazione.

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Art. 12

1. Ove si faccia riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato è convocato dal suo presidente, di propria iniziativa o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta dei progetti in merito alle decisioni da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su tali progetti entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza dei problemi sottoposti all'esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti.

3. La Commissione prende delle decisioni che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se non sono conformi al parere espresso dal comitato, dette decisioni vengono subito comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione rinvia di due mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle decisioni da essa prese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi.

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Art. 13

Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione relativa al funzionamento del Fondo che sia sollevata dal suo presidente, di propria iniziativa o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

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Art. 14

1. Gli investitori interessati vengono informati, d'accordo con gli Stati membri in questione, che una parte dell'aiuto loro accordato proviene dalla Comunità. Per quanto concerne le infrastrutture, gli Stati membri, d'accordo con la Commissione, prendono le disposizioni necessarie per assicurare un'adeguata pubblicità ai contributi del Fondo.

2. L'elenco dai progetti che hanno beneficiato del contributo del Fondo è pubblicato ogni sei mesi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 1787/84.

Art. 15

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione degli articoli 92-94 del trattato, specialmente per quanto riguarda la determinazione e la modifica delle zone di aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 3 e l'importo della partecipazione del Fondo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 1787/84.

Art. 16

1. Entro il 1° luglio di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente.

2. Tale relazione si occupa anche della gestione finanziaria del Fondo e delle conclusioni che la Commissione trae dai controlli effettuati sulle operazioni del Fondo.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 1787/84.

Art. 17

Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 1787/84.

Art. 18

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il 1° gennaio 1978.

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Art. 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La Commissione prende in considerazione, per il contributo del Fondo, i pagamenti effettuati dopo il 1° gennaio 1975 o che devono essere ancora effettuati, per quanto riguarda gli investimenti di cui all'articolo 4

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN